Art. 21 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile di cui  all'articolo  19  e  dell'aliquota  IRPEF  di  cui
all'articolo 20,  ad  opera  di  un'apposita  commissione  paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.