Art. 2 
 
 
                     Associazioni professionali 
 
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di
rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni
professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,
l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di
denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti
alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
relativo albo professionale. 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti
legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi
concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 27-bis e  27-ter  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e' il seguente: 
              «Art. 27-bis (Codici di condotta)  (in  vigore  dal  21
          settembre 2007). - 1. Le associazioni o  le  organizzazioni
          imprenditoriali  e  professionali  possono   adottare,   in
          relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
          settori  imprenditoriali  specifici,  appositi  codici   di
          condotta   che    definiscono    il    comportamento    dei
          professionisti che si impegnano a  rispettare  tali  codici
          con   l'indicazione    del    soggetto    responsabile    o
          dell'organismo  incaricato   del   controllo   della   loro
          applicazione. 
              2. Il codice di condotta e' redatto in lingua  italiana
          e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto  o  organismo
          responsabile al consumatore, anche per via telematica. 
              3. Nella redazione di codici di  condotta  deve  essere
          garantita almeno la protezione dei minori  e  salvaguardata
          la dignita' umana. 
              4. I  codici  di  condotta  di  cui  al  comma  1  sono
          comunicati, per la relativa adesione,  agli  operatori  dei
          rispettivi settori e conservati ed aggiornati  a  cura  del
          responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti. 
              5. Dell'esistenza del  codice  di  condotta,  dei  suoi
          contenuti   e   dell'adesione   il   professionista    deve
          preventivamente informare i consumatori.». 
              «Art.  27-ter  (Autodisciplina)  (in  vigore   dal   21
          settembre 2007). - 1. I consumatori, i  concorrenti,  anche
          tramite le loro associazioni  o  organizzazioni,  prima  di
          avviare la procedura di cui all'art. 27, possono  convenire
          con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
          responsabile o l'organismo  incaricato  del  controllo  del
          codice di condotta relativo ad  uno  specifico  settore  la
          risoluzione concordata della controversia volta a vietare o
          a far cessare la continuazione  della  pratica  commerciale
          scorretta. 
              2. In ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente
          articolo,  qualunque  sia  l'esito  della  procedura,   non
          pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
          ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente. 
              3. Iniziata la procedura davanti  ad  un  organismo  di
          autodisciplina, le parti  possono  convenire  di  astenersi
          dall'adire  l'Autorita'  fino  alla  pronuncia  definitiva,
          ovvero possono chiedere  la  sospensione  del  procedimento
          innanzi all'Autorita', ove lo  stesso  sia  stato  attivato
          anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della
          pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',
          valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
          del procedimento per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni.».