Art. 8 
 
 
                     Validita' dell'attestazione 
 
  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al
periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto
all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del
proprio numero di iscrizione all'associazione.