Art. 14 Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Metodi di misurazione. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI. Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.».
Note all'art. 14: L'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente articolo cosi' recita: "Allegato X ( art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell'ozono 1. OBIETTIVI La misurazione dei precursori dell'ozono ha, come principali obiettivi, l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilita' delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza con gli inventari delle emissioni, nonche' la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate. Ha inoltre l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare l'applicazione dei modelli fotochimici. 2. SOSTANZE La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati composti organici volatili (COV) elencati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. UBICAZIONE Le misurazioni sono effettuate in via principale nei siti fissi di campionamento urbani e suburbani individuati ai sensi del presente decreto e considerati idonei in funzione degli obiettivi di monitoraggio di cui al paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della versione piu' aggiornata delle linee guida europee per la misurazione dei precursori dell'ozono. 3-bis. METODI DI MISURAZIONE. 1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI. 2. Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI ".