Art. 19 Contributi e deduzione agli effetti IRPEF 1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attivita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). 3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.