IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare gli
articoli 1, comma 5, e 10;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante
recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio,
il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 luglio 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e' espressa nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)
valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere
raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere
superato;»;
b) al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate in stazioni
ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di
misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come
le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» e' soppressa;
d) al comma 1, lettera ee), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di
tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi
stessi;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n
88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere".
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
(Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente
l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2007, n.
213, S.O.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal presente
articolo, recita:
"Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria
ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana
o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposizione di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal
presente decreto per misurare, calcolare, stimare o
prevedere i livelli degli inquinanti;
e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai
sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e
della gestione della qualita' dell'aria ambiente;
f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da
un insieme di aree urbane che distano tra loro non piu' di
qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e
dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da
quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei
flussi di persone e merci, avente:
1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una
densita' di popolazione per km 2 superiore a 3.000
abitanti;
g) area di superamento: area, ricadente all'interno di
una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato valutato
il superamento di un valore limite o di un valore
obiettivo; tale area e' individuata sulla base della
rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o
indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;
h) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto
entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere
superato;"
i) livello critico: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere
effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le
altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri
umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite
entro la quale e' ammesso il superamento del valore limite
alle condizioni stabilite dal presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute
umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire,
ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste
un rischio per la salute umana in caso di esposizione di
breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui
raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale
sussiste un rischio per la salute umana in caso di
esposizione di breve durata per alcuni gruppi
particolarmente sensibili della popolazione nel suo
complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare
informazioni adeguate e tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere
nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di
assicurare un'efficace protezione della salute umana e
dell'ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da
determinare sulla base di misurazioni effettuate da
stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento
urbani presso l'intero territorio nazionale e che riflette
l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se
sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione
dell'esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello
fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al
fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da
raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione:
riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione media
della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato
anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi
per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro
una data prestabilita;
t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli
degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti
fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate
le misurazioni indicative;
u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli
degli inquinanti, basate su obiettivi di qualita' meno
severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi;
v) tecniche di stima obiettiva: metodi per calcolare le
concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o
tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo,
basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione
delle concentrazioni;
z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto
del quale le misurazioni in siti fissi possono essere
combinate con misurazioni indicative o tecniche di
modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio, il nichel ed
il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le
misurazioni in siti fissi o indicative possono essere
combinate con tecniche di modellizzazione;
aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di
sotto del quale e' previsto, anche in via esclusiva,
l'utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima
obiettiva;
bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze
inquinanti non causata in modo diretto o indiretto da
attivita' umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche,
attivita' sismiche, attivita' geotermiche, incendi
spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali,
aerosol marini, emissioni biogeniche, trasporto o
risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle
regioni secche;
cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione
degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del
presente decreto; il numero delle stazioni della rete di
misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le
funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali
stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale
costituisce la rete di misura nazionale;
dd) programma di valutazione: il programma che indica
le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate
per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni
indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di
stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto
e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate
insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare
riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni
della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei
dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di
cui agli allegati III e VIII;
ee) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la
cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di
concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione
e accuratezza conosciute; le attivita' di controllo sulla
corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella
realizzazione dei programmi stessi;
ff) campioni primari: campione designato come avente le
piu' alte qualita' metrologiche ed il cui valore e'
accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa
grandezza;
gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da
una decisione nazionale come base per fissare il valore
degli altri campioni della grandezza in questione;
hh) deposizione totale: massa totale di sostanze
inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e'
trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione,
all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
ii) PM10: il materiale particolato che penetra
attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al
metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM10 (norma UNI EN 12341), con un'efficienza di
penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di
un diametro aerodinamico di 10 µm;
ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra
attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al
metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con un'efficienza di
penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di
un diametro aerodinamico di 2,5 µm;
mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di
mescolamento in volume (ppbv)» di monossido di azoto
(ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unita'
di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m³);
nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti
organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati
interamente da carbonio e idrogeno;
oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio
elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, intesi come
specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore
sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
pp) composti organici volatili: tutti i composti
organici diversi dal metano provenienti da fonti
antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre
ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare;
qq) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono
alla formazione di ozono a livello del suolo".