Art. 5 
 
                        Assistenza spirituale 
 
  1. Gli appartenenti agli  organismi  rappresentati  dall'UBI  hanno
diritto all'assistenza spirituale da parte  dei  ministri  di  culto,
nonche'  da  parte  di  assistenti  spirituali,  anche  quando  siano
militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o  in
case di cura o di riposo. Apposito elenco  sara'  tenuto  dall'UBI  e
trasmesso alle competenti amministrazioni. 
  2. Gli  interessati  e  i  loro  congiunti  dovranno  fornire  alle
competenti amministrazioni le informazioni  necessarie  per  reperire
tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A  essi
e' assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura  o  di
riposo senza particolari autorizzazioni, affinche' possano  garantire
la richiesta assistenza spirituale. 
  3. Gli  appartenenti  agli  organismi  rappresentati  dall'UBI,  se
detenuti  in  istituti  penitenziari,  hanno  diritto  all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai  ministri  di
culto, di cui  l'UBI  trasmettera'  apposito  elenco  alle  autorita'
competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione
l'accesso agli istituti penitenziari. 
  4. Gli oneri  finanziari  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo sono posti a carico dell'UBI. 
  5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati
dall'UBI  potranno  ottenere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, opportuni permessi al fine di  partecipare  alle  attivita'
religiose della comunita'  appartenente  alla  propria  tradizione  e
geograficamente piu' vicina.