Art. 3 
 
 
Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 527: 
  1) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' l'articolo 1  del  decreto-legge  25  maggio  1994,  n.  313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica  anche  ai
fondi destinati al pagamento di spese, principali e  accessorie,  per
servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza,
nonche'  agli  emolumenti  di  qualsiasi  tipo  dovuti  al  personale
amministrato  dal  Ministero  della  difesa,   accreditati   mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e  periferici  del  Ministero  della  difesa.  Gli  atti  di
sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi  di  cui  al  presente
comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti  non
determinano obbligo di accantonamento da parte  delle  sezioni  della
Tesoreria dello  Stato,  ne'  sospendono  l'accreditamento  di  somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»; 
    b) all'articolo 528: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  All'informatizzazione  delle  attivita'  del  Ministero  della
difesa si applicano le norme vigenti  per  l'informatizzazione  della
pubblica amministrazione statale, con le  deroghe  ivi  eventualmente
previste, e segnatamente: 
  a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge  16  gennaio
2003, n. 3, e,  in  particolare,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
  c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, con le relative norme secondarie di attuazione; 
  d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con  le  limitazioni
di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma  2,  nonche'
le facolta' di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo  decreto
legislativo; 
  e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; 
      2) al  comma  2,  la  parola:  «DigitPA»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; 
    c)  all'articolo  532,  comma  1,  le  parole:  «,  disciplinare,
dirigenziale» sono soppresse; 
    d) all'articolo 534: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), le parole: «l'articolo  1,  commi  192,
193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli articoli 1, commi 192,  193  e  194,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, e successive modificazioni»; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ai contratti del Ministero della difesa  relativi  a  lavori,
servizi e forniture,  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  si
applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
e le relative disposizioni attuative emanate ai  sensi  dell'articolo
196 dello stesso codice dei contratti;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contratti del Ministero  della  difesa  relativi  a  lavori,
servizi  e   forniture   ricadenti   nell'oggetto   della   direttiva
2009/81/CE,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n.  208,  e  le  relative  disposizioni
attuative emanate ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  dello  stesso
decreto.»; 
    e) all'articolo 536, comma  3,  le  parole:  «direzioni  generali
tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»; 
    f) dopo l'articolo 537, e' inserito il seguente: 
  «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione
dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della
difesa). - 1. Ai fini della semplificazione delle  procedure  per  la
realizzazione   dei   programmi   di   investimento   di    interesse
dell'Amministrazione della  difesa,  finanziati  mediante  contributi
pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma  177-bis,  della
legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive  modificazioni,  e'
adottato, previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa.  Con  tale  decreto  si
provvede a: 
  a)  definire  le  modalita'  di  attuazione   dei   programmi,   in
sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; 
  b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le
modalita' di cui all'articolo 45, comma 32, della legge  23  dicembre
1998,  n.  448,  e  successive   modificazioni,   che   puo'   essere
successivamente rideterminato dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove occorra; 
  c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento  netto,   rispetto   a   quelli   previsti   dalla
legislazione  vigente,  ovvero  quantificarli   per   la   successiva
compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n.
350 del 2003, e successive modificazioni.»; 
    g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» e'  sostituita
dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; 
    h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n.
163,» sono inserite le seguenti:  «e  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»; 
    i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate,
per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione
di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a  seguito
della verifica di conformita' e consegnate»; 
    l) all'articolo 545, comma 1, dopo la  parola:  «contratti»  sono
inserite le seguenti: «, anche per il tramite della societa'  di  cui
all'articolo 535,»; 
    m)  all'articolo  546,  comma  2,  le  parole:  «e  civile»  sono
soppresse; 
    n) all'articolo 550: 
      1) al comma 2, dopo la  parola:  «credito»,  sono  inserite  le
seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati  dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui
debbono  essere  sottoposti  gli  atti  di  spesa  discendenti  delle
aperture di credito di cui al comma 2.»; 
    o) all'articolo 553, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della  somma  di
cui  al  presente  articolo  e'  disposta  con  decreto  ministeriale
concernente attribuzione delle risorse  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 
    p) all'articolo 562, comma 1, dopo la  parola:  «armamento»  sono
inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»; 
    q) dopo l'articolo 565 e' inserito il seguente: 
  «Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e  della  cultura
militare fra i giovani). - 1. Per  l'organizzazione  da  parte  delle
Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo  92-bis,  e'
autorizzata la spesa di 6.599.720 euro  per  l'anno  2010,  5.846.720
euro per l'anno 2011  e  1.052.849  euro  per  l'anno  2012,  nonche'
1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»; 
    r) all'articolo 585, comma 1, le lettere d), e),  f),  g)  ed  h)
sono sostituite dalle seguenti: 
  «d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
  e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
  f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
  g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
  h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»; 
    s) dopo l'articolo 589 e' inserito il seguente: 
  «Art.  589-bis  (Incentivi  agli  ufficiali  piloti   in   servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di  finanza).
- 1. L'onere derivante  dagli  articoli  1803  e  2161,  valutato  in
4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002,  grava  sui  pertinenti
capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il  Corpo  della
guardia di finanza. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.»; 
    t) all'articolo 618: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Fondo  per  le
missioni militari di pace»; 
      2) al comma 1, le parole:  «Missioni  militari  internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 527, commi 1  e  1-bis,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  527  (Norme  applicabili  all'amministrazione  e
          contabilita' del Ministero della difesa. Rinvio). -  1.  Al
          Ministero della difesa si applicano le  norme  vigenti  per
          l'amministrazione  e  contabilita'  delle   amministrazioni
          statali, in quanto  non  derogate  dalle  disposizioni  del
          presente libro e con esse compatibili, nonche' l'art. 1 del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. 
              1-bis. L'art. 1 del  decreto-legge  n.  313  del  1994,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994,
          si applica anche ai fondi destinati al pagamento di  spese,
          principali e accessorie, per  servizi  e  forniture  aventi
          finalita' di difesa nazionale  e  sicurezza,  nonche'  agli
          emolumenti  di   qualsiasi   tipo   dovuti   al   personale
          amministrato  dal  Ministero  della   difesa,   accreditati
          mediante aperture  di  credito  in  favore  dei  funzionari
          delegati degli uffici centrali e periferici  del  Ministero
          della difesa. Gli  atti  di  sequestro  e  di  pignoramento
          afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli;  la
          nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
          obbligo di accantonamento  da  parte  delle  sezioni  della
          Tesoreria dello Stato ne'  sospendono  l'accreditamento  di
          somme  destinate  ai   funzionari   delegati   centrali   e
          periferici. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 528 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  528  (Informatizzazione  del   Ministero   della
          difesa). - 1.  All'informatizzazione  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa si applicano le  norme  vigenti  per
          l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale,
          con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: 
              a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
              b) le norme di attuazione dell'art. 27 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3,  e,  in  particolare,  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
              c) l'art. 1, commi 197 e 198, della legge  30  dicembre
          2004,  n.  311,  con  le  relative  norme   secondarie   di
          attuazione; 
              d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  con  le
          limitazioni di cui all'art. 2,  comma  6,  e  all'art.  75,
          comma 2 , nonche' le facolta' di  cui  all'art.  17,  comma
          1-bis; 
              e) l'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35. 
              2. In applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per  tale
          parte di intesa con Agenzia per l'Italia Digitale, detta le
          norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto
          legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione  dei
          sistemi informativi  automatizzati  concernenti  la  difesa
          nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 532 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 532 (Responsabilita' del personale  militare).  -
          1. Resta ferma, per il personale  militare,  la  disciplina
          vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
          materia    di    responsabilita'    civile,    penale     e
          amministrativo-contabile.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 534 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 534  (Attivita'  negoziale  del  Ministero  della
          difesa. Rinvio). -  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          presente titolo: 
              a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano
          le vigenti disposizioni in materia di  attivita'  negoziale
          della pubblica amministrazione  statale,  ivi  comprese  la
          disciplina concernente l'acquisizione  di  beni  e  servizi
          tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP),
          nonche' la disciplina concernente le  forniture  e  servizi
          informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192, 193
          e 194, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  67  del
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni; 
              b) ai contratti del Ministero della difesa  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, diversi da quelli  di  cui  al
          comma 2, si applicano  il  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori,  servizi  e  forniture,  e  le  relative
          disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 196 dello
          stesso codice dei contratti; 
              c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; 
              d)  alle  locazioni  di  immobili  per   i   fabbisogni
          allocativi del Ministero della difesa si applica l'art.  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              2. Ai contratti del Ministero della difesa  relativi  a
          lavori, servizi e forniture  ricadenti  nell'oggetto  della
          direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.  208,  e  le
          relative disposizioni attuative emanate ai sensi  dell'art.
          4, comma 1, dello stesso decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  536,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 536 (Programmi). - 1-2. (Omissis). 
              3. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui  al  comma  2  e'
          svolta  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  della
          difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 539 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 539  (Semplificazione  in  ordine  a  determinati
          pareri). - Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3,  del
          decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,  relative  al
          parere obbligatorio di Agenzia per l'Italia  Digitale,  non
          trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto
          riguardanti  sistemi  informativi  militari   a   carattere
          operativo  connessi   con   lo   svolgimento   di   compiti
          concernenti la difesa nazionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  541,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 541 (Termini dei pagamenti). - 1. I contratti  di
          fornitura di beni e servizi concernenti  sistemi  d'arma  e
          apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di
          consegna o  di  esecuzione  superiori  ai  due  anni,  e  i
          contratti relativi a lavori pubblici di  importo  eccedente
          quello indicato per  i  lavori  dall'art.  28  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  dall'art.  10  del
          decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.  208,  possono
          prevedere   la   corresponsione   di   pagamenti,    previa
          costituzione  di  idonea   garanzia,   sulla   base   della
          progressione  dell'esecuzione  delle  prestazioni   e   dei
          conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti,  nei  termini
          contrattualmente  definiti.  Tali  pagamenti  non   possono
          comunque eccedere la misura complessiva del  90  per  cento
          dell'importo contrattuale. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  542,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per forniture di
          materiali destinati alle Forze armate). -  1.  Al  fine  di
          garantire,  attraverso  la  semplificazione  dei  correlati
          adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei  pagamenti
          per le forniture di materiali destinati alle Forze  armate,
          relativi ad attivita' operative o  addestrative  svolte  in
          territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione  della
          difesa e' autorizzata a corrispondere  pagamenti  in  conto
          nella misura massima del 90  per  cento  del  valore  delle
          forniture accettate a seguito della verifica di conformita'
          e consegnate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  545,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 545 (Permute). -  1.  Ai  fini  del  contenimento
          delle  spese  di  ricerca,  potenziamento,  ammodernamento,
          manutenzione  e  supporto  relative  ai   mezzi,   sistemi,
          materiali e strutture in dotazione alle  Forze  armate,  il
          Ministero della difesa, anche in deroga  alle  norme  sulla
          contabilita' generale dello  Stato  e  nel  rispetto  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185,  e'  autorizzato  a  stipulare
          convenzioni  e  contratti,  anche  per  il  tramite   della
          societa' di cui all'art. 535, per la permuta di materiali o
          prestazioni con soggetti pubblici e privati. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo,  dell'art.  546,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 546 (Servizio  di  vettovagliamento  delle  Forze
          armate). - 1. (Omissis). 
              2.  Le  modalita'  di   fornitura   del   servizio   di
          vettovagliamento  a  favore  del  personale  militare  sono
          stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
          successivo. Con il medesimo  decreto  sono  determinati  il
          valore in denaro delle razioni viveri e  del  miglioramento
          vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 
              3-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 550, commi 2  e  2-bis,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato e inserito dal presente decreto: 
              «Art. 550 (Somministrazione dei fondi). - 1. (Omissis). 
              2. Le aperture di credito sono  soggette  ai  controlli
          preventivi di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  30
          giugno   2011,   n.   123   e   devono   contenere,   oltre
          all'indicazione della somma,  quella  del  numero  e  della
          denominazione del capitolo  del  bilancio  sul  quale  sono
          effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a  favore
          delle contabilita' speciali. 
              2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'art.
          60 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  con  i
          principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
          123, le forme di controllo cui  debbono  essere  sottoposti
          gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito  di
          cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 553 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  553  (Spese  di  natura  riservata).  -  1.  Per
          sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata  agli
          organi di vertice, allo Stato  maggiore  della  difesa,  al
          Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori  di
          Forza armata e agli altri  organi  centrali  del  Ministero
          della difesa, una somma stabilita annualmente  con  decreto
          ministeriale, nell'ambito  dello  stanziamento  determinato
          con  legge  di  bilancio.  Per  l'Arma   dei   carabinieri,
          l'assegnazione della somma di cui al presente  articolo  e'
          disposta con decreto ministeriale concernente  attribuzione
          delle risorse ai sensi dell'art. 14, comma 1,  lettera  b),
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 562 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  562  (Funzionamento  della  commissione  per  la
          tenuta del registro nazionale delle  imprese  operanti  nel
          settore dei  materiali  di  armamento).  -  1.  Agli  oneri
          relativi al funzionamento della commissione per  la  tenuta
          del registro nazionale delle imprese e consorzi di  imprese
          operanti  nel  settore  della  progettazione,   produzione,
          importazione,  esportazione,  manutenzione  e   lavorazioni
          comunque connesse di materiale di armamento,  trasferimenti
          e intermediazioni di cui all'art. 44, si provvede a  carico
          del Ministero della difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 585 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei  volontari  del
          Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri  riferiti
          alle consistenze di ciascuna  categoria  dei  volontari  di
          truppa, determinate con decreto del Ministro della  difesa,
          di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  sono  determinati  negli
          importi in euro di seguito indicati: 
              a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
              b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
              c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
              d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
              e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
              f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
              g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
              h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.». 
              - Si riporta il testo  della  rubrica  e  del  comma  1
          dell'art. 618 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 618 (Fondo per le missioni militari di  pace).  -
          1. Allo scopo di  consentire  la  necessaria  flessibilita'
          nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma  1240,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  istituito  nello
          stato di previsione del Ministero  della  difesa,  missione
          "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni
          militari di pace", nel quale confluiscono in apposito fondo
          le autorizzazioni  di  spesa  correlate  alla  prosecuzione
          delle  missioni  internazionali  svolte  al  di  fuori  del
          territorio    nazionale,     autorizzate     dall'autorita'
          gerarchicamente  o   funzionalmente   sopra   ordinata   al
          dipendente. 
              2. (Omissis).».