Art. 5 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici  e
i responsabili dell'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  libera
vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti
ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i  rivenditori  e  gli
utilizzatori sui tempi fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze. 
  2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi  3  e  5,  e  4,
commi 2 e  3,  sono  consentite  le  operazioni  di  trasferimento  e
magazzinaggio per la  spedizione  fuori  del  territorio  comunitario
nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione
dei prodotti di cui agli stessi articoli.