Art. 9 
 
               Trattamento delle salme e dei cimiteri 
 
  1. Agli appartenenti all'UBI e' assicurato il rispetto delle regole
della propria tradizione per quanto  riguarda  il  trattamento  delle
salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
  2.  Ove  possibile,  possono  essere  previste  nei  cimiteri  aree
riservate ai sensi della normativa vigente.