Art. 27 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Le parti sottopongono a nuovo  esame  il  contenuto  dell'intesa
entro il termine del decimo anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Qualora nel frattempo una delle  parti  ravvisi
l'opportunita' di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano  a
convocarsi a tale fine. 
  2.  Alle  modifiche  previste  dal  comma  1  si  procede  con   la
stipulazione di una nuova intesa e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione. 
  3. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono  i  rapporti  dell'UBI  con  lo  Stato,   sono   promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.