Art. 14 
 
                   Mutamenti degli enti religiosi 
 
  1. Ogni mutamento sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e  degli  enti  religiosi
buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile  mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 
  2. In caso di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  religioso
buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo  puo'  essere  revocato  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentita l'UBI. 
  3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione  di  un  ente  da
parte  del  Presidente   dell'UBI   determina   la   cessazione   con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso. 
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi  comunque  la
volonta' dei disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le  disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad  altro  ente,  le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.