Art. 13
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del mercurio nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 'Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di
mercurio gassoso totale'. »;
b) il paragrafo 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella
norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria ambiente - Metodo
normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e
nichel in deposizioni atmosferiche'. »;
c) il paragrafo 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 'Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di
deposizione di mercurio'.»;
d) dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella
norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria - Determinazione della
deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo
[j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a,
h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd'].».
2. All'allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto
1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione
generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione,
corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio.
Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un
rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare
tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il
Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio
sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle
certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove
previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»;
b) il paragrafo 4 e' soppresso.
3. All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita'
dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di
campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono
essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere
utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e
conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi
della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi
che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento,
l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato
al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di
correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita'
di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate
ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non
esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.».
4. All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
la parte D e' soppressa.
Note all'art. 13:
L'allegato VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente articolo, recita:
"Allegato VI
(art. 6 comma 1, art. 7, comma 5, art. 8, comma 10 e
art. 17, comma 5) - Metodi di riferimento
A. METODI DI RIFERIMENTO
1. Metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di zolfo
Il metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di zolfo e' descritto nella norma UNI EN
14212:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di
diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta».
2. Metodo di riferimento per la misurazione del
biossido di azoto e degli ossidi di azoto
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14211:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto
mediante chemiluminescenza».
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del piombo
Il metodo di riferimento per il campionamento e'
descritto nel presente allegato, punto 4. Il metodo di
riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI
EN 14902:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella
frazione PM10 del particolato in sospensione».
4. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del PM10
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 12341:1999
«Qualita' dell'aria. Determinazione del particolato in
sospensione PM10. Metodo di riferimento e procedimento per
prove in campo atte a dimostrare l'equivalenza dei metodi
di misurazione rispetto al metodi di riferimento».
5. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del PM2,5
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14907:2005
«Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato di
misurazione gravimetrico per la determinazione della
frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione».
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzene
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14662:2005,
parti 1, 2 e 3, «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di
benzene».
7. Metodo di riferimento per la misurazione del
monossido di carbonio
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14626:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di monossido di carbonio mediante
spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva».
8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 14625:2005 «Qualita' dell'aria
ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta».
9. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel
nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005
«Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del
particolato in sospensione».
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI
EN 15549:2008 «Qualita' dell'aria. Metodo normalizzato per
la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in
aria ambiente».
11. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del mercurio nell'aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010
'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di mercurio gassoso totale'.
12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi
di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria
ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di
arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni
atmosferiche'.
13. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010
'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la
determinazione di deposizione di mercurio.
13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei
tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e'
descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria
- Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene,
benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k]
fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e
indeno pirene [1,2,3-cd'].
14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato
europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a
decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di
riferimento indicati nei punti precedenti.
B. METODI EQUIVALENTI
1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
riferimento purche' dotati di apposita certificazione di
equivalenza, rilasciata secondo i principi, le metodologie
e le procedure di prova indicati nelle «Guidances for the
demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea e nei
successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee
guida. La certificazione che un metodo presenta un rapporto
costante con il metodo di riferimento e fornisce risultati
che necessitano di essere rettificati con un fattore di
correzione puo' essere utilizzata come certificazione di
equivalenza solo nel caso in cui la Commissione europea, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, ne dichiari
l'accettabilita' secondo la procedura stabilita da tali
«Guidances».
2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui
al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente
gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione
tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale
certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto
costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare
tali atti e documentazione tecnica alla Commissione
europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a
pubblicare sul proprio sito web gli atti e la
documentazione tecnica relativi alle certificazioni di
equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto,
dichiarate accettabili dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dell'ambiente invia comunque alla
Commissione europea la documentazione di cui al punto 2, in
tutti i casi in cui la Commissione richieda la
presentazione di un rapporto per verificare
l'accettabilita' delle certificazioni di equivalenza.
4. (soppresso).
C. INTRODUZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE
1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento e
misura della qualita' dell'aria da utilizzare per
l'applicazione del presente decreto, dopo la relativa
entrata in vigore, gli stessi devono essere idonei
all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti.
2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della
qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti
fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del
presente decreto devono essere idonei all'applicazione del
metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11
giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli
strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e
conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai
sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che
utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con
il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e'
ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito rapporto dal quale risultino i fattori di
correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le
modalita' di applicazione anche in riferimento alle
misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il
Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere
contrario entro i successivi 60 giorni.
D. (soppressa).
E. STANDARDIZZAZIONE
1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere
standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione
atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze
in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il
volume di campionamento si riferisce alle condizioni
ambiente in termini di temperatura e di pressione
atmosferica alla data delle misurazioni.".