Art. 16 Tutela degli edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.