Art. 26 
 
            Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 
 
  1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28  febbraio  1930,  n.  289,   cessano   di   avere   efficacia   ed
applicabilita'  nei  riguardi  dell'UBI,  degli  organismi  da   essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi
che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di  essere
applicate a quelli che perdono, ai sensi  del  medesimo  statuto,  la
qualifica di associato. A tale fine  l'UBI  e'  tenuta  a  comunicare
tempestivamente alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. 
  3. Ogni norma contrastante con la presente  legge  cessa  di  avere
efficacia  nei  confronti   dell'UBI,   degli   organismi   da   essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 26: 
              La legge 24 giugno 1929, n. 1159,  reca:  «Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi.». 
              Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme
          per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n.  1159,  sui
          culti ammessi nello Stato e per coordinamento di  essa  con
          le altre leggi dello Stato.».