Art. 5 
 
 
              Comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
              dell'applicazione degli studi di settore 
 
  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi. 
  2.  I  modelli  di  dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni