Art. 13 Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il paragrafo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale'. »; b) il paragrafo 12 e' sostituito dal seguente: «12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche'. »; c) il paragrafo 13 e' sostituito dal seguente: «13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio'.»; d) dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd'].». 2. All'allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»; b) il paragrafo 4 e' soppresso. 3. All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: «2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.». 4. All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la parte D e' soppressa.
Note all'art. 13: L'allegato VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita: "Allegato VI (art. 6 comma 1, art. 7, comma 5, art. 8, comma 10 e art. 17, comma 5) - Metodi di riferimento A. METODI DI RIFERIMENTO 1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo e' descritto nella norma UNI EN 14212:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta». 2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14211:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza». 3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto nel presente allegato, punto 4. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione». 4. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 12341:1999 «Qualita' dell'aria. Determinazione del particolato in sospensione PM10. Metodo di riferimento e procedimento per prove in campo atte a dimostrare l'equivalenza dei metodi di misurazione rispetto al metodi di riferimento». 5. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14907:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione della frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione». 6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene». 7. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14626:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva». 8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14625:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta». 9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005 «Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione». 10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI EN 15549:2008 «Qualita' dell'aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente». 11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale'. 12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche'. 13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio. 13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd']. 14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti. B. METODI EQUIVALENTI 1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purche' dotati di apposita certificazione di equivalenza, rilasciata secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle «Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods» pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee guida. La certificazione che un metodo presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento e fornisce risultati che necessitano di essere rettificati con un fattore di correzione puo' essere utilizzata come certificazione di equivalenza solo nel caso in cui la Commissione europea, su richiesta del Ministero dell'ambiente, ne dichiari l'accettabilita' secondo la procedura stabilita da tali «Guidances». 2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea. 3. Il Ministero dell'ambiente invia comunque alla Commissione europea la documentazione di cui al punto 2, in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare l'accettabilita' delle certificazioni di equivalenza. 4. (soppresso). C. INTRODUZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE 1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria da utilizzare per l'applicazione del presente decreto, dopo la relativa entrata in vigore, gli stessi devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti. 2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni. D. (soppressa). E. STANDARDIZZAZIONE 1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.".