Art. 5 
 
 
                      Modifiche al libro quinto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1531: 
      1) al comma 1: 
  1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali  di  categoria»
sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»; 
  1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o anche gia' destinatari delle disposizioni di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e  alla  legge
15 dicembre 1969, n. 1023»; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
  b) alla rubrica della sezione XIV del capo  I  del  titolo  IV,  le
parole: «e in soprannumero» sono soppresse; 
  c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti  nel  ruolo
normale, i  fuori  quadro  e  gli  ufficiali  in  soprannumero»  sono
sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale  e  i  fuori
quadro»; 
  d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1531 (Conferimento di incarichi a docenti  civili
          per l'insegnamento di materie non militari  presso  scuole,
          istituti ed  enti  delle  Forze  armate).  -  1.  Anche  in
          considerazione  delle  speciali  e   particolari   esigenze
          connesse con la formazione e l'addestramento del  personale
          militare   impiegato   nelle    missioni    internazionali,
          all'insegnamento  delle  materie  non  militari  presso  le
          scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo'
          provvedere,  mediante  convenzioni  annuali  stipulate  con
          l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai
          fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti
          di  bilancio  di  previsione  del  Ministero  della  difesa
          destinati alle spese per la  formazione  e  l'addestramento
          del personale  di  ciascuna  Forza  armata,  con  personale
          incaricato appartenente alle seguenti categorie: 
              a) docenti universitari; 
              b)  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili,
          militari, avvocati e procuratori dello Stato; 
              c) insegnanti di ruolo o  non  di  ruolo  abilitati  di
          istituti e scuole statali, previo nulla osta del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o  anche
          gia' destinatari delle disposizioni di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,  n.  1484,  e
          alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023; 
              d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in
          attivita' di servizio; 
              e) lettori di lingua straniera; 
              f)   estranei    all'amministrazione    dello    Stato,
          specificamente incaricati. 
              2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1
          non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
          tempo indeterminato. 
              3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento
          per tutto l'orario  scolastico,  possono  essere  impiegati
          anche nella posizione di comando. 
              4. Nel  regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per la scelta dei docenti. 
              5. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo della rubrica della  sezione  XIV
          del capo I del  titolo  IV  del  libro  quinto  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione XIV - Ufficiali fuori quadro». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1721,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1721 (Norme applicabili per gli  avanzamenti  del
          personale fuori quadro). - 1. (Omissis). 
              2. Per  gli  avanzamenti  straordinari  nel  ruolo  per
          meriti eccezionali del  personale  suddetto,  in  tempo  di
          guerra o di grave crisi internazionale,  l'aliquota  di  un
          terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola  su  un
          ruolo unico, il  quale  contiene  gli  iscritti  nel  ruolo
          normale  e  i  fuori  quadro   che   ricoprono   il   grado
          dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado
          che, a spostamento effettuato, lo precede nel  detto  ruolo
          unico. In caso di  promozione  al  grado  superiore  assume
          l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.».