Art. 14 
 
 
Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Metodi di misurazione. 
    Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo  di
riferimento previsto dall'allegato VI. 
    Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento
contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a
tale metodo, qualsiasi altro  metodo  equivalente  sulla  base  delle
procedure previste dall'allegato VI.». 
 
          Note all'art. 14: 
              L'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
          155, citato nelle note alle premesse, cosi come  modificato
          dal presente articolo cosi' recita: 
              "Allegato X 
              ( art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma  7  e
          art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell'ozono 
              1. OBIETTIVI 
              La  misurazione  dei  precursori  dell'ozono  ha,  come
          principali  obiettivi,   l'analisi   delle   tendenze   dei
          precursori  dell'ozono,  la  verifica  dell'utilita'  delle
          strategie di riduzione delle emissioni, il controllo  della
          coerenza con gli  inventari  delle  emissioni,  nonche'  la
          correlazione delle fonti di emissione  alle  concentrazioni
          di  inquinamento  rilevate.  Ha  inoltre   l'obiettivo   di
          approfondire  la  conoscenza  dei  processi  di  formazione
          dell'ozono e di dispersione dei precursori e di  migliorare
          l'applicazione dei modelli fotochimici. 
              2. SOSTANZE 
              La  misurazione  dei  precursori  dell'ozono  comprende
          almeno gli ossidi di azoto (NO e  NO2)  e  gli  appropriati
          composti organici volatili (COV)  elencati  nella  seguente
          tabella: 
                
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              3. UBICAZIONE 
              Le misurazioni sono effettuate in  via  principale  nei
          siti fissi di campionamento urbani e suburbani  individuati
          ai sensi del  presente  decreto  e  considerati  idonei  in
          funzione  degli  obiettivi  di  monitoraggio  di   cui   al
          paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della
          versione piu' aggiornata delle linee guida europee  per  la
          misurazione dei precursori dell'ozono. 
              3-bis. METODI DI MISURAZIONE. 
              1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si  applica
          il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI. 
              2. Per la misurazione dei COV e' utilizzato  il  metodo
          di riferimento contenuto  nell'appendice  X.  E'  possibile
          utilizzare, in alternativa a tale metodo,  qualsiasi  altro
          metodo equivalente  sulla  base  delle  procedure  previste
          dall'allegato VI ".