Art. 6 
 
 
                    Modificazioni al libro sesto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1798: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Agli allievi ufficiali e agli allievi  marescialli  provenienti
da altri ruoli senza soluzione di continuita', in  luogo  della  paga
prevista al comma  1,  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se
essi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  e'
attribuito un assegno personale  riassorbibile  in  applicazione  del
principio di cui all'articolo 1780.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2  e'  corrisposto
anche durante i periodi di interruzione dei corsi  e  di  degenza  in
luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita',  mentre  ne
e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi
di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria per infermita' non dipendenti  da  causa  di  servizio,
secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Si applicano  agli  allievi  delle  scuole  e  delle  accademie
militari le disposizioni previste per i militari di cui  all'articolo
1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni  per
il nucleo familiare.»; 
  b) all'articolo 1806, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi',  l'articolo  4,
comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; 
  c) all'articolo 1808: 
  1) al comma 2 e' anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo
servizio e l'indennita'  speciale  hanno  natura  accessoria  e  sono
erogati  per  compensare  disagi  e  rischi  collegati   all'impiego,
obblighi di  reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,
nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»; 
  2)  al  comma  6,  secondo  periodo,  le   parole:   «ufficiali   e
sottufficiali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «ufficiali,
sottufficiali e graduati»; 
  3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali,  ai  sottufficiali  e  ai
graduati»; 
    d) all'articolo 1809: 
  1) al comma 1, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, che ha natura accessoria  ed  e'  erogata  per  compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi  di  reperibilita'  e
disponibilita' ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione  dei
compensi per il lavoro straordinario»; 
  2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ulteriori  assenze  del
dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la
decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»; 
      3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai  sensi  del
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  nonche'  ai  lavoratori
padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento
economico: 
  a) in caso di astensione obbligatoria,  l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero; 
  b) in caso di astensione  facoltativa,  l'indennita'  personale  e'
sospesa.»; 
      4) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
  «12-bis.  Al  personale  militare  e  civile   si   applicano   per
l'assistenza sanitaria e  per  le  coperture  dei  rischi  di  morte,
invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di  natura
violenta, le norme vigenti  per  il  personale  del  Ministero  degli
affari esteri in servizio all'estero, di  cui  all'articolo  211  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni. Al personale locale, assunto  a  contratto,
si  applicano  l'articolo  158  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000,  n.
103, e successive modificazioni.»; 
    e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito
il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresi',  l'articolo
4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1798,  commi  2,  3  e
          6,del citato decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1798 (Retribuzione  degli  allievi  di  scuole  e
          accademie militari). - 1. (Omissis). 
              2. Agli allievi ufficiali e  agli  allievi  marescialli
          provenienti da altri ruoli senza soluzione di  continuita',
          in luogo della paga prevista  al  comma  1,  competono  gli
          assegni  del  grado  rivestito   all'atto   dell'ammissione
          all'accademia o alla frequenza  dei  corsi;  se  essi  sono
          superiori a quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  e'
          attribuito   un   assegno   personale   riassorbibile    in
          applicazione del principio di cui all'art. 1780. 
              3. Il trattamento economico di cui ai commi 1  e  2  e'
          corrisposto anche durante i  periodi  di  interruzione  dei
          corsi  e  di  degenza  in  luoghi  di  cura  o  di  licenza
          straordinaria  per  infermita',  mentre  ne  e'  ridotta  o
          sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di
          interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o  di
          licenza straordinaria  per  infermita'  non  dipendenti  da
          causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui  all'art.
          1503. 
              4-5. (Omissis). 
              6. Si applicano  agli  allievi  delle  scuole  e  delle
          accademie militari le disposizioni previste per i  militari
          di cui all'art. 1788, comma 1, in  materia  di  sospensione
          della paga e di assegni per il nucleo familiare.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1806 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1806 (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in
          materia  di  trattamento  economico  di   missione   e   di
          trasferimento). - 1. Al personale  dell'Esercito  italiano,
          della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   si
          applicano, in materia di trattamento economico di  missione
          e di trasferimento in  ambito  nazionale,  le  disposizioni
          emanate a seguito delle procedure di concertazione previste
          dal decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,  nonche'
          quelle  previste  dalla  normativa  vigente.  Allo   stesso
          personale si applica, altresi', l'art. 4, comma  98,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero). -
          1. (Omissis). 
              2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita'  speciale
          hanno natura  accessoria  e  sono  erogati  per  compensare
          disagi  e  rischi  collegati   all'impiego,   obblighi   di
          reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche'
          in sostituzione dei compensi per il  lavoro  straordinario.
          Eventuali particolari indennita' o  contributi  alle  spese
          connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli
          dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti  dal
          trattamento di cui al comma 1. 
              3-5. (Omissis). 
              6. Il personale inviato in licenza  ordinaria  conserva
          l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al
          50 per cento per tutto il periodo della licenza  spettante,
          anche se prima di  averla  ultimata  riassume  servizio  in
          Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
          licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
          periodi  superiori  a  sessanta  giorni  per  ufficiali,  e
          sottufficiali e graduati e a quaranta giorni  per  militari
          di truppa. 
              7-8. (Omissis). 
              9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati,  che
          per ragioni di servizio sono  chiamati  temporaneamente  in
          Italia o vi sono trattenuti durante o  allo  scadere  della
          licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo
          in cui prestano servizio  in  Italia,  l'assegno  di  lungo
          servizio  all'estero  e  l'indennita'  speciale  in  misura
          intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per  il
          periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni. 
              10-12. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1809, commi 1,  11-bis,
          12 e 12-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1809 (Indennita' di  servizio  all'estero  presso
          rappresentanze  diplomatiche).  -  1.   1.   Al   personale
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare  destinato  a  prestare  servizio
          presso le rappresentanze diplomatiche italiane  all'estero,
          di cui al libro  I,  titolo  III,  capo  III,  sezione  IV,
          compete, oltre  allo  stipendio  e  agli  altri  assegni  a
          carattere fisso e continuativo previsti per  l'interno,  il
          seguente trattamento economico  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  nei
          limiti e alle condizioni di quello spettante  al  personale
          del Ministero degli affari esteri  in  servizio  presso  le
          rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
          addetti: 
              a) indennita' di servizio all'estero  con  gli  aumenti
          per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione
          di famiglia, che ha natura accessoria  ed  e'  erogata  per
          compensare disagi e rischi collegati all'impiego,  obblighi
          di reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,
          nonche'  in  sostituzione  dei  compensi  per   il   lavoro
          straordinario; 
              b)-m) (Omissis). 
              2-11. (Omissis). 
              11-bis. Trascorsi  i  periodi  indicati  al  comma  11,
          nonche' quelli previsti dagli articoli  16,  17  e  21  del
          testo unico approvato  con  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, ulteriori  assenze  del  dipendente,  pur  se
          consentite   dall'attuale   ordinamento,   comportano    la
          decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero. 
              12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro  ai
          sensi del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,
          nonche'  ai  lavoratori  padri  ai   sensi   della   stessa
          normativa, spetta il seguente trattamento economico: 
              a) in caso  di  astensione  obbligatoria,  l'indennita'
          personale e' corrisposta per intero; 
              b) in  caso  di  astensione  facoltativa,  l'indennita'
          personale e' sospesa. 
              12-bis. Al personale militare e civile si applicano per
          l'assistenza sanitaria e per le  coperture  dei  rischi  di
          morte, invalidita' permanente o gravi  menomazioni  causati
          da atti  di  natura  violenta,  le  norme  vigenti  per  il
          personale del Ministero degli  affari  esteri  in  servizio
          all'estero, di cui all'art. 211 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18  e  successive
          modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si
          applicano l'art.  158  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile
          2000, n. 103, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1823 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1823  (Missioni  e  trasferimento  del  personale
          dirigente).  -  1.  Al  personale  dirigente  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni
          e di  trasferimento.  Allo  stesso  personale  si  applica,
          altresi', l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011,
          n.  183.  Il  trattamento   di   missione   all'estero   e'
          disciplinato dal  titolo  IV,  capo  IV,  sezione  II,  del
          presente libro.».