Art. 3 
 
 
                Forme aggregative delle associazioni 
 
  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la
propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse
costituite come associazioni di natura privatistica. 
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e
qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi
politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni,
esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai
fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard
professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.