Art. 2
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico
1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1,
comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le
prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo
non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con
periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti
radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche
della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive
che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata
pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale
termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al
funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita'
o rimborso di spese.