Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data e'
abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite
del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il
termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera
a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto e'
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine,
il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Di Paola, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Severino