Art. 5 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate  e'  soppresso  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge e,  conseguentemente,  dalla  medesima  data  e'
abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare. 
  2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle  fuoriuscite
del personale, anche sulla base dell'applicazione delle  disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d),  il
termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera
a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto  annuale  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la  semplificazione  e  dell'economia   e   delle   finanze,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, le quali  esprimono  il  proprio  parere  entro
quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,
il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Di Paola, Ministro della difesa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino