Art. 28 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla  presente  legge,  valutati  in  euro
130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal  2014,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa  al  fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 28: 
              Il testo dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  il
          seguente: 
                «Art.  10.  (Proroga  di  termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. 
                (Omissis)».