Art. 13 
 
 
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'allegato VI, parte A,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il paragrafo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11.  Metodo  di  riferimento  per  il   campionamento   e   la
misurazione del mercurio nell'aria ambiente. 
      Il  metodo  di  riferimento   per   il   campionamento   e   la
misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  15852:2010  'Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  determinazione  di
mercurio gassoso totale'. »; 
    b) il paragrafo 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Metodo di riferimento per  la  misurazione  dei  tassi  di
deposizione di arsenico, cadmio e nichel. 
      Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto  nella
norma  UNI  EN  15841:2010  'Qualita'  dell'aria  ambiente  -  Metodo
normalizzato per la determinazione  di  arsenico,  cadmio,  piombo  e
nichel in deposizioni atmosferiche'. »; 
    c) il paragrafo 13 e' sostituito dal seguente: 
      «13.  Metodo  di  riferimento  per  il   campionamento   e   la
misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. 
      Il  metodo  di  riferimento   per   il   campionamento   e   la
misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  15853:2010  'Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  determinazione  di
deposizione di mercurio'.»; 
    d) dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi  di
deposizione degli IPA. 
      Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto  nella
norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria  -  Determinazione  della
deposizione di benzo [a]  antracene,  benzo  [b]  fluorantene,  benzo
[j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene,  dibenz  [a,
h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd'].». 
  2. All'allegato VI, parte B,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto
1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente  Direzione
generale del Ministero  dell'ambiente  gli  atti  di  certificazione,
corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio.
Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di  un
rapporto costante, il Ministero  dell'ambiente  provvede  ad  inviare
tali atti e  documentazione  tecnica  alla  Commissione  europea.  Il
Ministero dell'ambiente provvede inoltre  a  pubblicare  sul  proprio
sito  web  gli  atti  e  la  documentazione  tecnica  relativi   alle
certificazioni di equivalenza rilasciate  da  tali  soggetti  e,  ove
previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»; 
    b) il paragrafo 4 e' soppresso. 
  3. All'allegato VI, parte C,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della  qualita'
dell'aria  utilizzati  per  le   misurazioni   in   siti   fissi   di
campionamento ai fini dell'applicazione del presente  decreto  devono
essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data  possono  essere
utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati  e
conformi ai requisiti previsti  dalle  direttive  adottate  ai  sensi
della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano  metodi
che presentano un rapporto costante con  il  metodo  di  riferimento,
l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che  sia  inviato
al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un apposito  rapporto  dal  quale  risultino  i  fattori  di
correzione, i criteri di individuazione degli stessi e  le  modalita'
di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate
ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi  dell'ISPRA,  non
esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.». 
  4. All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155,
la parte D e' soppressa. 
 
          Note all'art. 13: 
              L'allegato VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
          155, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente articolo, recita: 
              "Allegato VI 
              (art. 6 comma 1, art. 7, comma 5, art. 8,  comma  10  e
          art. 17, comma 5) - Metodi di riferimento 
              A. METODI DI RIFERIMENTO 
              1.  Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione   del
          biossido di zolfo 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la  misurazione   del
          biossido  di  zolfo  e'  descritto  nella  norma   UNI   EN
          14212:2005    «Qualita'    dell'aria    ambiente.    Metodo
          normalizzato per la  misurazione  della  concentrazione  di
          diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta». 
              2.  Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione   del
          biossido di azoto e degli ossidi di azoto 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la   misurazione   e'
          descritto nella norma UNI EN 14211:2005 «Qualita' dell'aria
          ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della
          concentrazione di diossido di azoto e  monossido  di  azoto
          mediante chemiluminescenza». 
              3. Metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione del piombo 
              Il  metodo  di  riferimento  per  il  campionamento  e'
          descritto nel presente allegato,  punto  4.  Il  metodo  di
          riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI
          EN  14902:2005   «Qualita'   dell'aria   ambiente.   Metodo
          normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As  e  Ni  nella
          frazione PM10 del particolato in sospensione». 
              4. Metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione del PM10 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto  nella  norma  UNI  EN  12341:1999
          «Qualita'  dell'aria.  Determinazione  del  particolato  in
          sospensione PM10. Metodo di riferimento e procedimento  per
          prove in campo atte a dimostrare l'equivalenza  dei  metodi
          di misurazione rispetto al metodi di riferimento». 
              5. Metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione del PM2,5 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto  nella  norma  UNI  EN  14907:2005
          «Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo   normalizzato   di
          misurazione  gravimetrico  per  la   determinazione   della
          frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione». 
              6. Metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione del benzene 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14662:2005,
          parti 1,  2  e  3,  «Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo
          normalizzato per la  misurazione  della  concentrazione  di
          benzene». 
              7.  Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione   del
          monossido di carbonio 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la   misurazione   e'
          descritto nella norma UNI EN 14626:2005 «Qualita' dell'aria
          ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della
          concentrazione   di   monossido   di   carbonio    mediante
          spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva». 
              8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la   misurazione   e'
          descritto nella norma UNI EN 14625:2005 «Qualita' dell'aria
          ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della
          concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta». 
              9. Metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione  dell'arsenico,  del  cadmio   e   del   nichel
          nell'aria ambiente 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto  nella  norma  UNI  EN  14902:2005
          «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la
          misurazione di Pb, Cd, As e  Ni  nella  frazione  PM10  del
          particolato in sospensione». 
              10. Metodo di riferimento per  il  campionamento  e  la
          misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione del benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI
          EN 15549:2008 «Qualita' dell'aria. Metodo normalizzato  per
          la misurazione della concentrazione  di  benzo(a)pirene  in
          aria ambiente». 
              11. Metodo di riferimento per  il  campionamento  e  la
          misurazione del mercurio nell'aria ambiente. 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto  nella  norma  UNI  EN  15852:2010
          'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la
          determinazione di mercurio gassoso totale'. 
              12. Metodo di riferimento per la misurazione dei  tassi
          di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la   misurazione   e'
          descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria
          ambiente - Metodo normalizzato  per  la  determinazione  di
          arsenico,  cadmio,   piombo   e   nichel   in   deposizioni
          atmosferiche'. 
              13. Metodo di riferimento per  il  campionamento  e  la
          misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. 
              Il metodo di riferimento  per  il  campionamento  e  la
          misurazione e' descritto  nella  norma  UNI  EN  15853:2010
          'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la
          determinazione di deposizione di mercurio. 
              13-bis. Metodo di riferimento per  la  misurazione  dei
          tassi di deposizione degli IPA. 
              Il  metodo  di  riferimento  per  la   misurazione   e'
          descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria
          - Determinazione della deposizione di benzo [a]  antracene,
          benzo [b]  fluorantene,  benzo  [j]fluorantene,  benzo  [k]
          fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a,  h]  antracene  e
          indeno pirene [1,2,3-cd']. 
              14. I metodi  di  riferimento  stabiliti  dal  Comitato
          europeo  di  normalizzazione  (CEN)  si  sostituiscono,   a
          decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi  di
          riferimento indicati nei punti precedenti. 
              B. METODI EQUIVALENTI 
              1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
          riferimento purche' dotati di  apposita  certificazione  di
          equivalenza, rilasciata secondo i principi, le  metodologie
          e le procedure di prova indicati nelle «Guidances  for  the
          demonstration of  equivalence  of  ambient  air  monitoring
          methods»  pubblicate  dalla  Commissione  europea   e   nei
          successivi atti che modificano o sostituiscono  tali  linee
          guida. La certificazione che un metodo presenta un rapporto
          costante con il metodo di riferimento e fornisce  risultati
          che necessitano di essere rettificati  con  un  fattore  di
          correzione puo' essere utilizzata  come  certificazione  di
          equivalenza solo nel caso in cui la Commissione europea, su
          richiesta  del   Ministero   dell'ambiente,   ne   dichiari
          l'accettabilita' secondo la  procedura  stabilita  da  tali
          «Guidances». 
              2. I soggetti che rilasciano la certificazione  di  cui
          al punto 1 provvedono tempestivamente  a  trasmettere  alla
          competente Direzione generale del  Ministero  dell'ambiente
          gli atti di certificazione, corredati dalla  documentazione
          tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale
          certificazione si riferisca alla presenza  di  un  rapporto
          costante, il Ministero dell'ambiente  provvede  ad  inviare
          tali  atti  e  documentazione  tecnica   alla   Commissione
          europea. Il  Ministero  dell'ambiente  provvede  inoltre  a
          pubblicare  sul  proprio   sito   web   gli   atti   e   la
          documentazione  tecnica  relativi  alle  certificazioni  di
          equivalenza rilasciate da tali soggetti  e,  ove  previsto,
          dichiarate accettabili dalla Commissione europea. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  invia  comunque  alla
          Commissione europea la documentazione di cui al punto 2, in
          tutti  i  casi  in   cui   la   Commissione   richieda   la
          presentazione    di    un    rapporto    per     verificare
          l'accettabilita' delle certificazioni di equivalenza. 
              4. (soppresso). 
              C. INTRODUZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE 
              1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento  e
          misura  della  qualita'   dell'aria   da   utilizzare   per
          l'applicazione  del  presente  decreto,  dopo  la  relativa
          entrata  in  vigore,  gli  stessi  devono   essere   idonei
          all'applicazione del metodo di  riferimento  o  dei  metodi
          equivalenti. 
              2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura  della
          qualita' dell'aria utilizzati per le  misurazioni  in  siti
          fissi  di  campionamento  ai  fini  dell'applicazione   del
          presente decreto devono essere idonei all'applicazione  del
          metodo di riferimento o dei metodi equivalenti  entro  l'11
          giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli
          strumenti di  campionamento  e  misura  gia'  acquistati  e
          conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate  ai
          sensi della direttiva 96/62/CE. In caso  di  strumenti  che
          utilizzano metodi che presentano un rapporto  costante  con
          il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a  tale  data  e'
          ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito  rapporto  dal  quale  risultino  i   fattori   di
          correzione, i criteri di individuazione degli stessi  e  le
          modalita'  di  applicazione  anche  in   riferimento   alle
          misurazioni  gia'  effettuate  ed  a  condizione   che   il
          Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere
          contrario entro i successivi 60 giorni. 
              D. (soppressa). 
              E. STANDARDIZZAZIONE 
              1. Per gli inquinanti gassosi  il  volume  deve  essere
          standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla  pressione
          atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le  sostanze
          in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo),  il
          volume  di  campionamento  si  riferisce  alle   condizioni
          ambiente  in  termini  di  temperatura   e   di   pressione
          atmosferica alla data delle misurazioni.".