Art. 12 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.».
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita: "Art. 20. (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita' competenti in materia di aria ambiente) 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorita' competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche', su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.".