Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 20, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n.  155,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di
indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di  comune  interesse
inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.». 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 20.  (Coordinamento  tra  Ministero,  regioni  ed
          autorita' competenti in materia di aria ambiente) 
              1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente,  un
          Coordinamento tra i rappresentanti di tale  Ministero,  del
          Ministero  della  salute,  di  ogni  regione  e   provincia
          autonoma,  dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e
          dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (ANCI).
          Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti  dell'ISPRA,
          dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
          di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
          decreto, e, su  indicazione  del  Ministero  della  salute,
          rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
          su  indicazione  della  regione  o  provincia  autonoma  di
          appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie  regionali  e
          provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente.    Il
          Coordinamento  opera  attraverso  l'indizione  di  riunioni
          periodiche e la creazione di una rete di referenti  per  lo
          scambio di dati e di informazioni. 
              2. Il Coordinamento  previsto  dal  comma  1  assicura,
          anche  mediante  gruppi  di   lavoro,   l'elaborazione   di
          indirizzi e di linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di
          comune interesse e permette  un  esame  congiunto  di  temi
          connessi all'applicazione del presente  decreto,  anche  al
          fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
          nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
          le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura  inoltre
          un esame congiunto e l'elaborazione di  indirizzi  e  linee
          guida in relazione ad aspetti di comune interesse  inerenti
          la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 
              3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al
          Coordinamento previsto al  comma  1  non  e'  dovuto  alcun
          compenso o rimborso spese o altro tipo  di  emolumento  per
          tale partecipazione.".