Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5  e  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»; 
    b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo  la  parola:  «limite»
sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»; 
    c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di  cui
all'articolo 9, comma 1,» sono  inserite  le  seguenti:  «sempre  che
quelli gia' presentati dalle regioni e province  autonome  non  siano
considerati idonei a contrastare i superamenti predetti»  e  dopo  le
parole:  «del  formato  ivi  previsto»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«eventualmente  accompagnati  dalla   comunicazione   relativa   alla
idoneita' soprarichiamata»; 
    d) al comma 1,  lettera  a),  il  numero  4)  e'  sostituito  dal
seguente: «entro due  mesi  dalla  relativa  adozione,  le  eventuali
modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi
del punto 3);»; 
    e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' le altre informazioni previste da tale appendice»; 
    f) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nella
comunicazione  prevista  dal  comma  2,  lettera  b),  il   Ministero
dell'ambiente inserisce anche, nel  formato  previsto  dall'appendice
VII, le informazioni relative alle  misure  di  cui  all'articolo  9,
comma 9»; 
    g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono  aggiunte
le seguenti: «, le altre informazioni previste dall'appendice VI»; 
    h) al comma 12 le parole: «, ed,  a  seguito  di  tale  verifica,
aggrega su base nazionale  tutti  i  dati  e  le  informazioni  delle
appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si
procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati  ed  alle
informazioni relativi al 2012» sono soppresse; 
    i) al comma 17, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
«In caso di mancato o incompleto invio dei  dati  alla  data  del  30
luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il  Ministero
dell'ambiente.»; 
    l) al comma  17  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'ISPRA  notifica   tempestivamente   al   Ministero   dell'ambiente
l'avvenuta trasmissione.». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 19. (Relazioni e comunicazioni) 
              1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per   le   sostanze
          inquinanti  oggetto  delle  comunicazioni  disciplinate  ai
          commi 3, 5, 7 e  8,  le  regioni  e  le  province  autonome
          trasmettono i seguenti dati ed  informazioni  al  Ministero
          dell'ambiente ed all'ISPRA: 
              a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1: 
              1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli
          che superano i valori limite o i livelli critici  oltre  il
          margine di tolleranza o che superano i valore limite  degli
          inquinanti per i quali  non  e'  stabilito  un  margine  di
          tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e'
          verificato, nonche' i valori misurati,  utilizzando  a  tal
          fine il formato dell'appendice VI; 
              2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i  motivi
          di ciascun superamento, utilizzando a tal fine  il  formato
          dell'appendice VI; 
              3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante  il
          quale sono stati misurati o valutati i livelli  di  cui  al
          numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma  1,  sempre
          che  quelli  gia'  presentati  dalle  regioni  e   province
          autonome non  siano  considerati  idonei  a  contrastare  i
          superamenti  predetti  nonche'  le  informazioni   di   cui
          all'appendice VII nel formato  ivi  previsto  eventualmente
          accompagnati dalla comunicazione  relativa  alla  idoneita'
          soprarichiamata; 
              4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali
          modifiche,  integrazioni   ed   aggiornamenti   dei   piani
          trasmessi ai sensi del punto 3); 
              b) entro sei mesi  dalla  fine  di  ciascun  anno,  gli
          aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle  zone  e  degli
          agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando
          a tal fine il formato dell'appendice VI; 
              c) ricorrendone i presupposti,  la  relazione  prevista
          dall'allegato I, paragrafo 2, da  inviare  unitamente  alle
          informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti  1)
          e 2), e delle lettere b) ed f); 
              d) entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  dati
          sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6,  comma
          1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto
          previsto da tale articolo; 
              e) entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  dati
          sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6,  comma
          1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto
          previsto da tale articolo; 
              f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei  mesi
          dalla  fine  di  ciascun  anno,   la   determinazione   del
          superamento  delle  soglie  di  valutazione   superiore   o
          inferiore utilizzando a tal fine il formato  dell'appendice
          VI  ,  nonche'  le  altre  informazioni  previste  da  tale
          appendice; 
              2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base  dei  dati  e
          delle informazioni di cui al comma 1  verificati  ai  sensi
          del comma 12, comunica alla Commissione europea: 
              a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e
          le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1)  e
          2), e lettere b), c) ed f); 
              b) entro due anni dalla  fine  dell'anno  in  cui  sono
          stati misurati o valutati i livelli  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice
          VII nel formato ivi previsto; 
              c) entro due anni dalla  fine  dell'anno  in  cui  sono
          stati per la prima volta misurati o valutati i  livelli  di
          cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani  di  cui  al
          comma 1, lettera a), numero 3); 
              d)  entro  tre  mesi  dalla  relativa   ricezione,   le
          modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), numero 4); 
              e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le
          informazioni di cui al comma 1, lettera d). 
              2-bis.  Nella  comunicazione  prevista  dal  comma   2,
          lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel
          formato  previsto  dall'appendice  VII,   le   informazioni
          relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9; 
              3. Le regioni e le province  autonome,  utilizzando  il
          formato  dell'appendice  VI,   trasmettono   al   Ministero
          dell'ambiente  e  all'ISPRA   i   dati   sui   livelli   di
          concentrazione e sulle deposizioni di cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettere b) e c),  e,  per  tutte  le  zone  e  gli
          agglomerati la determinazione del superamento delle  soglie
          di valutazione superiore o inferiore  di  cui  all'allegato
          II, paragrafo 1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone
          ed agli agglomerati di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  i
          seguenti dati e informazioni: 
              a)  l'elenco  di   tali   zone   e   agglomerati,   con
          individuazione delle aree di superamento; 
              b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto
          di valutazione; 
              c) le informazioni  sui  motivi  dei  superamenti,  con
          particolare riferimento alle fonti; 
              d)  le  informazioni  sulla  popolazione   esposta   ai
          superamenti. 
              4. I dati e le informazioni di cui al comma 3, le altre
          informazioni previste dall'appendice VI  ,  ricorrendone  i
          presupposti,  la   relazione   prevista   all'allegato   I,
          paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30
          giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono. 
              5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  trasmettono
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA: 
              a)   la   documentazione    relativa    all'istruttoria
          effettuata al fine di individuare le  misure  necessarie  a
          perseguire il raggiungimento dei valori  obiettivo  di  cui
          all'allegato XIII e di individuare, tra le  stesse,  quelle
          che non comportano costi sproporzionati; 
              b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o
          provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente,  entro  i  tre   mesi
          successivi alla data prevista nel comma  4,  comunica  alla
          Commissione europea i dati e le  informazioni  previsti  da
          tale comma verificati  ai  sensi  del  comma  12,  nonche',
          limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed  ai
          metalli, i dati e le informazioni di  cui  all'articolo  6,
          comma 3, verificati ai sensi del  comma  12.  Il  Ministero
          dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea  la
          documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate  ai
          sensi  del  comma  12,  entro  tre  mesi   dalla   relativa
          ricezione. 
              7. Le regioni e  le  province  autonome  trasmettono  i
          seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed
          all'ISPRA: 
              a) entro sei mesi  dalla  fine  di  ciascun  anno,  gli
          aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle  zone  e  degli
          agglomerati di  cui  all'articolo  13,  commi  1,  2  e  3,
          utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI; 
              b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono
          stati misurati o valutati superamenti del valore  obiettivo
          di  cui  all'allegato   VII,   le   informazioni   previste
          all'appendice VIII, sezione I,  inclusa  la  documentazione
          relativa all'istruttoria effettuata al fine di  individuare
          le misure necessarie a  perseguire  il  raggiungimento  del
          valore obiettivo e di individuare, tra  le  stesse,  quelle
          che non comportano costi sproporzionati; 
              c) per le zone di cui all'articolo 13,  commi  1  e  2,
          entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  livelli  di
          ozono che superano il  valore  obiettivo  e  l'obiettivo  a
          lungo  termine,  le  date  in  cui  il  superamento  si  e'
          verificato, nonche' le relative cause ed i valori misurati,
          utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI; 
              d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei  mesi
          dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano
          le soglie di informazione e di allarme, le date in  cui  il
          superamento si e' verificato, nonche' le relative cause  ed
          i  valori  misurati,  utilizzando   il   formato   di   cui
          all'appendice VI; 
              e) per tutte le zone e gli agglomerati,  entro  6  mesi
          dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni  previste
          per  l'ozono  e  per   i   relativi   precursori   di   cui
          all'appendice VI; 
              f) ogni tre anni, entro il  30  marzo  successivo  alla
          fine  di  ciascun  triennio,   le   informazioni   previste
          all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione
          relativa all'istruttoria effettuata al fine di  individuare
          le  misure  necessarie  a  perseguire   il   raggiungimento
          dell'obiettivo a lungo termine e  di  individuare,  tra  le
          stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
              g) ricorrendone i presupposti,  la  relazione  prevista
          all'allegato I, paragrafo 2,  da  inviare  unitamente  alle
          informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed
          e). 
              8. Le regioni e  le  province  autonome  trasmettono  i
          seguenti dati ed informazioni all'ISPRA: 
              a)  per  ciascuno  dei  mesi  compresi  tra  aprile   e
          settembre di ogni anno: 
              1) entro i primi dieci giorni del mese successivo,  per
          ogni giorno in cui sono stati  misurati  superamenti  delle
          soglie  di  informazione  o  di  allarme  per  l'ozono,  le
          informazioni,  formulate  in  via   provvisoria,   previste
          all'appendice IX, sezione I; 
              2) entro  il  5  ottobre  di  ciascun  anno,  le  altre
          informazioni provvisorie previste all'appendice IX, sezione
          II. 
              9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base  dei  dati  e
          delle informazioni di cui al comma 7  verificati  ai  sensi
          del comma 12, comunica alla Commissione europea: 
              a) entro nove mesi  dalla  fine  di  ciascun  anno,  le
          informazioni di cui al comma 7, lettera a); 
              b) entro due anni dalla  fine  dell'anno  in  cui  sono
          stati  misurati  o  valutati  i  superamenti   del   valore
          obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b); 
              c) entro nove mesi  dalla  fine  di  ciascun  anno,  le
          informazioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g); 
              d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla
          fine di ciascun triennio, le informazioni di cui  al  comma
          7, lettera f); 
              e) entro i cinque giorni successivi alla  scadenza  del
          termine previsto al comma 13, lettera a),  le  informazioni
          ivi previste e, entro il 31 ottobre  di  ciascun  anno,  le
          informazioni previste al comma 13, lettera b). 
              10. Per la trasmissione dei dati e  delle  informazioni
          di  cui  al  presente  articolo  si  osservano,  ove   gia'
          definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea. 
              11. La trasmissione dei dati e  delle  informazioni  di
          cui ai commi 1, 4, 5 e 7 e'  effettuata  mediante  supporto
          informatico non riscrivibile. 
              12. L'ISPRA, d'intesa con il  Ministero  dell'ambiente,
          verifica la completezza e la correttezza dei dati  e  delle
          informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4,  5  e  7,  e
          dell'articolo  6,  comma  3,  nonche'  la  conformita'  del
          formato,. Sono esclusi  da  tale  verifica  i  piani  e  le
          relative modifiche ed  integrazioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), punti 3 e 4. In caso di  dati  ed  informazioni
          incompleti o difformi rispetto ai  requisiti  previsti,  il
          Ministero dell'ambiente informa le regioni  e  le  province
          autonome interessate che provvedono tempestivamente  ad  un
          nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso. 
              13. L'ISPRA verifica la completezza  e  la  correttezza
          dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8
          e li invia al Ministero dell'ambiente nel  formato  di  cui
          all'appendice IX, sezioni I e II, entro: 
              a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8,  lettera
          a), punto 1); 
              b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),
          punto 2). 
              14. L'ISPRA carica tempestivamente,  sulla  banca  dati
          appositamente   individuata   dall'Agenzia   europea    per
          l'ambiente,  i  dati  e  le  informazioni   trasmessi   dal
          Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9. 
              15.  Il  Ministero  dell'ambiente,  d'intesa   con   il
          Ministero della salute, comunica alla  Commissione  europea
          le autorita' e gli organismi di cui all'articolo  1,  comma
          6. 
              16. I dati relativi  ai  livelli  misurati  oggetto  di
          trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a)  ed  e),  del
          comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e  d),  e  del
          comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni  di  misurazione
          previste nel programma di valutazione. 
              17.  I  dati  e  le  informazioni  necessari  ai   fini
          dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto
          dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del  27
          gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle  province
          autonome o, su  delega,  dalle  agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30  aprile  di
          ciascun anno.  Tale  trasmissione  ha  ad  oggetto  i  dati
          rilevati  dalle  stazioni  di  misurazione   previste   nei
          relativi programmi di  valutazione,  nonche'  le  correlate
          informazioni. In caso di mancato  o  incompleto  invio  dei
          dati alla data del  30  luglio  di  ciascun  anno,  l'ISPRA
          informa  tempestivamente  il  Ministero  dell'ambiente.  La
          successiva trasmissione, da  parte  dell'ISPRA  all'Agenzia
          europea per l'ambiente, entro  il  1°  ottobre  di  ciascun
          anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di
          misurazione  previste  all'articolo  6.  L'ISPRA   notifica
          tempestivamente  al  Ministero   dell'ambiente   l'avvenuta
          trasmissione.".