Art. 2 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nelle  gestioni  delle  medesime  emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,  l'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del  5  dicembre  2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre  2006,  e
successive modificazioni, l'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 137  del  14  giugno  2012.  Fino  allo  stesso
termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.