Art. 7 Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»; b) all'articolo 1914, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1869, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1869 (Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di aeronavigazione o di volo). - 1-3. (Omissis). 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5-8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1914, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1914 (Indennita' supplementare). - 1-4. (Omissis). 5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle. 6-7. (Omissis).».