Art. 16
Modifiche all'Appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 dopo le parole: «di zonizzazione» sono inserite le
seguenti: «, ai fini della protezione della salute umana,»;
b) al punto 4 le parole: «il processo di zonizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il processo di delimitazione delle zone
diverse dagli agglomerati».
Note all'art. 16:
L'appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente articolo, recita:
"Appendice I
(articolo 3, commi 2 e 4) - Criteri per la zonizzazione
del territorio
1. Nel processo di zonizzazione, ai fini della
protezione della salute umana, si deve procedere, in primo
luogo, all'individuazione degli agglomerati e,
successivamente, all'individuazione delle altre zone.
2. Esiste un agglomerato in due casi:
- se vi e' un'area urbana oppure un insieme di aree
urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro,
con la popolazione e/o la densita' di popolazione previste
dal presente decreto;
- se vi e' un'area urbana principale ed un insieme di
aree urbane minori che dipendono da quella principale sul
piano demografico e dei servizi, con la popolazione e/o la
densita' di popolazione previste dal presente decreto.
3. Le zone in relazione alle quali si rilevi la
sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 devono essere
individuate come agglomerati.
4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura
«secondaria» (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e
l'ozono), il processo di delimitazione delle zone diverse
dagli agglomerati presuppone l'analisi delle
caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico
emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al
fine di individuare le aree in cui una o piu' di tali
caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli
degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone
contraddistinte dall'omogeneita' delle caratteristiche
predominanti. Le zone possono essere costituite anche da
aree tra loro non contigue purche' omogenee sotto il
profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, e'
possibile distinguere nel territorio le zone montane, le
valli, le zone costiere, le zone ad alta densita' di
urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico
emissivo in riferimento ad uno o piu' specifici settori (ad
esempio traffico e/o attivita' industriali), ecc.
5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed il PM2,5 deve
essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione.
6. Per gli inquinanti «primari» (il piombo, il
monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il
benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere
effettuata in funzione del carico emissivo.
7. Nell'individuazione delle zone si deve fare
riferimento, nella misura in cui cio' non contrasti con i
criteri di cui ai punti 4-6, ai confini amministrativi
degli enti locali. Per esempio, nel caso in cui il
territorio regionale sia suddiviso, secondo il punto 4, in
zona montana e zona di valle ed il territorio
amministrativo di un comune ricada, per parti sostanziali,
in entrambe, e' possibile delimitare le zone con una linea
geografica di demarcazione identificata sulla base delle
caratteristiche orografiche del territorio piuttosto che
utilizzare i confini amministrativi.
8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai
sensi del punto 7, ai confini amministrativi degli enti
locali, il confine della zona deve essere individuato
tramite apposite mappe (mediante «shape file»).
9. Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi
inquinanti devono essere tra loro integrate in modo tale
che, laddove siano state identificate per un inquinante
zone piu' ampie e per uno o altri inquinanti zone piu'
ridotte, e' opportuno che le zone piu' ampie coincidano con
l'accorpamento di quelle piu' ridotte.
10. La zonizzazione relativa alla valutazione della
qualita' dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli
ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella
relativa alla valutazione della qualita' dell'aria con
riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione
le regioni e le province autonome individuano zone
sovraregionali ai sensi dell' articolo 3, comma 4."