Art. 10 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 
    a) attivita'  di  religione  o  di  culto,  quelle  dirette  alle
pratiche meditative, alle iniziazioni,  alle  ordinazioni  religiose,
alle cerimonie religiose,  alla  lettura  e  commento  dei  testi  di
Dharma,  all'assistenza  spirituale,  ai  ritiri   spirituali,   alla
formazione monastica e laica dei ministri di culto; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.