Art. 4
Disposizioni in materia contabile e finanziaria
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di
incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare
nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior
utilizzo delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni
di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del
presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime
risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del
Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di
risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze
previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di
stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo
di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo
stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e
finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui
saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni
di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice
dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non
soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite
ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando
il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il
finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un
periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore
flessibilita' gestionale di bilancio connessa al mantenimento in
efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in
conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di
garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel
corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui
alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante
apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione
dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa
nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro
della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del
piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze
armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di
sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed
il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse
assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre
anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con
particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono
riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese
relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da
altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti
programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di
programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di
bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto
al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al
mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli
schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I
pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del
parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni
competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla
loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le
Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere
contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale
di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni
altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli
schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di
bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali
finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non
richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro
della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3
e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo,
dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze
armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo
oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile,
nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione
vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu'
funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per
provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente
sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita'
predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di
cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le
modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre
di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario,
possono essere trasportati all'esercizio successivo».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 12, 548, 619 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«Art. 12 (Relazioni al Parlamento). - 1. Il Ministro
della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato
di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le
implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze,
con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione
delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della
spesa;
d) gli altri elementi di cui all'art. 548.
2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla
necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di
personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro
della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione,
le modalita' attraverso le quali il processo di
ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra
le Forze armate.»;
«Art. 548 (Relazioni illustrative sullo stato di
attuazione dei programmi). - 1. In allegato allo stato di
previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette
al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale
militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
in servizio permanente e a quello in servizio non
permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per
stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di
costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi,
impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun
programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la
quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la
percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite
indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e
in Italia e sulla quota di questi effettuata nel
Mezzogiorno;
c) sull'attivita' contrattuale concernente la
manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi
d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente
destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo
programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle
quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di
potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con
particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa,
ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo
libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione
sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli
ordinari stanziamenti di bilancio, specificando,
nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della difesa, le quote da
destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della
difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n.
770.»;
«Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente
per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le
finalita' di cui all'art. 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato
di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 545,
comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente
istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al citato art. 307, comma 2.».
- Il testo degli articoli 10, 40 e 51, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza). - 1. Il
DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto
interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'art. 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della
spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1.
Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti
dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In
particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'art. 11, comma 1,
nonche' all'attuazione del Programma nazionale di riforma
di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi di
carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio
e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari
determinano le procedure e i termini per l'esame dei
disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.»;
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo.»;
«Art. 51. (Omissis). - 2. Con le eccezioni previste
all'art. 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le
disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di
contabilita' speciali di tesoreria a valere su fondi
iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e
riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque
riconducibili alla amministrazione centrale e periferica
dello Stato, ove tali contabilita' non siano espressamente
autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano
l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al
fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della
presente legge, l'operativita' dello strumento militare, le
contabilita' speciali autorizzate da disposizioni di legge
per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze
armate operano fino all'adeguamento delle procedure di
spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera f), ovvero fino
al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione,
entro il termine di cui alla predetta lettera f).».
- Il testo dell'art. 279, primo comma, del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato), pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924, e' il
seguente:
«Art. 279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'art. 50
della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa
anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per
concedere aperture di credito a funzionari delegati nei
casi e limiti consentiti.».
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1994, e' il seguente:
«Art. 8. - (Omissis). 4. I fondi accreditati al
funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria,
per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto
annuale alle amministrazioni, enti ed organismi
partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure
contrattuali e di gestione, nonche', in quanto compatibili,
le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi
dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18
novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni e integrazioni.».