IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticita' nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni commissariali di alcune emergenze ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di Cogoleto (GE), nonche' di consentire la proroga della gestione straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al fine di consentire le attivita' necessarie a porre in sicurezza, rimuovere e trasferire la nave stessa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.