Art. 11
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «limite»
sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»;
c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di cui
all'articolo 9, comma 1,» sono inserite le seguenti: «sempre che
quelli gia' presentati dalle regioni e province autonome non siano
considerati idonei a contrastare i superamenti predetti» e dopo le
parole: «del formato ivi previsto» sono aggiunte le seguenti:
«eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla
idoneita' soprarichiamata»;
d) al comma 1, lettera a), il numero 4) e' sostituito dal
seguente: «entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali
modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi
del punto 3);»;
e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' le altre informazioni previste da tale appendice»;
f) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nella
comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero
dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice
VII, le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9,
comma 9»;
g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte
le seguenti: «, le altre informazioni previste dall'appendice VI»;
h) al comma 12 le parole: «, ed, a seguito di tale verifica,
aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle
appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si
procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle
informazioni relativi al 2012» sono soppresse;
i) al comma 17, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30
luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero
dell'ambiente.»;
l) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente
l'avvenuta trasmissione.».
Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 19. (Relazioni e comunicazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze
inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai
commi 3, 5, 7 e 8, le regioni e le province autonome
trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero
dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli
che superano i valori limite o i livelli critici oltre il
margine di tolleranza o che superano i valore limite degli
inquinanti per i quali non e' stabilito un margine di
tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e'
verificato, nonche' i valori misurati, utilizzando a tal
fine il formato dell'appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi
di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato
dell'appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il
quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al
numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, sempre
che quelli gia' presentati dalle regioni e province
autonome non siano considerati idonei a contrastare i
superamenti predetti nonche' le informazioni di cui
all'appendice VII nel formato ivi previsto eventualmente
accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneita'
soprarichiamata;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali
modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani
trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli
aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli
agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando
a tal fine il formato dell'appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista
dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle
informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1)
e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati
sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto
previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati
sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto
previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi
dalla fine di ciascun anno, la determinazione del
superamento delle soglie di valutazione superiore o
inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice
VI , nonche' le altre informazioni previste da tale
appendice;
2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e
delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi
del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e
2), e lettere b), c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice
VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di
cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al
comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al
comma 1, lettera a), numero 4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le
informazioni di cui al comma 1, lettera d).
2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2,
lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel
formato previsto dall'appendice VII, le informazioni
relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9;
3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il
formato dell'appendice VI, trasmettono al Ministero
dell'ambiente e all'ISPRA i dati sui livelli di
concentrazione e sulle deposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli
agglomerati la determinazione del superamento delle soglie
di valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato
II, paragrafo 1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone
ed agli agglomerati di cui all'articolo 9, comma 2, i
seguenti dati e informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con
individuazione delle aree di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto
di valutazione;
c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con
particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai
superamenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3, le altre
informazioni previste dall'appendice VI , ricorrendone i
presupposti, la relazione prevista all'allegato I,
paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:
a) la documentazione relativa all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie a
perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui
all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle
che non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o
provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai
sensi dell'articolo 9, comma 2.
6. Il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi
successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla
Commissione europea i dati e le informazioni previsti da
tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonche',
limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai
metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6,
comma 3, verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero
dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la
documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai
sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa
ricezione.
7. Le regioni e le province autonome trasmettono i
seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed
all'ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli
aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli
agglomerati di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3,
utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo
di cui all'allegato VII, le informazioni previste
all'appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione
relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare
le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del
valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle
che non comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,
entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di
ozono che superano il valore obiettivo e l'obiettivo a
lungo termine, le date in cui il superamento si e'
verificato, nonche' le relative cause ed i valori misurati,
utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi
dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano
le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il
superamento si e' verificato, nonche' le relative cause ed
i valori misurati, utilizzando il formato di cui
all'appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi
dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste
per l'ozono e per i relativi precursori di cui
all'appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla
fine di ciascun triennio, le informazioni previste
all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione
relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare
le misure necessarie a perseguire il raggiungimento
dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le
stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista
all'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle
informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed
e).
8. Le regioni e le province autonome trasmettono i
seguenti dati ed informazioni all'ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e
settembre di ogni anno:
1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per
ogni giorno in cui sono stati misurati superamenti delle
soglie di informazione o di allarme per l'ozono, le
informazioni, formulate in via provvisoria, previste
all'appendice IX, sezione I;
2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre
informazioni provvisorie previste all'appendice IX, sezione
II.
9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e
delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi
del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le
informazioni di cui al comma 7, lettera a);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono
stati misurati o valutati i superamenti del valore
obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le
informazioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla
fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma
7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni
ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le
informazioni previste al comma 13, lettera b).
10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni
di cui al presente articolo si osservano, ove gia'
definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di
cui ai commi 1, 4, 5 e 7 e' effettuata mediante supporto
informatico non riscrivibile.
12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,
verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle
informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e
dell'articolo 6, comma 3, nonche' la conformita' del
formato,. Sono esclusi da tale verifica i piani e le
relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1,
lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni
incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il
Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province
autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un
nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.
13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza
dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8
e li invia al Ministero dell'ambiente nel formato di cui
all'appendice IX, sezioni I e II, entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera
a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),
punto 2).
14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati
appositamente individuata dall'Agenzia europea per
l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal
Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.
15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della salute, comunica alla Commissione europea
le autorita' e gli organismi di cui all'articolo 1, comma
6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di
trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del
comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del
comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione
previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini
dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto
dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27
gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di
ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati
rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei
relativi programmi di valutazione, nonche' le correlate
informazioni. In caso di mancato o incompleto invio dei
dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA
informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente. La
successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia
europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun
anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di
misurazione previste all'articolo 6. L'ISPRA notifica
tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta
trasmissione.".