Art. 16 
 
 
Modifiche all'Appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al punto 1 dopo le parole: «di zonizzazione» sono inserite  le
seguenti: «, ai fini della protezione della salute umana,»; 
    b) al punto 4 le  parole:  «il  processo  di  zonizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «il processo di delimitazione  delle  zone
diverse dagli agglomerati». 
 
          Note all'art. 16: 
              L'appendice I del decreto legislativo 13  agosto  2010,
          n. 155, citato nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente articolo, recita: 
              "Appendice I 
              (articolo 3, commi 2 e 4) - Criteri per la zonizzazione
          del territorio 
              1.  Nel  processo  di  zonizzazione,  ai   fini   della
          protezione della salute umana, si deve procedere, in  primo
          luogo,    all'individuazione    degli    agglomerati     e,
          successivamente, all'individuazione delle altre zone. 
              2. Esiste un agglomerato in due casi: 
              - se vi e' un'area urbana oppure  un  insieme  di  aree
          urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro,
          con la popolazione e/o la densita' di popolazione  previste
          dal presente decreto; 
              - se vi e' un'area urbana principale ed un  insieme  di
          aree urbane minori che dipendono da quella  principale  sul
          piano demografico e dei servizi, con la popolazione e/o  la
          densita' di popolazione previste dal presente decreto. 
              3. Le  zone  in  relazione  alle  quali  si  rilevi  la
          sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 devono essere
          individuate come agglomerati. 
              4. Per gli inquinanti con prevalente  o  totale  natura
          «secondaria» (il PM10, il PM2,5,  gli  ossidi  di  azoto  e
          l'ozono), il processo di delimitazione delle  zone  diverse
          dagli    agglomerati     presuppone     l'analisi     delle
          caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del  carico
          emissivo e del grado di urbanizzazione del  territorio,  al
          fine di individuare le aree in  cui  una  o  piu'  di  tali
          caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli
          degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone
          contraddistinte  dall'omogeneita'   delle   caratteristiche
          predominanti. Le zone possono essere  costituite  anche  da
          aree tra  loro  non  contigue  purche'  omogenee  sotto  il
          profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, e'
          possibile distinguere nel territorio le  zone  montane,  le
          valli, le zone  costiere,  le  zone  ad  alta  densita'  di
          urbanizzazione, le zone caratterizzate  da  elevato  carico
          emissivo in riferimento ad uno o piu' specifici settori (ad
          esempio traffico e/o attivita' industriali), ecc. 
              5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed  il  PM2,5  deve
          essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione. 
              6.  Per  gli  inquinanti  «primari»  (il   piombo,   il
          monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene,  il
          benzo(a)pirene e i metalli), la  zonizzazione  deve  essere
          effettuata in funzione del carico emissivo. 
              7.  Nell'individuazione  delle  zone   si   deve   fare
          riferimento, nella misura in cui cio' non contrasti  con  i
          criteri di cui ai  punti  4-6,  ai  confini  amministrativi
          degli  enti  locali.  Per  esempio,  nel  caso  in  cui  il
          territorio regionale sia suddiviso, secondo il punto 4,  in
          zona  montana  e   zona   di   valle   ed   il   territorio
          amministrativo di un comune ricada, per parti  sostanziali,
          in entrambe, e' possibile delimitare le zone con una  linea
          geografica di demarcazione identificata  sulla  base  delle
          caratteristiche orografiche del  territorio  piuttosto  che
          utilizzare i confini amministrativi. 
              8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai
          sensi del punto 7, ai  confini  amministrativi  degli  enti
          locali, il  confine  della  zona  deve  essere  individuato
          tramite apposite mappe (mediante «shape file»). 
              9. Le zonizzazioni effettuate in relazione  ai  diversi
          inquinanti devono essere tra loro integrate  in  modo  tale
          che, laddove siano state  identificate  per  un  inquinante
          zone piu' ampie e per uno  o  altri  inquinanti  zone  piu'
          ridotte, e' opportuno che le zone piu' ampie coincidano con
          l'accorpamento di quelle piu' ridotte. 
              10. La zonizzazione  relativa  alla  valutazione  della
          qualita' dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli
          ecosistemi  non  corrisponde   necessariamente   a   quella
          relativa alla  valutazione  della  qualita'  dell'aria  con
          riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione
          le  regioni  e  le  province  autonome   individuano   zone
          sovraregionali ai sensi dell' articolo 3, comma 4."