Art. 14
Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di
riferimento previsto dall'allegato VI.
Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento
contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a
tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle
procedure previste dall'allegato VI.».
Note all'art. 14:
L'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato
dal presente articolo cosi' recita:
"Allegato X
( art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e
art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell'ozono
1. OBIETTIVI
La misurazione dei precursori dell'ozono ha, come
principali obiettivi, l'analisi delle tendenze dei
precursori dell'ozono, la verifica dell'utilita' delle
strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della
coerenza con gli inventari delle emissioni, nonche' la
correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni
di inquinamento rilevate. Ha inoltre l'obiettivo di
approfondire la conoscenza dei processi di formazione
dell'ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare
l'applicazione dei modelli fotochimici.
2. SOSTANZE
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende
almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati
composti organici volatili (COV) elencati nella seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. UBICAZIONE
Le misurazioni sono effettuate in via principale nei
siti fissi di campionamento urbani e suburbani individuati
ai sensi del presente decreto e considerati idonei in
funzione degli obiettivi di monitoraggio di cui al
paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della
versione piu' aggiornata delle linee guida europee per la
misurazione dei precursori dell'ozono.
3-bis. METODI DI MISURAZIONE.
1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica
il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.
2. Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo
di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile
utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro
metodo equivalente sulla base delle procedure previste
dall'allegato VI ".