IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista  la  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e  in  particolare
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 
  Visto il parere reso dal  Consiglio  della  magistratura  militare,
nella seduta del 25 settembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; 
  Acquisita la proposta di parere  del  7  novembre  2012,  trasmessa
dalla Commissione parlamentare per  la  semplificazione  in  data  22
novembre 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  coesione  territoriale,   degli   affari   esteri,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  per  i
beni e le attivita' culturali e della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modificazioni al libro primo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «c)   sull'attivita'   per   il   sostegno   alla    ricollocazione
professionale  dei   volontari   congedati,   svolta   dall'esistente
struttura ministeriale;»; 
  b) alla rubrica dell'articolo 18,  la  parola:  «Commissariato»  e'
sostituita dalla seguente: «Commissario»; 
  c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Al personale di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli
affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del
servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»; 
      2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    d) all'articolo 45, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli arsenali  e  gli  stabilimenti  militari  adibiti  allo
svolgimento  di  attivita'  di  manutenzione  sui   mezzi   e   sugli
equipaggiamenti    delle    Forze    armate    possono    concorrere,
all'occorrenza, anche all'espletamento degli  interventi  manutentivi
sui  mezzi  e  sugli  equipaggiamenti  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro  dei  relativi
oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti
servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze
armate.»; 
  e)  all'articolo  47,  commi  1,  lettera  b),  e  3,  la   parola:
«Segretario»,  ovunque  ricorre,  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Segretariato»; 
  f) all'articolo 52, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Ai fini dell'anzianita',  e'  valutato  anche  il  servizio
prestato presso altre magistrature.»; 
  g) all'articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: 
  «Nessun ufficiale puo'  esimersi  dall'assumere  ed  esercitare  le
funzioni di giudice. Non possono comunque  essere  destinati  a  tali
funzioni: 
  1)  gli  ufficiali   che   svolgono   incarichi   di   Ministro   o
Sottosegretario di Stato; 
  2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
  3) il Segretario generale della difesa; 
  4) i Capi di stato maggiore  delle  Forze  armate  e  i  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 
  5) il Direttore generale per il personale militare.»; 
  h) all'articolo 57, comma 4: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) di due magistrati militari in possesso almeno  dei  requisiti
di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»; 
      2) alla lettera c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «Nessun ufficiale puo'  esimersi  dall'assumere  ed  esercitare  le
funzioni di giudice. Non possono comunque  essere  destinati  a  tali
funzioni: 
  1)  gli  ufficiali   che   svolgono   incarichi   di   Ministro   o
Sottosegretario di Stato; 
  2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
  3) il Segretario generale della difesa; 
  4) i Capi di stato maggiore  delle  Forze  armate  e  i  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 
  5) il Direttore generale per il personale militare.»; 
  i) dopo l'articolo 92 e' inserito il seguente: 
  «Art. 92-bis (Iniziative per  la  diffusione  dei  valori  e  della
cultura militare fra i giovani). - 1.  Nell'ambito  delle  iniziative
per la diffusione dei valori e  della  cultura  della  pace  e  della
solidarieta' internazionale tra  le  giovani  generazioni,  le  Forze
armate organizzano corsi di formazione a  carattere  teorico-pratico,
tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori  che
da esse promanano e che sono alla base della  presenza  dei  militari
italiani  di   tutte   le   componenti   operative   nelle   missioni
internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane,  si
svolgono presso reparti delle  Forze  armate,  secondo  le  priorita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a  fornire  le
conoscenze di base riguardanti il  dovere  costituzionale  di  difesa
della  Patria,  le  attivita'  prioritarie  delle  Forze  armate,  in
particolare nelle missioni  internazionali  di  pace  a  salvaguardia
degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo  internazionale
e di soccorso alle popolazioni locali,  nonche'  quelle  di  concorso
alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla
salvaguardia delle libere istituzioni,  in  circostanze  di  pubblica
calamita' e in altri casi  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza.
Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione  di
apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie   speciale
"Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del  Ministero  della
difesa. 
  2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di  cui
al comma 1 i cittadini  italiani,  senza  distinzione  di  sesso,  in
possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a  diciotto  anni
compiuti e non  superiore  a  trenta  anni  compiuti;  godimento  dei
diritti  civili  e   politici;   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali  di  condanna  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento  da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti  per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali  e  di  condotta  previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare  la
certificazione   relativa   all'idoneita'   all'attivita'    sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente  comma,  nonche'  la  scheda  vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica  o  convenzionata  con  il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima  domanda  gli  aspiranti
possono indicare la preferenza per uno  o  piu'  reparti  tra  quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali  sono
prioritariamente  destinati,  in  relazione  alle  disponibilita'.  I
giovani sono ammessi ai corsi nel  limite  dei  posti  disponibili  e
previo superamento di apposita visita medica. 
  3. I giovani ammessi  ai  corsi  assumono  lo  stato  di  militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari  alla  durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i  corsi  i  frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi  e
della mensa. 
  4.  Al  termine  dei  corsi,  ai  frequentatori  e'  rilasciato  un
attestato di  frequenza,  che  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto  di  Forza  armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti  scolastici  in  cui
sia possibile farvi ricorso.  All'attestato  di  frequenza  non  puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per  il
reclutamento del personale delle Forze armate. 
  5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono stabiliti: 
  a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli  preferenziali  per
l'ammissione ai corsi, individuati tra  i  seguenti:  abilitazioni  e
brevetti  attestanti  specifiche  capacita'  tecniche   o   sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero  in  aree  tipiche  di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono  svolti;  titolo
di studio; parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,  con  il
personale delle Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate  in  servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata  e  del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; 
  b) le modalita' di attivazione, organizzazione  e  svolgimento  dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il  cui  accertamento
e' demandato al giudizio  insindacabile  del  comandante  del  corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di  corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui  al  comma  2,  esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
  c) la somma che i frequentatori  versano,  a  titolo  di  cauzione,
commisurata  al  controvalore   dei   materiali   di   vestiario   ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o  in  parte,  incamerata  in  via  definitiva  se  i   frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi,  ovvero  danneggiano  i
citati materiali.  In  tali  casi,  la  quota  parte  della  cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva  riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al  fondo  del  Ministero  della  difesa
istituito ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  616,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello  stesso  come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»; 
  l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente  dipendenti
dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato  generale  della
difesa» sono soppresse; 
  m) all'articolo 111, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie  di
comunicazione marittime  al  di  la'  del  limite  esterno  del  mare
territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia  dell'alto  mare
demandate alle navi da guerra negli  spazi  marittimi  internazionali
dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4,  del  codice  della
navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di  quelle
relative  alla  salvaguardia  dalle  minacce  agli  spazi   marittimi
internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria,  anche  con
le modalita' di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130;»; 
  n) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Reparti elicotteri  delle  altre  Forze  armate).  -  1.
L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al
controllo  della  circolazione  aerea  e  alla  determinazione  delle
procedure   e   norme   inerenti   a   tale   circolazione,   nonche'
all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso  aereo  e
del trasporto aereo, salva la facolta' da  parte  delle  altre  Forze
armate di utilizzare gli elicotteri di cui  dispongono  per  esigenze
contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. 
  2. All'Aeronautica militare competono, inoltre: 
  a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in
quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di
piu' Forze armate; 
  b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore
di elicottero e di specialista di  elicottero  o  delle  abilitazioni
all'esercizio  del  volo  sui  vari  tipi  di  elicotteri,   nonche',
ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la  sospensione
temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi.»; 
  o) all'articolo 200: 
      1) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
    «n)  altre  visite  non  contemplate  nelle  lettere  precedenti,
autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge
alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne
regolano l'esercizio.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorita'» sono inserite  le
seguenti: «o i privati»; 
    p) all'articolo 215: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni relative  all'ordinamento  e  al  funzionamento
generale degli istituti militari  di  cui  al  presente  titolo  sono
emanate: 
  a) dal Capo di  stato  maggiore  della  difesa,  per  gli  istituti
interforze; 
  b) dai Capi di stato maggiore di  Forza  armata  e  dal  Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto   di   rispettiva
competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento  dei
programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con  decreto
del  Ministro   della   difesa,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»; 
    q) il comma 3 dell'articolo 218 e' abrogato. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non  puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo  1997,  n.
          59 (Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              - Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per  l'anno  2005),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005,  n.
          280, e' il seguente: 
              «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi  che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se  modificate  con
          provvedimenti   successivi,   delle   quali   si    ritiene
          indispensabile la permanenza in vigore, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita; 
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  aventi  per  oggetto  i
          principi fondamentali della legislazione dello Stato  nelle
          materie  previste  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
          Costituzione. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,  e  successive  modificazioni,   anche   al   fine   di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              (Omissis). 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              - Il testo degli articoli  20,  21  e  22  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  agosto  1999,  n.
          203, e' il seguente: 
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree: 
              a) area tecnico operativa:  difesa  e  sicurezza  dello
          Stato,  del   territorio   nazionale   e   delle   vie   di
          comunicazione marittime ed  aree,  pianificazione  generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed attuazione delle decisioni da questi adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle libere  istituzioni  ed  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
              b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento  militare;  bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.». 
              «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in direzioni generali in numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale. 
              2. Sono fatte salve  le  disposizioni  contenute  nella
          legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo  16
          luglio 1997, n. 264, nel decreto  legislativo  28  novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464, nonche' nell'art. 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.». 
              «Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
          nelle forme disciplinate dagli articoli 8  e  9,  l'Agenzia
          Industrie Difesa, con  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico.  L'agenzia  e'  posta  sotto  la  vigilanza   del
          Ministro della difesa, ed e' organizzata  in  funzione  del
          conseguimento  dei  suoi  specifici  obiettivi,  ai   sensi
          dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          Scopo dell'agenzia e' quello di  gestire  unitariamente  le
          attivita' delle  unita'  produttive  ed  industriali  della
          difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
          1998 del Ministro della difesa  indicati  con  uno  o  piu'
          decreti dello stesso Ministro,  da  adottare  entro  il  31
          marzo  2000.  L'agenzia  utilizza  le  risorse  finanziarie
          materiali ed umane delle unita' dalla  stessa  amministrate
          nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 
              2.  Le  norme  concernenti   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
          emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  23
          agosto  1988,   n.   400,   nel   rispetto   dell'obiettivo
          dell'economia gestione  e  dei  principi  che  regolano  la
          concorrenza  ed  il  mercato  in  quanto  applicabili.  Con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          possono essere aggiornati i  termini  di  cui  all'art.  4,
          comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.  459,
          e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
          modalita' per la  trasformazione  in  societa'  per  azioni
          delle unita' produttive ed industriali di cui  al  comma  1
          ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
          diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
          n. 283 del 1998.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10 (Attribuzioni del Ministro della difesa). - 1.
          (Omissis). 
              2.  Il  Ministro  della  difesa,  inoltre,  propone  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri, la relazione annuale
          da presentare al Parlamento, in  ordine  allo  stato  della
          disciplina militare e allo stato dell'organizzazione  delle
          Forze   armate,   in   relazione    agli    obiettivi    di
          ristrutturazione, riferendo, in particolare: 
              a) sul livello  di  operativita'  delle  singole  Forze
          armate; 
              b) sul grado di  integrazione  del  personale  militare
          volontario femminile; 
              c) sull'attivita' per il sostegno  alla  ricollocazione
          professionale    dei    volontari     congedati,     svolta
          dall'esistente struttura ministeriale; 
              d) sul conseguimento degli  obiettivi  di  reclutamento
          dei volontari necessari ad assicurare l'operativita'  delle
          Forze armate; 
              e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali
          delle Forze di polizia a ordinamento civile  e  militare  e
          del Corpo militare della Croce rossa. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo della rubrica  dell'art.  18  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 18  (Commissario  generale  per  le  onoranze  ai
          Caduti). - 1-2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 39 (Personale). - 1.  Il  personale  in  servizio
          all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria  di
          trenta giorni lavorativi, nonche'  a  quattro  giornate  di
          riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi   e   alle
          condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977,  n.  937.
          Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in
          servizio all'estero sono regolate secondo  le  disposizioni
          vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui
          al presente comma si applicano anche al  personale  di  cui
          all'art. 1808. 
              2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate  e
          in  quelle  particolarmente  disagiate,  stabilite  per  il
          personale del Ministero degli affari esteri  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 144  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  il  periodo  di  licenza
          ordinaria o di ferie di cui al comma 1  e'  rispettivamente
          aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. 
              3. Al personale di cui ai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, e 2 si applicano le stesse norme  sul  trattamento
          economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle
          relative spese di viaggio  vigenti  per  il  personale  del
          Ministero  degli  affari  esteri  in  servizio  all'estero,
          compreso il periodo di tempo corrispondente  ai  giorni  di
          viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per  il
          personale del Ministero  medesimo  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18. 
              4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo
          si applicano le norme che regolano, per  il  personale  del
          Ministero degli affari esteri,  il  computo,  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi
          disagiate e particolarmente disagiate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 45,  comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 45 (Stabilimenti e  arsenali  militari).  -  1-2.
          (Omissis). 
              2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti
          allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui  mezzi  e
          sugli   equipaggiamenti   delle   Forze   armate    possono
          concorrere, all'occorrenza,  anche  all'espletamento  degli
          interventi manutentivi sui mezzi  e  sugli  equipaggiamenti
          delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con
          contestuale ristoro  dei  relativi  oneri  da  parte  delle
          amministrazioni che intendono avvalersi  di  detti  servizi
          manutentivi e fatte salve  le  prioritarie  esigenze  delle
          Forze armate. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 47, commi 1  e  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 47 (Classificazione degli enti). -  1.  Gli  enti
          dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici  dell'area
          tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
          in: 
              a)  enti   gestiti   dall'Agenzia   industrie   difesa,
          denominati unita'; 
              b) enti  dipendenti  dal  Segretariato  generale  della
          difesa; 
              c) enti dipendenti  dai  Comandi  e  dagli  Ispettorati
          logistici di Forza armata. 
              2. (Omissis). 
              3. Gli enti dipendenti dal Segretariato generale  della
          difesa sono disciplinati nel regolamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 52 (Magistrati militari). - 1-3. (Omissis). 
              4. Lo  stato  giuridico,  le  garanzie  d'indipendenza,
          l'avanzamento e il  trattamento  economico  dei  magistrati
          militari sono regolati dalle disposizioni in vigore  per  i
          magistrati  ordinari,  in  quanto  applicabili.   Ai   fini
          dell'anzianita', e' valutato  anche  il  servizio  prestato
          presso altre magistrature.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 54 (Tribunale militare). - 1. (Omissis). 
              2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: 
              a)  del  presidente  del  Tribunale  militare   o   del
          presidente  di  sezione  del  Tribunale  militare  che   lo
          presiedono; in caso di impedimento del  presidente  giudica
          con l'intervento di un magistrato militare in possesso  dei
          requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con  funzioni  di
          presidente; 
              b) di un magistrato militare in possesso dei  requisiti
          previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; 
              c) di un militare dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare,   dell'Aeronautica   militare,   dell'Arma    dei
          Carabinieri o della Guardia di  finanza  di  grado  pari  a
          quello dell'imputato e comunque non inferiore al  grado  di
          ufficiale, estratto  a  sorte,  con  funzioni  di  giudice.
          Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed  esercitare
          le  funzioni  di  giudice.  Non  possono  comunque   essere
          destinati a tali funzioni: 
              1) gli ufficiali che svolgono incarichi di  Ministro  o
          Sottosegretario di Stato; 
              2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
              3) il Segretario generale della difesa; 
              4) i Capi di stato maggiore  delle  Forze  armate  e  i
          Comandanti  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
          Guardia di finanza; 
              5) il Direttore generale per il personale militare. 
              3-6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 57, comma 4, del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 57 (Corte militare di appello). - 1-3. (Omissis). 
              4.   La   Corte   militare   d'appello   giudica    con
          l'intervento: 
              a) del presidente della Corte  militare  di  appello  o
          della sezione o, in caso di impedimento, di  un  magistrato
          militare almeno in possesso dei requisiti di  cui  all'art.
          53, comma 2, con funzioni di presidente; 
              b) di due magistrati militari in  possesso  almeno  dei
          requisiti di cui all'art. 53,  comma  2,  con  funzioni  di
          giudice; 
              c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina
          militare,   dell'Aeronautica   militare,   dell'Arma    dei
          Carabinieri o della Guardia di finanza,  di  grado  pari  a
          quello dell'imputato e, comunque, non inferiore  a  tenente
          colonnello, estratti a  sorte,  con  funzioni  di  giudice.
          Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed  esercitare
          le  funzioni  di  giudice.  Non  possono  comunque   essere
          destinati a tali funzioni: 
              1) gli ufficiali che svolgono incarichi di  Ministro  o
          Sottosegretario di Stato; 
              2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
              3) il Segretario generale della difesa; 
              4) i Capi di stato maggiore  delle  Forze  armate  e  i
          Comandanti  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
          Guardia di finanza; 
              5) il Direttore generale per il personale militare. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 94, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 94  (Direzioni  di  amministrazione  delle  Forze
          armate). - 1. (Omissis). 
              2. La Direzione di amministrazione interforze,  con  le
          attribuzioni  e  i  compiti  indicati  nel  comma   1,   ha
          competenza sugli enti a carattere interforze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 111 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  111   (Competenze   particolari   della   Marina
          militare). - 1. Rientrano  nelle  competenze  della  Marina
          militare,  secondo  quanto  previsto   dalla   legislazione
          vigente: 
              a) la vigilanza a tutela degli  interessi  nazionali  e
          delle vie di comunicazione marittime al di la'  del  limite
          esterno del mare territoriale e l'esercizio delle  funzioni
          di polizia dell'alto mare demandate  alle  navi  da  guerra
          negli spazi marittimi internazionali dagli articoli  200  e
          1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla  legge
          2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di  quelle  relative  alla
          salvaguardia   dalle   minacce   agli    spazi    marittimi
          internazionali, ivi compreso il contrasto  alla  pirateria,
          anche con le modalita' di cui  all'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; 
              b) il concorso ai fini di prevenzione  e  di  contrasto
          del  traffico  dei   migranti   via   mare,   nelle   acque
          internazionali, ai sensi dell'art.  12,  comma  9-bis,  del
          decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  oltre  che
          nell'ambito della  cooperazione  operativa  tra  gli  Stati
          membri   dell'Unione   Europea   coordinata    dall'Agenzia
          istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
          2004, gestendo il necessario  dispositivo  di  sorveglianza
          marittima integrata; 
              c) il concorso al contrasto  al  traffico  di  sostanze
          stupefacenti,  ai  sensi  dell'art.  99  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
              d) il  servizio  di  rifornimento  idrico  delle  isole
          minori.». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  lettera  n)  e  del
          comma 2 dell'art. 200 del citato decreto legislativo n.  66
          del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  200  (Visite  medico-fiscali).  -  1.  Tutte  le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
          richiedere  l'opera  degli  ufficiali  medici  per   visite
          medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: 
              a)-m) (Omissis); 
              n)  altre  visite   non   contemplate   nelle   lettere
          precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa,  ovvero
          attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici,
          in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio. 
              2. Le autorita' o i privati che  richiedono  le  visite
          rivolgono   ufficialmente   la   domanda   alla   Direzione
          dell'ospedale  militare  o   dell'infermeria   autonoma   o
          presidiaria   oppure   al   Comando   dal   quale   dipende
          l'infermeria di corpo se la  visita  deve  essere  eseguita
          presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione
          dell'istituto   medico-legale   dell'Aeronautica   militare
          competente per territorio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 215 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 215 (Ordinamento e funzionamento  degli  istituti
          militari). - 1. Le disposizioni relative all'ordinamento  e
          al funzionamento generale degli istituti militari di cui al
          presente titolo sono emanate: 
              a) dal Capo di stato maggiore  della  difesa,  per  gli
          istituti interforze; 
              b) dai Capi di stato maggiore di  Forza  armata  e  dal
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  per  quanto
          di rispettiva competenza e previo parere del Capo di  stato
          maggiore della difesa. 
              1-bis  Le  disposizioni  relative   a   ordinamento   e
          funzionamento  dei  programmi   scolastici   delle   scuole
          militari sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 218 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 218 (Finalita' delle scuole militari).  -  1.  Le
          scuole militari sono istituti di istruzione che  perseguono
          lo scopo principale di preparare  i  futuri  allievi  delle
          accademie militari; la scuola navale militare ha  anche  lo
          scopo di suscitare nei giovani l'interesse  alla  vita  sul
          mare, orientandoli verso le attivita' a esso  connesse;  la
          scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di  stimolare
          nei  giovani   l'interesse   per   la   vita   aeronautica,
          orientandoli nel corso degli studi  verso  le  attivita'  a
          essa connesse. 
              2. Le funzioni di cui al comma  1  sono  affidate  alle
          seguenti scuole militari: 
              a)   Scuola   militare   "Nunziatella"    dell'Esercito
          italiano; 
              b) Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
              c) Scuola militare "Teulie'" dell'Esercito italiano; 
              d) Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".».