Art. 3
Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni
organiche del personale militare e civile del Ministero della
difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unita', da conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare a 310 unita' di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566
unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco
temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli
e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento
militare;
d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di
formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello
strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle
professionalita';
e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale
civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di
contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio
permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12
novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato
della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della
differenza fra il trattamento economico percepito e quello
corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione
economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a
retribuire la produttivita' del personale civile di quota parte del
fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali
spettante al militare che transita nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera
e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3,
del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in
materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel
senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di
riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a),
l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in
servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le
assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo
del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di
formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di
sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata
quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma,
ancorche' idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza
organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente,
nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti
disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a
determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si
applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un
anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4,
comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei
militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni
internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del
principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione
tecnica, e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate
congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali
e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di
guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con
gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle
lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente
comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in
relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione
dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre
categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle
relative facolta' assunzionali, del personale militare in servizio
permanente, con le modalita' di cui alla lettera e), e ricorrendo
anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a
domanda dell'interessato e previa valutazione da parte
dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla
base degli ulteriori limiti e modalita' previsti dal decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole
per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui alle
lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui
alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di
strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di ruoli e
di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione
alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai
fini del transito in altre amministrazioni, nonche' alla maggiore
anzianita', prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal
servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una
disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano
le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita'
di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o
reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti
del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale
civile del Ministero della difesa a 20.000 unita', da conseguire
entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la
revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo
Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle
professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni
organiche con decreto del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della
professionalita' del personale civile attraverso programmi di
formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie
esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle
risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuita' e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture
anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31
dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti
delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore
del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche', nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei
posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge mediante il
conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con
gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla
lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure
dirette ad agevolare la mobilita' interna, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a
forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito
delle relative facolta' assunzionali, secondo contingenti e misure
percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti
dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine
di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di
servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 3:
- Il testo degli artt. 798, comma 1, e 1014, comma 3,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2010, e' il seguente:
«Art. 798 (Organico complessivo dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1.
L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare e' fissata a 190.000
unita'.»;
«Art. 1014. - (Omissis). 3. Per l'assunzione agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di
personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a
favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o
durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti
aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi
di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano
assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni,
dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare
l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti,
trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di
concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono
assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio
di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai
sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
precedente. La riserva di cui al presente comma non opera
per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Il testo dell'art. 4, comma 96, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2012), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, e' il
seguente:
«Art. 4. - (Omissis). 96. Per il triennio 2012-2014,
gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso
e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda
di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento
e' condizionato al preventivo parere favorevole del
Ministero della difesa e all'accettazione da parte
dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato
secondo le modalita' e nei limiti delle facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione,
previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale
trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del
personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione
di destinazione sulla base di apposite tabelle di
equiparazione approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto nei contratti collettivi per il
personale non dirigente vigenti nel comparto
dell'amministrazione di destinazione. Alla data di
assunzione in servizio presso l'amministrazione di
destinazione, il militare e' collocato in congedo nella
posizione della riserva.».
- Il testo degli artt. 1, comma 2, 19 e 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI.»;
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»;
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato
di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni
di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali
all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle
amministrazioni interessate, con inserimento nella banca
dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000, e' il seguente:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali
e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A
tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o
nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette
aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si
applicano le disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti
indicati ai periodi precedenti. Sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.».
- Il testo dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 26 giugno 1931, e' il seguente:
«Art. 138 (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996,
n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresi',
le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del
Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (Determinazione dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti
applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a
13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre
2009, e' il seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e
modalita' di selezione del personale addetto ai servizi di
controllo). - 1. In ciascuna Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo e' istituito l'elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela
dell'incolumita' dei presenti. Le prefetture si avvalgono
del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma
3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione
nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a
svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente
decreto in tutto il territorio nazionale, previa
comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo, alle prefetture e questure delle altre
province in cui l'addetto deve operare. L'iscrizione
nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi
predetti.».