Art. 8 Ministri di culto 1. La qualifica di ministro di culto e' certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. 2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. 3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. 4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.