Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6; e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.».
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita: "Art. 18. (Informazione del pubblico) 1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni: a) le informazioni relative alla qualita' dell'aria ambiente previste all'allegato XVI; b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'articolo 9, comma 10; c) i piani di qualita' dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2; d) i piani di azione previsti all'articolo 10; e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'articolo 17; e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6; e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.". 2. Per l'accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialita' e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al presente articolo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita' allo stesso. 3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto prevede la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di cui all'allegato X, parte 2. 4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonche' gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati. 5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente devono contestualmente indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformita' ai criteri ed alle modalita' previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.".