Art. 10 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera e)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: 
      «e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3,
e dall'articolo 5, comma 6; 
      e-ter) la documentazione di  cui  all'allegato  III,  paragrafo
5.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 18. (Informazione del pubblico) 
              1. Le amministrazioni e gli altri enti  che  esercitano
          le funzioni previste dal presente decreto  assicurano,  per
          quanto  di  competenza,  l'accesso  del   pubblico   e   la
          diffusione al pubblico delle seguenti informazioni: 
              a) le informazioni  relative  alla  qualita'  dell'aria
          ambiente previste all'allegato XVI; 
              b) le decisioni con le quali sono concesse o negate  le
          deroghe previste all'articolo 9, comma 10; 
              c) i piani di qualita' dell'aria previsti  all'articolo
          9 e all'articolo 13 e le  misure  di  cui  all'articolo  9,
          comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2; 
              d) i piani di azione previsti all'articolo 10; 
              e) le autorita' e gli organismi  titolari  dei  compiti
          tecnici di cui all'articolo 17; 
              e-bis) i progetti approvati previsti  dall'articolo  3,
          comma 3, e dall'articolo 5, comma 6; 
              e-ter)  la  documentazione  di  cui  all'allegato  III,
          paragrafo 5.". 
              2.  Per  l'accesso  alle  informazioni  si  applica  il
          decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la  diffusione  al
          pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la  stampa,  le
          pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche
          o altri strumenti di adeguata  potenzialita'  e  di  facile
          accesso,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  pubblico.   Le
          informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e
          precise  e  devono  essere   rese   in   forma   chiara   e
          comprensibile. I piani e un documento  riepilogativo  delle
          misure di cui al comma 1, lettera  c),  devono  essere,  in
          tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato,  nei
          modi previsti dall'articolo 9 del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai  servizi  di
          rete per le informazioni di cui al  presente  articolo  che
          ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal  predetto
          decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita'  allo
          stesso. 
              3. Le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  e
          mettono  a  disposizione  del  pubblico  relazioni  annuali
          aventi ad oggetto tutti  gli  inquinanti  disciplinati  dal
          presente decreto e contenenti una  sintetica  illustrazione
          circa  i  superamenti  dei  valori   limite,   dei   valori
          obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di
          informazione e delle soglie di allarme con  riferimento  ai
          periodi  di  mediazione   previsti,   con   una   sintetica
          valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni
          possono includere ulteriori informazioni e  valutazioni  in
          merito alla tutela delle foreste e  informazioni  su  altri
          inquinanti  per  cui  il  presente   decreto   prevede   la
          misurazione,  tra  cui  i  precursori  dell'ozono  di   cui
          all'allegato X, parte 2. 
              4. Sono inclusi  tra  il  pubblico,  agli  effetti  del
          presente articolo, anche le associazioni ambientaliste,  le
          associazioni   dei   consumatori,   le   associazioni   che
          rappresentano  gli  interessi  di  gruppi  sensibili  della
          popolazione, nonche' gli  altri  organismi  sanitari  e  le
          associazioni di categoria interessati. 
              5. I soggetti pubblici e privati che  procedono,  anche
          al di fuori dei casi previsti dal presente  articolo,  alla
          pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di
          dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione
          della qualita' dell'aria  ambiente  devono  contestualmente
          indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata,  se
          tali livelli sono stati misurati in conformita' ai  criteri
          ed alle modalita' previsti dal presente decreto  oppure  in
          modo difforme.".