Art. 9 
 
 
                    Certificazione di conformita' 
                        a norme tecniche UNI 
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase
dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima
consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime
associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di
certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel
rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono
rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio   2008,   reca:
          «Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.».