Art. 3 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  la  revisione  delle  dotazioni
  organiche del personale  militare  e  civile  del  Ministero  della
  difesa e disposizioni a favore dello stesso personale. 
 
  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
b),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale
militare   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare    e
dell'Aeronautica militare, di cui  all'articolo  798,  comma  1,  del
codice dell'ordinamento militare, a  150.000  unita',  da  conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2; 
    b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale
militare dirigente dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
militare a 310 unita' di ufficiali generali e  ammiragli  e  a  1.566
unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare  in  un  arco
temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e  ammiragli
e di dieci anni per il restante personale militare dirigente; 
    c) revisione dei ruoli e dei profili  di  impiego  del  personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello  strumento
militare; 
    d) revisione della disciplina in materia di  reclutamento,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di
formazione,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   organizzativo   dello
strumento  militare  e   nell'ottica   della   valorizzazione   delle
professionalita'; 
    e) previsione del transito nelle aree  funzionali  del  personale
civile del Ministero della  difesa  o  di  altre  amministrazioni  di
contingenti di personale militare  delle  Forze  armate  in  servizio
permanente,  sulla  base  di  tabelle  di  equiparazione  predisposte
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge  12
novembre 2011, n.183,  con  riconoscimento  al  personale  transitato
della  corresponsione,   sotto   forma   di   assegno   ad   personam
riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti   economici,   della
differenza  fra  il  trattamento   economico   percepito   e   quello
corrisposto  in  relazione  all'area  funzionale  e  alla   posizione
economica di assegnazione; 
    f) previsione del  versamento  nell'apposito  fondo  destinato  a
retribuire la produttivita' del personale civile di quota  parte  del
fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi  istituzionali
spettante  al  militare  che  transita  nelle  aree  funzionali   del
personale civile del Ministero della difesa ai  sensi  della  lettera
e); 
    g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma  3,
del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni,  in
materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165,  e  successive  modificazioni,  nel
senso  di  estenderne,  in  relazione  alle  effettive  esigenze   di
riduzione  delle  dotazioni  organiche  di  cui  alla   lettera   a),
l'applicazione al  personale  militare  delle  tre  Forze  armate  in
servizio permanente e  di  prevederne  l'applicazione  anche  per  le
assunzioni  nelle  aziende  speciali  e  nelle  istituzioni  di   cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni; 
    h) revisione delle misure di agevolazione  per  il  reinserimento
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito  nel  mondo
del lavoro, prevedendo  anche  la  loro  partecipazione  a  corsi  di
formazione o di  apprendistato,  ovvero  altre  forme  temporanee  di
sostegno al reddito  a  favore  dei  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale che,  ultimato  il  periodo  di  ferma  e  di  rafferma,
ancorche' idonei, e se  in  soprannumero  rispetto  alla  consistenza
organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio  permanente,
nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti
disposizioni  che  richiedono,  tra  i  requisiti  per  l'accesso   a
determinate professioni,  l'avere  svolto  il  servizio  di  leva  si
applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno  un
anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare; 
    i) previsione, nell'ambito dei risparmi di  cui  all'articolo  4,
comma 1, di  misure  di  assistenza  in  favore  delle  famiglie  dei
militari,  prioritariamente  di  quelli  impegnati   nelle   missioni
internazionali.  Lo  schema  di  decreto  legislativo  attuativo  del
principio di  cui  alla  presente  lettera,  corredato  di  relazione
tecnica, e'  sottoposto  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari; 
    l) riconoscimento ai  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate
congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi  professionali
e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, per poter aspirare  alla  nomina  di
guardia  particolare   giurata   e   per   l'iscrizione   nell'elenco
prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del  Ministro
dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni; 
    m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con
gradualita' la riduzione  delle  dotazioni  organiche,  di  cui  alle
lettere a) e b), e il passaggio  dalla  vigente  normativa  a  quella
adottata dal decreto  legislativo  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in
relazione  alle  effettive  esigenze   di   riduzione,   l'estensione
dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre
categorie di personale e il  transito  presso  altre  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nell'ambito  delle
relative facolta' assunzionali, del personale  militare  in  servizio
permanente, con le modalita' di cui alla  lettera  e),  e  ricorrendo
anche ad eventuali forme di esenzione dal  servizio,  da  disporre  a
domanda   dell'interessato   e   previa    valutazione    da    parte
dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla
base  degli  ulteriori  limiti  e  modalita'  previsti  dal   decreto
legislativo di cui all'alinea  del  presente  comma,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    n) previsione di un piano di programmazione triennale  scorrevole
per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui  alle
lettere e),  g)  e  m),  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    o) previsione, ai fini della predisposizione  del  piano  di  cui
alla lettera n), di criteri: 
      1) correlati alle misure di revisione  e  razionalizzazione  di
strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di  ruoli  e
di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione
alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni; 
      2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai
fini del transito in altre  amministrazioni,  nonche'  alla  maggiore
anzianita', prioritariamente anagrafica,  ai  fini  dell'esonero  dal
servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri; 
    p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una
disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove  ne  ricorrano
le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita'
di garantire il regolare svolgimento  del  servizio,  presso  enti  o
reparti limitrofi, di coniugi militari o civili  entrambi  dipendenti
del Ministero della difesa, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
c),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale
civile del Ministero della difesa  a  20.000  unita',  da  conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  2,
mediante l'adozione di piani di riduzione graduale  coerenti  con  la
revisione  dell'assetto  strutturale  e  organizzativo  del  medesimo
Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa  delle
professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle  dotazioni
organiche con decreto del Ministro della difesa; 
    b)  adozione  di  piani  di   miglioramento   individuale   della
professionalita'  del  personale  civile  attraverso   programmi   di
formazione  professionale,  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego  delle
risorse umane disponibili; 
    c)  garanzia  della  continuita'  e  dell'efficienza  dell'azione
amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture
anche attraverso la  previsione,  in  via  transitoria,  fino  al  31
dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, dal  Ministero  della  difesa,  nei  limiti
delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a  favore
del personale civile appartenente alle aree funzionali  dello  stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche',  nei  cinque
anni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei
posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   mediante   il
conferimento dei relativi incarichi ai  sensi  dell'articolo  19  del
citato  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   e   successive
modificazioni; 
    d) adozione di disposizioni transitorie intese a  realizzare  con
gradualita' la  riduzione  delle  dotazioni  organiche  di  cui  alla
lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione  di  misure
dirette ad agevolare la  mobilita'  interna,  la  trasformazione  del
rapporto di lavoro da tempo pieno a  tempo  parziale,  il  ricorso  a
forme  di  lavoro  a  distanza,   il   trasferimento   presso   altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nell'ambito
delle relative facolta' assunzionali, secondo  contingenti  e  misure
percentuali stabiliti con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
    e) fermi restando i requisiti di accesso  al  beneficio  previsti
dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al  fine
di semplificare le procedure per il  riconoscimento  delle  cause  di
servizio, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli artt. 798, comma 1, e 1014,  comma  3,
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio
          2010, e' il seguente: 
              «Art. 798 (Organico complessivo dell'Esercito italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica  militare).  -  1.
          L'entita'  complessiva  delle   dotazioni   organiche   del
          personale militare  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare e' fissata  a  190.000
          unita'.»; 
              «Art. 1014.  -  (Omissis).  3.  Per  l'assunzione  agli
          impieghi  civili   nelle   pubbliche   amministrazioni   di
          personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a
          favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
          senza demerito dalle ferme contratte  anche  al  termine  o
          durante le rafferme, fermi restando i diritti dei  soggetti
          aventi titolo  all'assunzione  obbligatoria  ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge
          12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento.  I  bandi
          di  concorso  o  comunque  i  provvedimenti  che  prevedano
          assunzioni  di  personale  emanati  dalle  amministrazioni,
          dalle aziende, dagli enti e  dagli  istituti  dello  Stato,
          delle regioni, delle province e dei comuni,  devono  recare
          l'attestazione dei predetti  posti  riservati  agli  aventi
          diritto. Tali amministrazioni, aziende,  enti  e  istituti,
          trasmettono al Ministero della difesa copia  dei  bandi  di
          concorso  o  comunque  dei  provvedimenti   che   prevedono
          assunzioni di personale nonche', entro il mese  di  gennaio
          di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni  operate  ai
          sensi  del   presente   articolo,   nel   corso   dell'anno
          precedente. La riserva di cui al presente comma  non  opera
          per le assunzioni nelle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare e civile e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              - Il testo  dell'art.  4,  comma  96,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2012), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 265  del  14  novembre  2011,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 4. - (Omissis). 96. Per  il  triennio  2012-2014,
          gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello  compreso
          e gradi corrispondenti, e  i  sottufficiali  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica possono presentare  domanda
          di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. Il  trasferimento
          e'  condizionato  al  preventivo  parere   favorevole   del
          Ministero  della  difesa  e   all'accettazione   da   parte
          dell'amministrazione  di  destinazione  ed  e'  autorizzato
          secondo  le  modalita'  e   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  annuali   della   medesima   amministrazione,
          previsti   dalle   disposizioni   vigenti.   Al   personale
          trasferito, che viene inquadrato nell'area  funzionale  del
          personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione
          di  destinazione  sulla  base  di   apposite   tabelle   di
          equiparazione approvate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  applica  il
          trattamento  giuridico  ed   economico,   compreso   quello
          accessorio,  previsto  nei  contratti  collettivi  per   il
          personale    non    dirigente    vigenti    nel    comparto
          dell'amministrazione  di   destinazione.   Alla   data   di
          assunzione  in   servizio   presso   l'amministrazione   di
          destinazione, il militare e'  collocato  in  congedo  nella
          posizione della riserva.». 
              - Il testo degli artt. 1, comma 2, 19 e 28 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicata  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
          e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 2. Per amministrazioni  pubbliche
          si intendono tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi
          compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le
          istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni  dello
          Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le  Province,  i
          Comuni,  le  Comunita'   montane,   e   loro   consorzi   e
          associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti
          autonomi case popolari, le Camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e loro  associazioni,  tutti  gli
          enti pubblici non economici nazionali, regionali e  locali,
          le amministrazioni, le aziende  e  gli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  l'Agenzia  per   la   rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e  le
          Agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300. Fino  alla  revisione  organica  della  disciplina  di
          settore,  le  disposizioni  di  cui  al  presente   decreto
          continuano ad applicarsi anche al CONI.»; 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma  1,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.»; 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso per esami indetto  dalle  singole  amministrazioni
          ovvero per corso-concorso selettivo di  formazione  bandito
          dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso  per  esami  possono  essere  ammessi  i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di laurea, che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca  o  del
          diploma di specializzazione conseguito presso le scuole  di
          specializzazione individuate con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  almeno
          tre anni di servizio, svolti in  posizioni  funzionali  per
          l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato
          di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti  delle
          amministrazioni   statali   reclutati    a    seguito    di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni. Sono, altresi', ammessi soggetti  in  possesso  della
          qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche  non
          ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma  2,
          muniti del diploma di laurea, che hanno svolto  per  almeno
          due anni le funzioni dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi
          coloro  che  hanno  ricoperto  incarichi   dirigenziali   o
          equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo  non
          inferiore a cinque  anni,  purche'  muniti  di  diploma  di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di  idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che   hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso  enti  od   organismi   internazionali,   esperienze
          lavorative in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              3. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  possono
          essere ammessi, con le modalita' stabilite nel  regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione, dottorato  di  ricerca,  o  altro  titolo
          post-universitario  rilasciato  da  istituti   universitari
          italiani  o  stranieri,  ovvero  da  primarie   istituzioni
          formative  pubbliche  o  private,  secondo   modalita'   di
          riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente  del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la
          Scuola  superiore  della   pubblica   amministrazione.   Al
          corso-concorso possono essere ammessi dipendenti  di  ruolo
          delle pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che
          abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del diploma di laurea. Possono essere  ammessi,
          altresi', dipendenti di  strutture  private,  collocati  in
          posizioni professionali equivalenti a quelle  indicate  nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono  essere  muniti
          del diploma di laurea e avere maturato almeno  cinque  anni
          di esperienza lavorativa in  tali  posizioni  professionali
          all'interno delle strutture stesse. 
              4. Il corso di cui al comma 3 ha la  durata  di  dodici
          mesi ed e' seguito, previo  superamento  di  esame,  da  un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private. Al termine, i  candidati  sono  sottoposti  ad  un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di  studio
          a   carico   della   Scuola   superiore   della    pubblica
          amministrazione. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per la funzione pubblica  sentita,  per  la  parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
                a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per  esami  e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; 
                b)  la  percentuale  di  posti  che  possono   essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami; 
                c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
                e)  l'ammontare  delle  borse   di   studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso. 
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
              7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno  di
          personale  delle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
          dell'art. 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le
          amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro  il  30
          giugno di ciascun anno, alla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il  numero
          dei posti che si renderanno vacanti nei  propri  ruoli  dei
          dirigenti. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  entro
          il  31  luglio  di  ciascun  anno,  comunica  alla   Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso e'  bandito  dalla  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione entro il 31  dicembre  di  ciascun
          anno. 
              7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, e gli enti  pubblici  non  economici  comunicano,
          altresi',  entro  il  30  giugno  di  ciascun   anno   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  i  dati  complessivi  e   riepilogativi
          relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli  incarichi
          dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19,  commi
          5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori  ruolo,
          aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
          del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate  e
          tempestivamente aggiornate per via telematica a cura  delle
          amministrazioni interessate, con  inserimento  nella  banca
          dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo  le  modalita'
          individuate con circolare della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Il testo dell'art. 114  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento  degli  enti   locali),   pubblicato   nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
          settembre 2000, e' il seguente: 
              «Art. 114  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio comunale o provinciale. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione   informano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
          perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei  ricavi,
          compresi i trasferimenti. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali
          e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'
          interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A
          tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
          e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o
          nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.
          L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette
          aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
          bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si
          applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
          che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o
          limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento
          degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura
          retributiva o indennitaria e  per  consulenza  anche  degli
          amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione
          societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano
          sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti
          indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse
          dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma
          aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti da sottoporre all'approvazione del  consiglio
          comunale: 
                a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                b) i bilanci economici di previsione  pluriennale  ed
          annuale; 
                c) il conto consuntivo; 
                d) il bilancio di esercizio.». 
              - Il testo dell'art. 138 del regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          146 del 26 giugno 1931, e' il seguente: 
              «Art.  138  (art.  139  T.U.  1926).   -   Le   guardie
          particolari devono possedere i requisiti seguenti: 
                1° essere cittadino italiano o di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                2°  avere  raggiunto  la  maggiore  eta'   ed   avere
          adempiuto agli obblighi di leva; 
                3° sapere leggere e scrivere; 
                4° non avere riportato condanna per delitto; 
                5° essere  persona  di  ottima  condotta  politica  e
          morale; 
                6° essere munito della carta di identita'; 
                7°  essere  iscritto  alla  cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. 
              Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,   da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate. 
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata  dal  prefetto.  Con   l'approvazione,   che   ha
          validita' biennale, il prefetto rilascia  altresi',  se  ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata. 
              Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a   guardia
          particolare giurata di  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo svolgimento della medesima attivita'.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3. 
              Le guardie  particolari  giurate,  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea, possono conseguire  la  licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre  1996,
          n. 635 del Ministro dell'interno. Si  osservano,  altresi',
          le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento  di
          esecuzione del presente testo unico. 
              Salvo  quanto   diversamente   previsto,   le   guardie
          particolari  giurate  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili  cui  sono
          destinate  rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di   un
          pubblico servizio.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro dell'interno 6 ottobre  2009  (Determinazione  dei
          requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  prefettizio  del
          personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
          di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
          pubblico o  in  pubblici  esercizi,  le  modalita'  per  la
          selezione  e  la  formazione  del  personale,  gli   ambiti
          applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da  7  a
          13  dell'art.  3  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235  del  9  ottobre
          2009, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  e
          modalita' di selezione del personale addetto ai servizi  di
          controllo).  -  1.  In  ciascuna   Prefettura   -   Ufficio
          territoriale  del  Governo  e'   istituito   l'elenco   del
          personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
          di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
          pubblico  o   in   pubblici   esercizi   anche   a   tutela
          dell'incolumita' dei presenti. Le prefetture  si  avvalgono
          del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma
          3, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635.  L'iscrizione
          nell'elenco istituito presso  una  prefettura  autorizza  a
          svolgere le  attivita'  di  cui  all'art.  5  del  presente
          decreto  in   tutto   il   territorio   nazionale,   previa
          comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2  del
          presente articolo, alle prefetture e questure  delle  altre
          province  in  cui  l'addetto  deve  operare.   L'iscrizione
          nell'elenco e' condizione per  l'espletamento  dei  servizi
          predetti.».