Art. 4 
 
 
           Disposizioni in materia contabile e finanziaria 
 
  1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine  di
incrementare  l'efficienza   operativa   dello   strumento   militare
nazionale, la  flessibilita'  di  bilancio  e  garantire  il  miglior
utilizzo delle risorse finanziarie: 
    a) la sezione II del Documento di economia e  finanza  (DEF),  di
cui  all'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni
di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato  ai  sensi  della  lettera  d)  del
presente comma, e sulle  previsioni  di  reindirizzo  delle  medesime
risorse nei settori di spesa in  cui  si  articola  il  bilancio  del
Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo; 
    b) la legge  di  stabilita',  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, sulla  base  dei  dati  afferenti  il  recupero  di
risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle  grandezze
previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del  Ministero  della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di
stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse; 
    c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione  del  processo
di revisione dello strumento militare sono destinate al  riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della  difesa,  con  la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative; 
    d) nel corso di ciascun esercizio finanziario,  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo
stato di attuazione delle misure di  ottimizzazione  organizzativa  e
finanziaria. Detti  risparmi,  previa  verifica  dell'invarianza  sui
saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante  apposite  variazioni
di bilancio, da adottare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  nei  fondi  di  cui  all'articolo  619  del   codice
dell'ordinamento  militare,  unitamente  alle  maggiori  entrate  non
soggette a limitazioni ai sensi della legislazione  vigente  riferite
ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non  altrimenti
destinate  da  disposizioni   legislative   o   regolamentari.   Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo  restando
il  divieto  di  utilizzare  risorse  in  conto   capitale   per   il
finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa; 
    e) nelle more del completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, i  decreti  legislativi  di
cui all'articolo 1 della presente legge  potranno  prevedere  per  un
periodo massimo di  tre  anni  la  sperimentazione  di  una  maggiore
flessibilita' gestionale di  bilancio  connessa  al  mantenimento  in
efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle  relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse  in
conto capitale per finanziare spese correnti; 
    f) nelle more del riordino  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  al  fine  di
garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel
corso dell'anno e di agevolare l'accertamento  dei  risparmi  di  cui
alla lettera d) del presente comma,  sono  attivate,  anche  mediante
apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e  la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie. 
  2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento  alla  pianificazione
dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla  difesa
nazionale, annualmente, entro la data  del  30  aprile,  il  Ministro
della difesa provvede a  trasmettere  al  Parlamento  l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,  comprensivo  del
piano di impiego pluriennale che riassume: 
      a) il quadro generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze
armate, comprensive degli  indirizzi  strategici  e  delle  linee  di
sviluppo capacitive; 
      b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso  ed
il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse
assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre
anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   dello   sviluppo   economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le  condizioni  contrattuali,  con
particolare riguardo alle eventuali clausole penali. 
  2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma  1  sono
riportate, sotto  forma  di  bilancio  consolidato,  tutte  le  spese
relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da
altri Ministeri. 
  3. In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i  conseguenti
programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati: 
    a)   con   legge,   se   richiedono   finanziamenti   di   natura
straordinaria; 
    b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di
programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di
bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo  quanto  disposto
al  comma  4  e  sempre  che  i  programmi  non  si  riferiscano   al
mantenimento delle dotazioni o  al  ripianamento  delle  scorte,  gli
schemi di decreto di cui al periodo precedente  sono  trasmessi  alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni  competenti.  I
pareri  sono  espressi  entro   quaranta   giorni   dalla   data   di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine  per  l'espressione  del
parere, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  qualora  non
intenda  conformarsi  alle  condizioni  formulate  dalle  Commissioni
competenti, ovvero quando  le  stesse  Commissioni  esprimano  parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per  i  pareri  definitivi
delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta  giorni  dalla
loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato  le
Commissioni competenti  esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere
contrario  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  motivato   con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale
di cui al comma 1, il programma non puo'  essere  adottato.  In  ogni
altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei  decreti.  Gli
schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari. 
  4. I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali
finanziati  nei  precedenti  esercizi  con  leggi  speciali,  se  non
richiedono finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro
della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano  di  impiego
pluriennale di cui al comma 1. 
  5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3
e ai piani di spesa di cui al comma  4  e'  svolta  dalle  competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»; 
    b) nella sezione II del capo I del titolo III  del  libro  terzo,
dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «Art.  549-bis  (Concorsi  a  titolo  oneroso  resi  dalle  Forze
armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a  titolo
oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di  protezione  civile,
nei casi non soggetti  a  limitazioni  ai  sensi  della  legislazione
vigente, possono essere disposte una  o  piu'  aperture  di  credito,
anche su diversi capitoli  di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu'
funzionari  delegati  nominati  dal  Ministero  della   difesa,   per
provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o  indirettamente
sostenuti e quantificati  sulla  base  delle  tabelle  di  onerosita'
predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento  di
cui al primo periodo si applica  l'articolo  279,  primo  comma,  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.  827.  Per  le
modalita' di  gestione  dei  fondi  accreditati  e  le  modalita'  di
presentazione  dei  rendiconti   amministrativi   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del  30  settembre
di ciascun anno, non estinti al termine  dell'esercizio  finanziario,
possono essere trasportati all'esercizio successivo». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli  12,  548,  619  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 12 (Relazioni al Parlamento). -  1.  Il  Ministro
          della difesa, in sede di presentazione annuale dello  stato
          di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: 
                a)  l'evoluzione   del   quadro   strategico   e   le
          implicazioni militari della situazione delle alleanze; 
                b) l'evoluzione degli impegni  operativi  interforze,
          con riguardo alla capacita' operativa e  alla  preparazione
          delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; 
                c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione  della
          spesa; 
                d) gli altri elementi di cui all'art. 548. 
              2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
          il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo  stato  di
          avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla
          necessita'  di  apportarvi  correttivi  nei  limiti   degli
          stanziamenti di bilancio e  delle  dotazioni  organiche  di
          personale previste dalle vigenti disposizioni. Il  Ministro
          della difesa evidenzia altresi', nella medesima  relazione,
          le  modalita'  attraverso   le   quali   il   processo   di
          ristrutturazione attua il principio del  coordinamento  tra
          le Forze armate.»; 
              «Art.  548  (Relazioni  illustrative  sullo  stato   di
          attuazione dei programmi). - 1. In allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette
          al Parlamento relazioni illustrative: 
                a) sulla spesa complessiva prevista per il  personale
          militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
          in  servizio  permanente  e  a  quello  in   servizio   non
          permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e  per
          stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
          tecnico-amministrativa della Difesa; 
                b)  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi   di
          costruzione,  acquisizione  e  ammodernamento   di   mezzi,
          impianti e sistemi, di cui  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun
          programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la
          quantita', l'onere globale, lo sviluppo  pluriennale  e  la
          percentuale  di  realizzazione;  sono,  altresi',   fornite
          indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e
          in  Italia  e  sulla  quota  di   questi   effettuata   nel
          Mezzogiorno; 
                c)   sull'attivita'   contrattuale   concernente   la
          manutenzione  straordinaria  e  il  reintegro  dei  sistemi
          d'arma, delle opere, dei  mezzi  e  dei  beni  direttamente
          destinati alla difesa nazionale,  che  si  espleta  secondo
          programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle
          quote da impegnare sugli appositi capitoli dello  stato  di
          previsione del Ministero della difesa; 
                d)  sullo  stato  di  attuazione  del  programma   di
          potenziamento e ammodernamento  delle  infrastrutture,  con
          particolare riguardo agli alloggi dei militari  di  truppa,
          ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del  tempo
          libero,  e  idoneo  a  garantire  attivita'  di  promozione
          sociale e sportiva, al quale  si  fa  fronte  mediante  gli
          ordinari   stanziamenti    di    bilancio,    specificando,
          nell'ambito  dei  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione  del  Ministero  della  difesa,  le   quote   da
          destinare alla realizzazione del programma medesimo; 
                e) sui programmi, di competenza del  Ministero  della
          difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre  1986,  n.
          770.»; 
              «Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte  corrente
          per   la   riallocazione   di   funzioni   svolte    presso
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
          per la consegna all'Agenzia  del  demanio).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'art. 307,  comma  5,  sono  istituiti,
          nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,  un
          fondo in conto capitale e uno  di  parte  corrente  le  cui
          dotazioni sono determinate dalla  legge  di  stabilita'  in
          relazione alle esigenze di realizzazione del  programma  di
          cui al predetto  articolo,  comma  2.  Al  fondo  in  conto
          capitale  concorrono  anche  i  proventi  derivanti   dalle
          attivita' di  valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia  del
          demanio con riguardo alle infrastrutture  militari,  ancora
          in uso al Ministero  della  difesa,  oggetto  del  comma  4
          dell'articolo  medesimo.  Alla  ripartizione  dei  predetti
          fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del  Ministro
          della difesa, da comunicare al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non  si
          applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati  allo  stato
          di previsione del Ministero della difesa. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  545,
          comma 1, i proventi  derivanti  dalle  alienazioni  di  cui
          all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          sono integralmente riassegnati al fondo di  parte  corrente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa, in relazione alle  esigenze  di  realizzazione  del
          programma di cui al citato art. 307, comma 2.». 
              - Il testo degli articoli 10, 40 e 51, comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e'  il
          seguente: 
              «Art. 10 (Documento di economia e  finanza).  -  1.  Il
          DEF,  come  risultante  dalle   conseguenti   deliberazioni
          parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
                b) l'aggiornamento delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
                c)           l'indicazione            dell'evoluzione
          economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
          per il periodo di riferimento; per l'Italia, in  linea  con
          le modalita' e i tempi  indicati  dal  Codice  di  condotta
          sull'attuazione del patto  di  stabilita'  e  crescita,  le
          previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
                d) le previsioni per i principali aggregati del conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
                e) gli obiettivi programmatici, indicati per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
                f) l'articolazione della manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
                g)  il   prodotto   potenziale   e   gli   indicatori
          strutturali  programmatici  del   conto   economico   delle
          pubbliche amministrazioni per ciascun anno del  periodo  di
          riferimento; 
                h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
          e gli interventi che si intende adottare per garantirne  la
          sostenibilita'; 
                i)    le    diverse     ipotesi     di     evoluzione
          dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
          previsione alternativi riferiti al tasso  di  crescita  del
          prodotto  interno  lordo,  della  struttura  dei  tassi  di
          interesse e del saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
                a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'art. 10-bis; 
                b) le previsioni tendenziali a legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
                c)  un'indicazione  delle  previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
                d) le previsioni tendenziali, almeno per il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
                e) in coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
                f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma  1.
          Lo schema contiene gli elementi e le informazioni  previsti
          dai regolamenti  dell'Unione  europea  e  dalle  specifiche
          linee guida per  il  Programma  nazionale  di  riforma.  In
          particolare, la terza sezione indica: 
                a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
                b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
                c) le priorita' del Paese e le principali riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
                d) i prevedibili effetti delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di  cui  all'art.  11,  comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi  di
          carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di  rilancio
          e  sviluppo  dell'economia.  I   regolamenti   parlamentari
          determinano le  procedure  e  i  termini  per  l'esame  dei
          disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  nonche'
          lo stato di avanzamento  del  medesimo  programma  relativo
          all'anno  precedente,  predisposto   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.»; 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo.»; 
              «Art. 51. (Omissis). - 2.  Con  le  eccezioni  previste
          all'art. 40, comma 2, lettera p), sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni  di  legge  che  autorizzano   l'apertura   di
          contabilita'  speciali  di  tesoreria  a  valere  su  fondi
          iscritti  in  stanziamenti  del  bilancio  dello  Stato   e
          riferibili alla gestione di  soggetti  ed  organi  comunque
          riconducibili alla amministrazione  centrale  e  periferica
          dello Stato, ove tali contabilita' non siano  espressamente
          autorizzate  da  specifiche  norme  che   ne   disciplinano
          l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.  Al
          fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della
          presente legge, l'operativita' dello strumento militare, le
          contabilita' speciali autorizzate da disposizioni di  legge
          per il funzionamento dei reparti e degli enti  delle  Forze
          armate operano  fino  all'adeguamento  delle  procedure  di
          spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera f), ovvero  fino
          al loro riordino, da  realizzare,  previa  sperimentazione,
          entro il termine di cui alla predetta lettera f).». 
              - Il  testo  dell'art.  279,  primo  comma,  del  regio
          decreto  23  maggio   1924,   n.   827   (Regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato), pubblicato nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3  giugno  1924,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'art. 50
          della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa
          anche gli ordini di accreditamento che vengono  emessi  per
          concedere aperture di credito  a  funzionari  delegati  nei
          casi e limiti consentiti.». 
              - Il testo  dell'art.  8,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,   n.   367
          (Regolamento recante semplificazione e accelerazione  delle
          procedure di spesa e contabili), pubblicato nel Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  136  del  13  giugno
          1994, e' il seguente: 
              «Art.  8.  -  (Omissis).  4.  I  fondi  accreditati  al
          funzionario delegato danno luogo ad una gestione  unitaria,
          per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto
          annuale   alle   amministrazioni,   enti    ed    organismi
          partecipanti  all'accordo.  Si   applicano   le   procedure
          contrattuali e di gestione, nonche', in quanto compatibili,
          le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi
          dei funzionari  delegati,  previste  dai  regi  decreti  18
          novembre 1923,  n.  2440  e  23  maggio  1924,  n.  827,  e
          successive modificazioni e integrazioni.».