Art. 2
Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa,
nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del
codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini
dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di
Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice
dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del
Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti,
previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche,
formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e
accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi,
ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento,
entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti
interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:
1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del
Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare
riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze
armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una
marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una
politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di
cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare,
eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e
compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e
apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli
uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di
vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i
comandi operativi di componente;
4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i
compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al
sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione
di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario
militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la
previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria
per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario
nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita'
libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni
stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute,
il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
6) del settore infrastrutturale delle Forze armate,
ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la
permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del
programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la
loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le
finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione
vigente in materia;
8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del
personale militare delle Forze armate e del personale civile della
Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita'
didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti
formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse, alle responsabilita' di una singola componente;
9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la
soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione
delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
c) disciplina anche negoziale delle modalita' di erogazione dei
servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri
soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero
della difesa delle connesse risorse finanziarie;
d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei
principali poli di mantenimento nonche' degli stabilimenti e dei
centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di
lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi
di spesa;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla
rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale
processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita'
di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il
processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa
comune.
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 10, comma 3, 15, 16, 25, 26,
33 e 41 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8
maggio 2010, e' il seguente:
«Art. 10. - (Omissis). 3. Il Ministro della difesa,
altresi', puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio
decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore
della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di
ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il
disposto dell'art. 177.»;
«Art. 15 (Attribuzioni del Ministero della difesa). -
1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e
sicurezza militare dello Stato, politica militare e
partecipazione a missioni a supporto della pace,
partecipazione a organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle Forze armate e
interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le
funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime e aree, pianificazione generale
operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e
affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui
agli articoli 21 e 22.»;
«Art. 16 (Ordinamento). - 1. L'organizzazione del
Ministero della difesa e' articolata nelle seguenti
componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) due uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo
III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa,
articolata in direzioni generali secondo quanto previsto
dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e
gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del
presente titolo e nel regolamento; l'area
tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
titolo.»;
«Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato
maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore
della difesa e' scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente di grado non inferiore a quello di generale di
corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di
squadra della Marina militare e di generale di squadra
aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di
cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale
risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti
alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le
attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal
regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di
assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito
dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di
Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione
della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati
nella funzione vicaria.»;
«Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della
difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in
base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro
complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi
tecnico-finanziari;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti
autorita' militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige,
coordina e controlla l'attivita' di polizia militare,
avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di
stato maggiore della difesa in campo nazionale,
internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel
regolamento.»;
«Art. 33 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore di
Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Il Capo di stato maggiore di Forza
armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa
il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini
della predisposizione della pianificazione generale
interforze, ai sensi dell'art. 26;
b) sono responsabili dell'organizzazione e
dell'approntamento delle rispettive Forze armate,
avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive
Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i
provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3, previo parere
del Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di
stato maggiore di Forza armata sono indicate nel
regolamento.
3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV,
capo V, sezione II, del presente libro.»;
«Art. 41 (Attribuzioni del Segretario generale della
difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa:
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore
della difesa, le proposte di pianificazione annuale e
pluriennale generale finanziaria relative all'area
industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione
generale dello strumento militare, dell'organizzazione e
del funzionamento dell'area tecnico-industriale e
tecnico-amministrativa della Difesa;
c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli
armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi
d'arma;
d) puo' delegare competenze nell'area
tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in
materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa
oppure a un dirigente proveniente dal settore privato,
assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai
sensi dell'art. 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, previa designazione del Segretario generale medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario
generale della difesa in campo nazionale, internazionale e
tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.».
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 17. - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».