Art. 23 
 
              Rendiconto della effettiva utilizzazione 
                        delle somme percepite 
 
  1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente,  entro  il  mese  di
luglio dell'anno successivo  a  quello  di  esercizio,  al  Ministero
dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione  delle
somme di cui agli articoli 19 e  20  e  l'UBI  ne  diffonde  adeguata
informazione. 
  2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare: 
    a) il numero dei ministri di culto di  cui  e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione; 
    b) l'ammontare complessivo delle somme  di  cui  all'articolo  20
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme; 
    c) gli interventi operati  per  altre  finalita'  previste  dagli
articoli 19 e 20. 
  3. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dei rendiconti di cui al comma 1, ne  trasmette  copia,  con  propria
relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.