Art. 20 
 
   Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  l'UBI  concorre  alla  ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF  destinando  le  somme
devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi  culturali,  sociali
ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonche'  assistenziali  e
di sostegno al culto. 
  2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi. Per  quanto  riguarda  le  quote  relative  alle
scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara  di  partecipare
alla  loro  ripartizione  in  proporzione   alle   scelte   espresse,
destinando  le   relative   somme   esclusivamente   per   iniziative
umanitarie. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui  al  comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno,
le somme di cui al comma 1, determinate ai  sensi  dell'articolo  45,
comma 7, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  base  delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta  precedente
con destinazione all'UBI stessa. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e' il seguente: 
                «Art.  45.  (Disposizioni  e   interventi   vari   di
          razionalizzazione). - (Omissis). 
                7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
          secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio  1985,  n.
          222 , e la somma  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
          medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
          competenza relativi all'IRPEF,  risultanti  dal  rendiconto
          generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
          le quote  spettanti  alle  Confessioni  acattoliche  aventi
          diritto. Con le  medesime  modalita'  sono  determinate  la
          quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
          a titolo di anticipo di cui  all'art.  30  della  legge  22
          novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22  novembre
          1988, n. 517; all'art. 4 della legge  5  ottobre  1993,  n.
          409; all'art. 27 della legge  29  novembre  1995,  n.  520;
          all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. 
                (Omissis).».