IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'articolo 10, comma 7, della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre  2010,  29  marzo  2011  e  8
ottobre 2012; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  18
giugno 2012, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2011; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  28
gennaio 2013, concernente l'approvazione del programma  di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2013; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
28 novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio: 
    a) Studio di settore VM41U (che sostituisce lo studio di  settore
UM41U)  -  Commercio  all'ingrosso   di   computer,   apparecchiature
informatiche periferiche e di software,  codice  attivita'  46.51.00;
Commercio  all'ingrosso  di  mobili  per  ufficio  e  negozi,  codice
attivita'  46.65.00;  Commercio  all'ingrosso  di  altre  macchine  e
attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00; 
    b) Studio di settore VM80U (che sostituisce lo studio di  settore
UM80U) - Commercio  al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione,
codice di attivita' 47.30.00; 
    c) Studio di settore VM82U (che sostituisce lo studio di  settore
UM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi,  di  metalli
ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio
all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti  semilavorati,  codice
attivita' 46.72.20; 
    d) Studio di settore VM83U (che sostituisce lo studio di  settore
UM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri  prodotti
chimici  per  l'agricoltura,  codice  attivita'  46.75.01;  Commercio
all'ingrosso di prodotti chimici per  l'industria,  codice  attivita'
46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie  plastiche
in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20; 
    e) Studio di settore VM84U (che sostituisce lo studio di  settore
UM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche
per telecomunicazioni  e  di  altri  componenti  elettronici,  codice
attivita'  46.52.09;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  utensili
(incluse  le  relative  parti  intercambiabili),   codice   attivita'
46.62.00;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per   le   miniere,
l'edilizia  e  l'ingegneria  civile,   codice   attivita'   46.63.00;
Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per  l'industria  tessile,  di
macchine per cucire  e  per  maglieria,  codice  attivita'  46.64.00;
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature  di  trasporto,
codice  attivita'  46.69.19;  Commercio  all'ingrosso  di   materiale
elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20;
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre,
solarium e centri  estetici,  codice  attivita'  46.69.30;  Commercio
all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per  uso  non
scientifico, codice attivita'  46.69.92;  Commercio  all'ingrosso  di
altre macchine ed attrezzature per l'industria,  il  commercio  e  la
navigazione n.c.a., codice attivita' 46.69.99; 
    f) Studio di settore VM85U (che sostituisce lo studio di  settore
UM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie),
codice attivita' 47.26.00; 
    g) Studio di settore VM86U (che sostituisce lo studio di  settore
UM86U) - Commercio effettuato per mezzo di  distributori  automatici,
codice attivita' 47.99.20; 
    h) Studio di settore WM01U (che sostituisce lo studio di  settore
VM01U)  -  Supermercati,  codice  attivita'  47.11.20;  Discount   di
alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri  esercizi
non specializzati di  alimentari  vari,  codice  attivita'  47.11.40;
Commercio al dettaglio di frutta e verdura  preparata  e  conservata,
codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande,  codice
attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di  latte  e  di  prodotti
lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio  al  dettaglio
di  caffe'  torrefatto,  codice  attivita'  47.29.20;  Commercio   al
dettaglio di prodotti  macrobiotici  e  dietetici,  codice  attivita'
47.29.30; Commercio al dettaglio  di  altri  prodotti  alimentari  in
esercizi specializzati n.c.a., codice attivita' 47.29.90; 
    i) Studio di settore WM02U (che sostituisce lo studio di  settore
VM02U) - Commercio al dettaglio di carni e  di  prodotti  a  base  di
carne, codice attivita' 47.22.00; 
    j) Studio di settore WM03A (che sostituisce lo studio di  settore
VM03A) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli,
codice  attivita'  47.81.01;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di
prodotti ittici, codice attivita' 47.81.02;  Commercio  al  dettaglio
ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03; Commercio al dettaglio
ambulante di altri  prodotti  alimentari  e  bevande  n.c.a.,  codice
attivita' 47.81.09; 
    k) Studio di settore WM03B (che sostituisce lo studio di  settore
VM03B) -  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di  tessuti,  articoli
tessili per la casa,  articoli  di  abbigliamento,  codice  attivita'
47.82.01; 
    l) Studio di settore WM03C (che sostituisce lo studio di  settore
VM03C) - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e
prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio,  codice
attivita' 47.89.02; Commercio al dettaglio  ambulante  di  profumi  e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per  qualsiasi  uso,
codice  attivita'  47.89.03;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di
chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 47.89.04; Commercio  al
dettaglio ambulante di arredamenti per giardino;  mobili;  tappeti  e
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici;  materiale  elettrico,
codice attivita' 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di  altri
prodotti n.c.a., codice attivita' 47.89.09; 
    m) Studio di settore WM03D (che sostituisce lo studio di  settore
VM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie,
codice attivita' 47.82.02; 
    n) Studio di settore WM04U (che sostituisce lo studio di  settore
VM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10; 
    o) Studio di settore WM05U (che sostituisce lo studio di  settore
VM05U) - Commercio al dettaglio  di  confezioni  per  adulti,  codice
attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per  bambini
e neonati, codice  attivita'  47.71.20;  Commercio  al  dettaglio  di
biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita'  47.71.30;
Commercio al dettaglio di  cappelli,  ombrelli,  guanti  e  cravatte,
codice attivita' 47.71.50; Commercio  al  dettaglio  di  calzature  e
accessori, codice  attivita'  47.72.10;  Commercio  al  dettaglio  di
articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20; 
    p) Studio di settore WM07U (che sostituisce lo studio di  settore
VM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria  e  merceria,
codice attivita' 47.51.20; 
    q) Studio di settore WM15A (che sostituisce lo studio di  settore
VM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e
argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazione di  orologi  e  di
gioielli, codice attivita' 95.25.00; 
    r) Studio di settore WM27A (che sostituisce lo studio di  settore
VM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e  verdura  fresca,  codice
attivita' 47.21.01; 
    s) Studio di settore WM27B (che sostituisce lo studio di  settore
VM27B) - Commercio al dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi,
codice attivita' 47.23.00; 
    t) Studio di settore WM28U (che sostituisce lo studio di  settore
VM28U) - Commercio  al  dettaglio  di  tessuti  per  l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10;
Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12; 
    u) Studio di settore WM40A (che sostituisce lo studio di  settore
VM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante,  codice  attivita'
47.76.10. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
    1, per lo studio di settore VM41U; 
    2, per lo studio di settore VM80U; 
    3, per lo studio di settore VM82U; 
    4, per lo studio di settore VM83U; 
    5, per lo studio di settore VM84U; 
    6, per lo studio di settore VM85U; 
    7, per lo studio di settore VM86U; 
    8, per lo studio di settore WM01U; 
    9, per lo studio di settore WM02U; 
    10, per lo studio di settore WM03A; 
    11, per lo studio di settore WM03B; 
    12, per lo studio di settore WM03C; 
    13, per lo studio di settore WM03D; 
    14, per lo studio di settore WM04U; 
    15, per lo studio di settore WM05U; 
    16, per lo studio di settore WM07U; 
    17, per lo studio di settore WM15A; 
    18, per lo studio di settore WM27A; 
    19, per lo studio di settore WM27B; 
    20, per lo studio di settore WM28U; 
    21, per lo studio di settore WM40A. 
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi
di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, e' individuato sulla base della
nota tecnica e metodologica in allegato n. 22. 
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di  cui
agli allegati n. 2, n. 6 e n. 8, e' individuata sulla base della nota
tecnica e metodologica in allegato n. 23. 
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi allo studio di settore  di  cui  all'allegato  n.  15,  sono
riportati in allegato n. 24. 
  6. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 14 e da
n. 16 a n. 21, sono riportati in allegato n. 25. 
  7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio
di  piu'  attivita'  d'impresa,   per   attivita'   prevalente,   con
riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende
quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita'  dei
ricavi. 
  9. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2013.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.