Art. 4 
 
 
                      Modifiche al libro quarto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 625: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Specificita'  e
rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al personale militare si applicano i principi e  gli  indirizzi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  nonche'
le disposizioni contenute nel presente codice.»; 
  b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale  della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari  congedati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direzione
generale della previdenza militare e della leva»; 
  c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta,  in
fine, la seguente: 
  «d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
della  Marina  militare,  dall'Opera  nazionale  per  i  figli  degli
aviatori e dall'Opera nazionale di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri.»; 
  d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e  5,  lettera
a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di
rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna»; 
  e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita  di  norma  in»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»; 
  f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro»  e'  sostituita
dalla seguente: «Ministero»; 
  g) all'articolo 724, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli ufficiali della  Marina  militare  in  servizio  permanente
effettivo, all'atto dell'ammissione  ai  corsi  di  pilotaggio  aereo
contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di  quattordici  anni;
gli ufficiali che non portano a termine o non superano  il  corso  di
pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo  l'obbligo  di
completare la ferma  precedentemente  contratta.  Gli  ufficiali  del
ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  gli
ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della
Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a
seguito  dell'apposito  concorso  sono  vincolati  a  una  ferma   di
quattordici  anni  dall'inizio  del  previsto  corso  finalizzato  al
conseguimento del  brevetto  di  pilota  o  navigatore  militare  che
assorbe la ferma precedentemente contratta.»; 
    h) all'articolo 759: 
      1) al comma 1: 
  1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse; 
  1.2) dopo le parole: «categorie e  specialita'»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»; 
      2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale  per  il
personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «,
su proposta della Forza armata»; 
  i) all'articolo 761, il comma 2 e' abrogato; 
  l) all'articolo 783, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si  applicano  le
norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; 
  m) all'articolo 788, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Al completamento del  corso  di  studio,  agli  allievi  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»; 
  n) all'articolo 796: 
  1) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.»; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Al fine di fronteggiare specifiche  esigenze  funzionali  e  di
assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e
specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le
modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella  Forza  armata  ricevente,  si  applicano  i  commi   2   e   3
dell'articolo  797.  Il  transito  e'  disposto  con  decreto   della
Direzione generale per il  personale  militare.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato.»; 
  o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
  p) all'articolo 799, dopo il comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui  ai
commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie  di
porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»; 
  q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  r) all'articolo 830: 
  1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «E'
costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per
un numero massimo di  2.000  unita',  per  l'esecuzione  di  speciali
servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»; 
  2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione  stipulata  tra  il
Ministro della difesa e il Governatore  della  Banca  d'Italia»  sono
sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»; 
  s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII  del  titolo
VII, nonche' agli articoli 832, commi 1 e 2, 925,  comma  1,  lettere
a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero  2),  1095,  comma  1,
1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259,
rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali»  e  le
parole:  «Arma  trasporti  e  materiali»,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»; 
  t) all'articolo 833: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Transito  dal  ruolo
normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli
delle  varie  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,   genio,
trasmissioni, nonche'  degli  ufficiali  fino  al  grado  di  tenente
colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali  e  del  Corpo  di
commissariato»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Gli  ufficiali  fino  al  grado  di   tenente   colonnello
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e del Corpo di  commissariato  dell'Esercito  possono  transitare,  a
domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e
6.»; 
  u) all'articolo 833-bis, comma 2, le  parole:  «direzione  generale
dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti:  «Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»; 
  v) dopo l'articolo 833-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo  speciale  degli
ufficiali  con  grado  fino   a   tenente   colonnello   delle   Armi
dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari  esigenze
funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono
transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi
dell'Aeronautica militare, nel numero e con  le  modalita'  stabilite
con decreto ministeriale.  Gli  ufficiali  transitati  ai  sensi  del
presente  articolo  mantengono  il  grado,  la  posizione  di  stato,
l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»; 
    z) all'articolo 878, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I militari in servizio  temporaneo  appartengono  a  una  delle
seguenti categorie: 
  a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di  ferma  e  in
rafferma; 
  b) carabinieri effettivi in ferma; 
  c) allievi delle scuole militari; 
  d) allievi marescialli; 
  e) allievi e aspiranti ufficiali; 
  f) marescialli in ferma; 
  g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; 
  h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; 
  i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento; 
  l) allievi carabinieri.»; 
  aa) all'articolo 880,  comma  4,  dopo  la  parola:  «truppa»  sono
inserite le seguenti: «e i  graduati  dell'Arma  dei  carabinieri  in
ferma»; 
  bb) all'articolo 895, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno  luogo  a
compensi, connesse con: 
  a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
  b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore  o  inventore  di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
  c) la partecipazione a convegni e seminari; 
  d)  le  prestazioni  nell'ambito  delle  societa'  e   associazioni
sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
  e) incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il  rimborso  delle
spese documentate; 
  f)   la   formazione   diretta   ai   dipendenti   della   pubblica
amministrazione.»; 
  cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006,
comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, e' soppressa; 
  dd) all'articolo 901: 
      1) al comma 4: 
  1.1) la parola: «richiamo» e' sostituita dalla seguente: «rientro»; 
  1.2) le parole: «e' richiamato»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«rientra»; 
      2) al comma  5,  la  parola:  «richiamo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «rientro»; 
  ee) all'articolo 919, comma 3, lettera a),  dopo  le  parole:  «dal
servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»; 
  ff) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
secondo le rispettive competenze»; 
  gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in  servizio
temporaneo» sono soppresse; 
  hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le  parole:  «tre  mesi
prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»; 
  ii) all'articolo 1031,  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «dei
militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalita' e
condizioni previste dal presente codice,»; 
  ll) all'articolo 1077: 
  1) alla rubrica, dopo la  parola:  «Promozione»  sono  inserite  le
seguenti: «o conferimento di qualifica»; 
  2) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si  applicano  anche
per  l'attribuzione  della  qualifica  di   luogotenente   al   primo
maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.»; 
  mm) agli articoli 1188, comma 1,  lettera  c),  e  1192,  comma  1,
lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e»,  ovunque  ricorrono,
sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella  prima
classe dell'Accademia aeronautica a  decorrere  dall'anno  accademico
2001-2002,»; 
  nn) all'articolo 1227, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Agli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri   continuano   ad
applicarsi le seguenti norme: 
  a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  b)  articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
  d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ; 
  e) l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.»; 
  oo) all'articolo 1275, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in
incarico di comando o  presso  componenti  specialistiche  del  Corpo
(nuclei  aerei,  sezioni  elicotteri,  IMRCC/MRSC,  stazioni   LORAN,
VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT,  nuclei  subacquei)  pari  al  tempo
necessario per il compimento del periodo richiesto.»; 
    pp) all'articolo 1280: 
  1) ai commi 2 e 3, le parole:  «o  in  reparti  operativi»  ovunque
ricorrono, sono soppresse; 
  2) al comma 4: 
  1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse; 
  1.2) la lettera: «e)» e' sostituita dalla seguente: «d)»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi  2,  lettera
d), 3, lettera e),  e  4,  lettera  d),  i  relativi  periodi  minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»; 
    qq) all'articolo 1287: 
  1) ai commi 2 e 3, le parole: «o  in  reparti  operativi»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi  2,  lettera
e), e 3, lettera e),  i  relativi  periodi  minimi  indicati  possono
essere svolti anche in reparti operativi.»; 
    rr) all'articolo 1308: 
  1) ai commi 2 e 3, le parole: «o  in  reparti  operativi»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse; 
  2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi  2,  lettera
d), e 3, lettera e),  i  relativi  periodi  minimi  indicati  possono
essere svolti anche in reparti operativi.»; 
    ss) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,  con  la  permanenza
presso componenti specialistiche del  Corpo  (nuclei  aerei,  sezioni
elicotteri,   IMRCC/MRSC,   stazioni   LORAN,    VTS/PAC,    stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari  al  tempo  necessario  per  il
compimento del periodo richiesto.»; 
  tt) l'articolo 1313 e' abrogato; 
  uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,»,  sono
inserite le seguenti: «i graduati,»; 
  vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  parole:
«diverse dal richiamo»; 
  zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono
inserite le seguenti: «o dall'impiego»; 
  aaa) all'articolo 1403, comma 3, la  parola:  «sei»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque»; 
  bbb) all'articolo 1464: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche
e altre ricompense»; 
  2)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Nel
regolamento sono disciplinate le seguenti  distinzioni  onorifiche  e
ricompense:»; 
    ccc) all'articolo 1473, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta
per via gerarchica ed e' rilasciata: 
  a)  per  l'Esercito  italiano,  per   la   Marina   militare,   per
l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; 
  b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; 
  c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; 
  d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa
e i dipendenti  organismi  interforze,  dallo  Stato  maggiore  della
difesa; 
  e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della
difesa e i dipendenti enti e  organismi,  dal  Segretariato  generale
della difesa; 
  f) per i militari non dipendenti dai comandi  o  strutture  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e),  dall'autorita'  piu'  elevata  in
grado dalla quale essi dipendono.»; 
  ddd) l'articolo 1485 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1485 (Cause di ineleggibilita' al Parlamento). - 1. Le  cause
di ineleggibilita' degli ufficiali generali, degli ammiragli e  degli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono  disciplinate
dagli  articoli  7  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e  successive  modificazioni,  in
quanto applicabili.»; 
    eee) all'articolo 1492, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli appartenenti alle Forze armate  in  servizio  sono  esclusi
dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di  sezione,  di
scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38,  primo  comma,
lettera c), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361.»; 
    fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal  presente  capo»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo della  rubrica  e  del  comma  1,
          dell'art. 625 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 625 (Specificita' e  rapporti  con  l'ordinamento
          generale del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e altri ordinamenti speciali). - 1. Al  personale
          militare si applicano i principi e  gli  indirizzi  di  cui
          all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le
          disposizioni contenute nel presente codice. 
              2-3. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  636,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 636 (Obiettori di coscienza). - 1-2. (Omissis). 
              3. L'obiettore  ammesso  al  servizio  civile,  decorsi
          almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato  in
          congedo secondo le norme previste per il servizio di  leva,
          puo' rinunciare allo  status  di  obiettore  di  coscienza,
          presentando  apposita  dichiarazione  irrevocabile   presso
          l'Ufficio nazionale per il servizio civile che  provvede  a
          darne  tempestiva  comunicazione  alla  Direzione  generale
          della previdenza militare e della leva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  650,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 650 (Titoli di preferenza per  i  concorsi  nelle
          accademie). - 1. I posti a concorso per  l'ammissione  alle
          accademie militari, ferma restando la riserva dei posti  di
          cui  all'art.  649,  sono  assegnati,   nell'ordine   della
          graduatoria  di  merito  e  a  parita'  di  punteggio,  con
          precedenza ai concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  in
          qualita' di: 
              a) ufficiali inferiori  con  almeno  quindici  mesi  di
          effettivo servizio; 
              b) sottufficiali con almeno quindici mesi di  effettivo
          servizio; 
              c) allievi delle scuole militari; 
              d) volontari in ferma che hanno completato la  predetta
          ferma  senza  demerito,  sono  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti e  presentano  domanda  entro  dodici  mesi  dal
          termine della ferma. 
              d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per
          gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano,
          dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e
          degli  orfani  del   personale   della   Marina   militare,
          dall'Opera  nazionale  per  i  figli   degli   aviatori   e
          dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
          militari dell'Arma dei carabinieri. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 682, commi 4 e  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli).  -
          1-3. (Omissis). 
              4. Ai concorsi di cui all'art. 679,  comma  1,  lettera
          a), possono partecipare: 
                a) i giovani che: 
              1) sono riconosciuti in possesso della  idoneita'  agli
          incarichi, specializzazioni,  categorie  e  specialita'  di
          assegnazione; 
              2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'.  Per  coloro
          che hanno gia' prestato servizio  militare  obbligatorio  o
          volontario  il  limite  massimo  e'  elevato  a  28   anni,
          qualunque grado rivestono; 
              3) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso; 
                b) gli appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o  i
          militari di leva in servizio che, alla  data  prevista  dal
          bando: 
              1) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso; 
              2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 
              3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
          della  consegna  nell'ultimo  biennio  o  nel  periodo   di
          servizio prestato se inferiore a due anni; 
              4) sono in possesso della  qualifica  non  inferiore  a
          «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
          o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 
              5. Ai concorsi di cui all'art. 679,  comma  1,  lettera
          b), possono partecipare: 
                a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili,
          gli appartenenti al  ruolo  dei  sergenti,  che  alla  data
          prevista nel bando di concorso: 
              1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 
              2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in  servizio
          permanente la qualifica di almeno "superiore alla media"  o
          giudizio corrispondente; 
              3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
          della consegna nell'ultimo biennio; 
                b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili,
          gli  appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  in   servizio
          permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 
              1) hanno compiuto 7 anni  di  servizio  di  cui  almeno
          quattro in servizio permanente; 
              2) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso. 
              6. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  696,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del  Reggimento
          Corazzieri). - 1. (Omissis). 
              2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina  a
          maresciallo devono  superare  un  corso  di  qualificazione
          professionale, della durata non inferiore a  sei  mesi,  da
          definire  con  determinazione   del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri. 
              3-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  710,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 710  (Ammissione  alle  scuole  militari).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il Ministero della difesa stabilisce  ogni  anno  il
          numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso.   Stabilisce,
          altresi', il numero massimo dei posti  che  possono  essere
          ricoperti dai giovani di cui all'art. 714.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  724,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  724  (Obblighi  di  servizio   degli   ufficiali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). - 1-5. (Omissis). 
              6. Gli ufficiali  della  Marina  militare  in  servizio
          permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi  di
          pilotaggio  aereo  contraggono  il  vincolo  ad  una  ferma
          volontaria di  quattordici  anni;  gli  ufficiali  che  non
          portano a termine o non superano  il  corso  di  pilotaggio
          sono prosciolti dalla predetta ferma,  salvo  l'obbligo  di
          completare  la   ferma   precedentemente   contratta.   Gli
          ufficiali del  ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica
          militare, nonche' gli ufficiali piloti dei  ruoli  speciali
          del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  nominati  sottotenenti  a   seguito
          dell'apposito  concorso  sono  vincolati  a  una  ferma  di
          quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato
          al  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  o  navigatore
          militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. 
              7-8. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 759 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   759   (Assegnazione   agli   incarichi,    alle
          specializzazioni, alle categorie e alle specialita'). -  1.
          Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle
          specializzazioni,  alle  categorie  e  specialita'  secondo
          specifiche disposizioni della Forza armata,  in  base  alle
          esigenze   organiche,   al   risultato   della    selezione
          psico-fisica  e  attitudinale   nonche'   alle   preferenze
          espresse dagli arruolandi. 
              2. Il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  ha
          facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui  al
          comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il
          periodo formativo o le esigenze di servizio lo  richiedono.
          Per  gli  allievi  marescialli  della  Marina  militare   i
          provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il
          personale militare, su proposta della Forza armata. 
              3. Per i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di
          truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica  militare,
          il Capo di stato maggiore di  Forza  armata,  in  relazione
          alle esigenze di  servizio,  ha  facolta'  di  disporre  di
          autorita'   o   a   domanda   cambi   di   categoria,    di
          specializzazione, di specialita', ovvero la  perdita  delle
          specializzazioni  o  degli  incarichi  tecnici,  prevedendo
          altresi' le necessarie riqualificazioni.  Per  il  medesimo
          personale  della  Marina  militare  i  provvedimenti   sono
          adottati  dalla  Direzione  generale   per   il   personale
          militare, su proposta della Forza armata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 761 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 761 (Speciali obblighi  di  servizio).  -  1.  La
          partecipazione a  corsi  di  particolare  livello  tecnico,
          svolti durante la formazione iniziale,  e'  subordinata  al
          vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che  permane
          anche dopo il passaggio nel servizio permanente  e  decorre
          dalla   scadenza   della   precedente   ferma.   La   ferma
          precedentemente contratta non rimane operante  in  caso  di
          mancato superamento del corso o di dimissioni. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  783,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  783  (Formazione  dei   carabinieri).   -   1-2.
          (Omissis). 
              3. Agli ammessi ai corsi  per  allievo  carabiniere  si
          applicano le  norme  per  le  scuole  allievi  carabinieri,
          approvate  con  determinazione  del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  788,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  788  (Formazione  dei  carabinieri).  -  1.  Gli
          allievi, dal compimento del 15° anno di eta'  e  sino  alla
          maggiore eta', sono arruolati a domanda e con  il  consenso
          di chi  esercita  la  potesta',  e  contraggono  una  ferma
          speciale di anni 3 per il completamento del corso di  studi
          prescelto;  a  tal  fine,  possono   contrarre   successive
          rafferme di un anno. Al completamento del corso di  studio,
          agli allievi si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2050 e 2052. 
              2-6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 796, commi 2 e  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 796 (Transito tra ruoli). - 1. (Omissis). 
              2. Le varie ipotesi di  transito,  anche  in  relazione
          alla    determinazione    dell'anzianita'    assoluta     e
          dell'anzianita' relativa, sono  disciplinate  dal  presente
          codice. Il transito  tra  ruoli  e'  disposto  con  decreto
          ministeriale. 
              3.  Al  fine  di   fronteggiare   specifiche   esigenze
          funzionali e di assicurare  continuita'  nell'alimentazione
          del personale militare in servizio permanente, il  Ministro
          della difesa definisce annualmente, con proprio decreto,  i
          contingenti di volontari in ferma prefissata e in  servizio
          permanente e di  sergenti  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per  categorie  e
          specialita',  che  possono  transitare  a  domanda  tra  le
          medesime Forze armate.  Il  medesimo  decreto  definisce  i
          criteri,  i  requisiti  e  le  modalita'  per  accedere  al
          transito. Ai fini della iscrizione  in  ruolo  nella  Forza
          armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 797.
          Il  transito  e'  disposto  con  decreto  della   Direzione
          generale per il  personale  militare.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 797 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  797  (Trasferimento  tra   ruoli).   -   1.   Il
          trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il personale
          militare delle categorie in congedo. Per  il  personale  in
          servizio permanente non e'  previsto  il  trasferimento  da
          ruolo a ruolo. 
              2. Nel trasferimento  da  ruolo  a  ruolo  si  conserva
          l'anzianita' posseduta prima del trasferimento. 
              3. Nei trasferimenti da ruolo  a  ruolo  a  parita'  di
          anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e'  determinato
          dall'eta', salvo il  caso  di  militari  provenienti  dallo
          stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza
          acquisito nel comune ruolo di  provenienza.  A  parita'  di
          eta' si raffrontano le anzianita' assolute  successivamente
          nei gradi inferiori fino a quello in cui non  si  riscontra
          parita'  di  anzianita'.  Se  si  riscontra  parita'  anche
          nell'anzianita' assoluta di  nomina,  e'  considerato  piu'
          anziano colui che ha maggior servizio effettivo. 
              3-bis. (abrogato). 
              3-ter. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 799, comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserito
          dal presente decreto: 
              «Art.   799   (Ripartizione   dei    volumi    organici
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). - 1-2. (Omissis). 
              2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare,
          di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle  del  Corpo
          delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli  814  e
          815 del presente codice.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  806,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  806  (Personale  militare  iscritto  nel   ruolo
          d'onore  decorato  al  valor  militare  o  civile).  -   1.
          (Omissis). 
              2. Il trattenimento o  il  richiamo  in  servizio  sono
          disposti con decreto del Ministero della difesa di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 830, commi 1 e  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1.  E'
          costituito  un  contingente  di  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri, per un numero massimo  di  2.000  unita',  per
          l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e  scorta  di
          valori della Banca d'Italia.  Il  predetto  contingente  e'
          cosi' determinato: 
              a) colonnelli: 1; 
              b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; 
              c) ufficiali inferiori: 3; 
              d) ispettori: 232; 
              e) sovrintendenti: 91; 
              f) appuntati e carabinieri: 1.670. 
              2. Il predetto contingente  e'  posto  in  soprannumero
          all'organico  dell'Arma  dei  carabinieri  stabilito  dalla
          sezione   precedente.   L'impiego   del   contingente    e'
          disciplinato mediante apposito  accordo  tecnico  stipulato
          tra il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  la
          Banca d'Italia. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 832, commi 1 e  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  832   (Transito   per   perdita   di   requisiti
          specifici). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale
          delle Armi di fanteria, cavalleria,  artiglieria,  genio  e
          trasmissioni, del ruolo normale o  speciale  dell'Arma  dei
          trasporti e dei  materiali  dell'Esercito  italiano  e  del
          ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore  della
          Marina   militare,   fino   al   grado   di   capitano    o
          corrispondente, che hanno  perso  gli  specifici  requisiti
          richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o
          all'interno  del  ruolo  di  appartenenza  ad  altra  arma,
          compatibilmente con  la  professionalita'  e  le  idoneita'
          accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 
              2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi
          ruoli o nella nuova  arma  dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
          avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti  fisici
          minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle
          Armi  di  fanteria,  cavalleria,   artiglieria,   genio   e
          trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e
          speciale dell'Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali  sono
          stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata.  Con  distinti
          decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti  e
          le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali  di  cui  al
          comma 1. Per la Marina  militare  il  decreto  e'  adottato
          d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo della rubrica e del comma  1-bis,
          dell'art. 833 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato ed inserito dal presente decreto: 
              «Art. 833 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
          dei capitani, maggiori e  tenenti  colonnelli  delle  varie
          Armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
          trasmissioni, nonche' degli  ufficiali  fino  al  grado  di
          tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei  materiali
          e del Corpo di commissariato). - 1. (Omissis). 
              1-bis.  Gli  ufficiali  fino  al   grado   di   tenente
          colonnello appartenenti  ai  ruoli  normali  dell'Arma  dei
          trasporti e dei materiali  e  del  Corpo  di  commissariato
          dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi
          ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e  dei  materiali  e
          del Corpo di commissariato, nel numero e con  le  modalita'
          stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2,
          3, 4, 5 e 6. 
              2-6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 833-bis, comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 833-bis (Trasferimento ovvero transito nel  ruolo
          normale del Corpo del genio navale della Marina  militare).
          - 1. (Omissis). 
              2. Gli ufficiali di grado non superiore a  capitano  di
          fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in
          ingegneria o in architettura, che operano o  hanno  operato
          per almeno tre anni nel settore infrastrutture  nell'ambito
          della Direzione dei lavori e del demanio  del  Segretariato
          generale della difesa e delle direzioni del genio  militare
          per la Marina ed enti subordinati,  possono  transitare,  a
          domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della
          Marina militare. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  878,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  878  (Categorie   di   personale   in   servizio
          temporaneo).  -  1.  I  militari  in  servizio   temporaneo
          appartengono a una delle seguenti categorie: 
              a) volontari in ferma prefissata, in  prolungamento  di
          ferma e in rafferma; 
              b) carabinieri effettivi in ferma; 
              c) allievi delle scuole militari; 
              d) allievi marescialli; 
              e) allievi e aspiranti ufficiali; 
              f) marescialli in ferma; 
              g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; 
              h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; 
              i) ufficiali e sottufficiali  piloti  e  navigatori  di
          complemento ; 
              l) allievi carabinieri. 
              2-3. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  880,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 880 (Categorie di personale in congedo).  -  1-3.
          (Omissis). 
              4. Il congedo illimitato riguarda i militari di  truppa
          e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano
          dal servizio temporaneo. 
              5-6. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  895,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   895   (Attivita'   extraprofessionali    sempre
          consentite). - 1. Sono sempre consentite le attivita',  che
          diano o meno luogo a compensi, connesse con: 
              a) la collaborazione a giornali, riviste,  enciclopedie
          e simili; 
              b) l'utilizzazione economica  da  parte  dell'autore  o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) la partecipazione a convegni e seminari; 
              d)  le  prestazioni  nell'ambito   delle   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi  dell'art.
          90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
              e)  incarichi  per  i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              f) la formazione diretta ai dipendenti  della  pubblica
          amministrazione. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  898,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  898  (Decadenza  dal  rapporto  di  impiego  per
          incompatibilita' professionale). - 1-4. (Omissis). 
              5. Gli  ufficiali  delle  Forze  armate,  nei  casi  di
          decadenza  dall'impiego,  ai  sensi  del  comma   2,   sono
          trattenuti in servizio fino  all'assolvimento  delle  ferme
          ordinarie  e  speciali  o  dei   particolari   vincoli   di
          permanenza in servizio disposti dal presente codice.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 901, commi 4 e  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 901 (Motivi privati). - 1-3. (Omissis). 
              4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo' fare
          domanda di rientro  anticipato  in  servizio.  Il  militare
          rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato  per
          l'avanzamento o deve frequentare corsi  o  sostenere  esami
          prescritti ai fini  dell'avanzamento  o  per  l'accesso  ai
          ruoli superiori. 
              5. Il militare che e' gia'  stato  in  aspettativa  per
          motivi privati, per  qualsiasi  durata,  non  puo'  esservi
          ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni  dal  suo
          rientro in servizio. 
              6-7. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  919,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   919   (Durata   massima    della    sospensione
          precauzionale facoltativa). - 1-2. (Omissis). 
              3. Scaduto il quinquennio di cui  al  comma  1,  se  e'
          ancora  pendente   procedimento   penale   per   fatti   di
          eccezionale    gravita',    l'amministrazione,     valutato
          specificamente ogni aspetto oggettivo  e  soggettivo  della
          condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: 
              a) sospende l'imputato dal servizio o  dall'impiego  ai
          sensi dell'art. 917; 
              b)  sospende  il  procedimento  disciplinare  ai  sensi
          dell'art. 1393.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 925 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 925 (Speciali limiti di eta'  per  gli  ufficiali
          dell'Esercito italiano). - 1.  I  limiti  di  eta'  per  la
          cessazione dal servizio permanente, oltre il  60°  anno  di
          eta',  per  gli  ufficiali   dell'Esercito   italiano,   in
          relazione al grado rivestito e al  ruolo  di  appartenenza,
          sono i seguenti: 
              a) 65 anni: tenente  generale  del  ruolo  normale  del
          Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale
          dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e
          maggiore generale del ruolo normale del Corpo  sanitario  e
          del Corpo di commissariato; 
              b) 63  anni:  generale  di  corpo  d'armata  del  ruolo
          normale delle Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
          genio e trasmissioni; maggiore generale del  ruolo  normale
          del Corpo degli ingegneri; brigadiere  generale  del  ruolo
          normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere
          generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del  Corpo
          di commissariato; 
              c) 61 anni: generale di  divisione  del  ruolo  normale
          delle Armi di fanteria, cavalleria,  artiglieria,  genio  e
          trasmissioni; brigadiere generale  del  ruolo  normale  del
          Corpo  degli  ingegneri;  colonnello  del   ruolo   normale
          dell'Arma dei trasporti e  dei  materiali;  colonnello  del
          ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  e   del   Corpo   di
          commissariato; colonnello dei ruoli speciali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 940, comma  1,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 940 (Rafferma e trattenimento in  servizio  degli
          ufficiali in ferma prefissata). - 1. Gli ufficiali in ferma
          prefissata possono essere: 
              a) ammessi, a domanda, a una  ulteriore  ferma  annuale
          secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, secondo le rispettive competenze; 
              b) (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  982,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 982 (Obblighi). -  1.  Il  militare  in  congedo,
          richiamato o trattenuto, e'  soggetto  alle  leggi  e  alle
          disposizioni  vigenti  per   il   personale   in   servizio
          permanente, in quanto applicabili. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  986,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). -  1-3.
          (Omissis). 
              4. Il militare in congedo, richiamato in  servizio,  e'
          impiegato  in  relazione   all'eta'   e   alle   condizioni
          fisiche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 999 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 999 (Chiamate collettive in servizio).  -  1.  Le
          chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e
          i successivi ricollocamenti  in  congedo  hanno  luogo  con
          determinazione ministeriale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1000, comma 1,  lettera
          a), n. 2), del citato decreto legislativo n. 66  del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    1000    (Cessazione    dell'appartenenza    al
          complemento). - 1. L'ufficiale cessa  di  appartenere  alla
          categoria di complemento ed e' collocato nella  riserva  di
          complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 
                a) Esercito italiano: 
              1) (Omissis); 
              2)  Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali   e   corpi
          logistici:  subalterni:  45  anni;   capitani:   48   anni;
          ufficiali superiori: 54 anni; 
                b)-d) (Omissis). 
              2-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1006,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1006 (Militari di truppa). - 1-3. (Omissis). 
              4. I militari di truppa  richiamati  in  servizio  sono
          soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1008, comma 1,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1008  (Collocamento  nella  riserva).  -  1.  Il
          personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio
          nella categoria dell'ausiliaria: 
              a) al compimento del limite massimo  di  eta'  previsto
          per ciascun ruolo, in relazione al grado; 
              b) se chiede di cessare a domanda  ai  sensi  dell'art.
          909, comma 4. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1031,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   1031   (Modalita'   di   avanzamento).   -   1.
          L'avanzamento dei militari, ferme restando le  modalita'  e
          condizioni previste dal presente codice, ha luogo: 
                a)-e) (Omissis). 
              2-4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo della rubrica e del  comma  3-bis
          dell'art. 1077 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come inserito dal presente decreto: 
              «Art. 1077 (Promozione o conferimento di  qualifica  in
          particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati). -
          1. 3. (Omissis). 
              3-bis. I benefici di cui ai commi 1 e 2,  si  applicano
          anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al
          primo  maresciallo  e  al  maresciallo  aiutante  sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1095,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1095  (Attribuzione  del  grado  di  vertice  per
          alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale  piu'  anziano  dell'Arma
          dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e
          del Corpo di  sanita'  dell'Esercito  italiano,  del  Corpo
          delle capitanerie di porto, del Corpo  di  commissariato  e
          del Corpo di sanita' della Marina militare,  del  Corpo  di
          commissariato, del Corpo di sanita' e del ruolo delle  armi
          dell'Aeronautica militare che ha  maturato  un  periodo  di
          permanenza minima pari a  un  anno  nel  grado  di  maggior
          generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente
          generale o corrispondenti. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1100 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1100  (Mancato  conseguimento  del  diploma   di
          laurea). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di
          fanteria, cavalleria,  artiglieria,  genio  e  trasmissioni
          dell'Arma dei trasporti e dei  materiali  e  del  Corpo  di
          commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro
          l'anno di  inserimento  nell'aliquota  di  valutazione  per
          l'avanzamento al grado di maggiore  transitano  d'autorita'
          anche in soprannumero nel  corrispondente  ruolo  speciale,
          con  l'anzianita'  di  grado  posseduta,  dal  1°   gennaio
          dell'anno  di  formazione  della   predetta   aliquota   di
          valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti  nel  ruolo
          speciale prima dei pari grado aventi la  stessa  anzianita'
          di grado.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1101 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1101  (Articolazione  della  carriera).  -  1-2.
          (Omissis). 
              3. Nell'organico dei  generali  di  corpo  d'armata  e'
          compreso il  generale  in  servizio  permanente  effettivo,
          nominato ai sensi dell'art. 1094. Il Ministro della difesa,
          con propria determinazione, puo' disporre il  passaggio  di
          una unita' del  volume  organico  al  corrispondente  grado
          dell'Arma dei trasporti e dei materiali.». 
              - Si riporta il testo della rubrica della  sezione  III
          del capo VII del titolo VII del  libro  quarto  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali  del
          ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1105, commi 1 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1105 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  normale
          dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i  seguenti
          gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le  rispettive
          consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: 
                a)-i) (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3. Il volume organico e' incrementato di una unita'  se
          il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma
          il quadro d'avanzamento al grado di  tenente  generale.  La
          predetta unita' e' sottratta al ruolo normale di  fanteria,
          cavalleria, artiglieria,  genio  e  trasmissioni  ed  e'  a
          quest'ultimo  riportata  in   incremento   all'atto   della
          cessazione dal servizio  del  tenente  generale  del  ruolo
          normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.». 
              - Si riporta il testo della rubrica della sezione  VIII
          del capo VII del titolo VII del  libro  quarto  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione - III Profilo di carriera degli ufficiali  del
          ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1125,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1125 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera degli  ufficiali  del  ruolo  speciale
          dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i  seguenti
          gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le  rispettive
          consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: 
                a)-f) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1188, comma 1,  lettera
          c), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1188 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
          I periodi minimi di comando, di attribuzioni  specifiche  o
          di servizio, i titoli, i  corsi  e  gli  esami  prescritti,
          richiesti per l'inserimento nelle aliquote di  valutazione,
          in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: 
                a)-b) (Omissis); 
              c) capitano: 4 anni in reparti di volo,  o  3  anni  in
          reparti di volo di cui un anno di  comando  di  squadriglia
          ovvero  capo  sezione  di  gruppo   di   volo   o   comando
          equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado
          di tenente; superare i corsi previsti  dal  regolamento  e,
          per   il   personale   reclutato   nella    prima    classe
          dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico
          2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta; 
              d) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1192, comma 1,  lettera
          c), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1192 (Requisiti speciali per l'avanzamento). - 1.
          I periodi minimi di comando, di attribuzioni  specifiche  o
          di servizio, i titoli, i  corsi  e  gli  esami  prescritti,
          richiesti per l'inserimento nelle aliquote di  valutazione,
          in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: 
              a)-b) (Omissis); 
              c)   capitano:   4   anni    di    reparti    o    enti
          dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto  o
          enti dell'organizzazione intermedia o periferica di  cui  2
          anni di comandante  di  squadriglia  non  di  volo  o  capo
          sezione  dell'organizzazione  intermedia  o  periferica,  o
          incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in  parte
          nel  grado  di  tenente;  superare  i  corsi  previsti  dal
          regolamento e,  per  il  personale  reclutato  nella  prima
          classe dell'Accademia  aeronautica  a  decorrere  dall'anno
          accademico 2001-2002, conseguire  la  laurea  specialistica
          prescritta; 
              d) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1227, comma 1,  lettera
          e), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          inserito dal presente decreto: 
              «Art.   1227   (Estensione    di    norme    ai    fini
          dell'avanzamento).  -  1.  Agli  ufficiali  dell'Arma   dei
          carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: 
              a)-d) (Omissis); 
              e) l'art. 2, comma 6-terdecies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  della  rubrica  e  del  comma  1
          dell'art. 1259 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i
          titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  degli  ufficiali
          di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali,  in
          relazione al grado sono i seguenti: 
                a)-c) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1275,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1275  (Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei sottufficiali della Marina  militare).  -
          1-5. (Omissis). 
              6. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni
          specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
          con  la  permanenza  in  incarico  di  comando   o   presso
          componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei,  sezioni
          elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN,  VTS/PAC,  stazioni
          COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al  tempo  necessario
          per il compimento del periodo richiesto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1280 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei marescialli della Marina militare). - 1. (Omissis). 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          capo di  2^  classe  a  capo  di  1^  classe  della  Marina
          militare, in  relazione  alla  categoria  o  specialita'  o
          specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                a)-d) (Omissis). 
              3. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          capo  di  1^  classe  a  primo  maresciallo  della   Marina
          militare, in  relazione  alla  categoria  o  specialita'  o
          specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                a)-e) (Omissis). 
              4. I periodi minimi di imbarco per i primi  marescialli
          della  Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o
          specialita' o specializzazione di appartenenza, sono  cosi'
          determinati: 
              a) nocchieri,  specialisti  delle  telecomunicazioni  e
          scoperta, tecnici delle macchine: un anno; 
              b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno; 
              c) nocchieri di porto: 3 anni da  titolare  di  ufficio
          minore o sezione staccata; 
              d)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: un anno. 
              4-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera  d),  i  relativi
          periodi minimi indicati  possono  essere  svolti  anche  in
          reparti operativi. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1287 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei sergenti della Marina militare). - 1. (Omissis). 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
          categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
          sono cosi' determinati: 
                a)-e) (Omissis). 
              3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da  2°
          capo a 2° capo scelto della Marina militare,  in  relazione
          alla  categoria  o  specialita'   o   specializzazione   di
          appartenenza, sono cosi' determinati: 
                a)-e) (Omissis). 
              3-bis Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2,
          lettera e), e 3, lettera  e),  i  relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1308 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1308 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei volontari della Marina militare). - 1. (Omissis). 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sottocapo di  2^  classe  a  sottocapo  di  1^  classe,  in
          relazione alla categoria o specialita'  o  specializzazione
          di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                a)-d) (Omissis). 
              3. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sottocapo di 1^ classe a  sottocapo  di  1^  classe  scelto
          della  Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o
          specialita' o specializzazione di appartenenza, sono  cosi'
          determinati: 
                a)-e) (Omissis). 
              3-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1309,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1309  (Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei volontari della Marina militare). -  1-4.
          (Omissis). 
              5. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni
          specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
          con la  permanenza  presso  componenti  specialistiche  del
          Corpo  (nuclei  aerei,  sezioni   elicotteri,   IMRCC/MRSC,
          stazioni LORAN,  VTS/PAC,  stazioni  COSPAS/SARSAT,  nuclei
          subacquei) pari al tempo necessario per il  compimento  del
          periodo richiesto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1361,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1361 (Consegna). - 1-3. (Omissis). 
              4. I  militari  di  truppa  coniugati,  i  graduati,  i
          sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di  alloggio
          privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la
          punizione di consegna.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1369,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1369 (Cessazione  degli  effetti  delle  sanzioni
          disciplinari di corpo). - 1. I militari possono chiedere la
          cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte  nella
          documentazione personale. L'istanza  relativa  puo'  essere
          presentata, per via gerarchica, al  Ministro  della  difesa
          dopo  almeno  due  anni  di  servizio  dalla   data   della
          comunicazione  della  punizione,  se  il  militare  non  ha
          riportato, in tale periodo, sanzioni  disciplinari  diverse
          dal richiamo. 
              2-3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1377,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1377 (Inchiesta formale). - 1-4. (Omissis). 
              5. Per gli ufficiali  l'accettazione  delle  dimissioni
          dal grado estingue l'azione disciplinare, se non  e'  stata
          in precedenza disposta  la  sospensione  precauzionale  dal
          servizio o dall'impiego.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1403,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1403 (Organizzazione). - 1-2. (Omissis). 
              3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e
          da cinque membri. Il presidente e i  membri  del  consiglio
          sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine,  con  una
          uguale rappresentanza delle Forze armate. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  della  rubrica  e  del  comma  1
          dell'art. 1464 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1464 (Distinzioni onorifiche e altre ricompense).
          -  1.  Nel  regolamento  sono  disciplinate   le   seguenti
          distinzioni onorifiche e ricompense: 
                a)-m) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1473, comma 1,  lettera
          f), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          inserito dal presente decreto: 
              «Art. 1473  (Autorita'  competente  al  rilascio  della
          autorizzazione). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1472
          deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata: 
              a)-e) (Omissis); 
              f)  per  i  militari  non  dipendenti  dai  comandi   o
          strutture di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
          presente comma, dall'autorita' piu' elevata in grado  dalla
          quale essi dipendono. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1492,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1492 (Ufficio di giudice popolare e di componente
          di seggio elettorale). - 1. (Omissis). 
              2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio  sono
          esclusi   dalle   funzioni   di   presidente   dell'ufficio
          elettorale di sezione, di scrutatore e  di  segretario,  ai
          sensi dell'art. 38, primo comma, lettera  c),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1495,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1495 (Effetti sullo stato  giuridico).  -  1.  Le
          assenze dal servizio per  motivi  connessi  allo  stato  di
          maternita',  disciplinate  dalla  presente   sezione,   non
          pregiudicano la posizione di stato giuridico del  personale
          in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della
          Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto  dal  comma
          2. 
              2-3. (Omissis).».