Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3,
e dall'articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo
5.».
Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 18. (Informazione del pubblico)
1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano
le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per
quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la
diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:
a) le informazioni relative alla qualita' dell'aria
ambiente previste all'allegato XVI;
b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le
deroghe previste all'articolo 9, comma 10;
c) i piani di qualita' dell'aria previsti all'articolo
9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9,
comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2;
d) i piani di azione previsti all'articolo 10;
e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti
tecnici di cui all'articolo 17;
e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3,
comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all'allegato III,
paragrafo 5.".
2. Per l'accesso alle informazioni si applica il
decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al
pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le
pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche
o altri strumenti di adeguata potenzialita' e di facile
accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le
informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e
precise e devono essere rese in forma chiara e
comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle
misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in
tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei
modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai servizi di
rete per le informazioni di cui al presente articolo che
ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto
decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita' allo
stesso.
3. Le regioni e le province autonome elaborano e
mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali
aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal
presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione
circa i superamenti dei valori limite, dei valori
obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di
informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai
periodi di mediazione previsti, con una sintetica
valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni
possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in
merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri
inquinanti per cui il presente decreto prevede la
misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di cui
all'allegato X, parte 2.
4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del
presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le
associazioni dei consumatori, le associazioni che
rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della
popolazione, nonche' gli altri organismi sanitari e le
associazioni di categoria interessati.
5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche
al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla
pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di
dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione
della qualita' dell'aria ambiente devono contestualmente
indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se
tali livelli sono stati misurati in conformita' ai criteri
ed alle modalita' previsti dal presente decreto oppure in
modo difforme.".