Art. 2 
 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»; 
    b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  31  dicembre
2012»; 
    c) al comma 6, dopo  le  parole:  «della  rete  di  misura»  sono
inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»; 
    d) al comma 6, il settimo periodo e' soppresso; 
    e) al comma 9, primo periodo, dopo  la  parola:  «disporre»  sono
inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»; 
    f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole:  «o  l'adeguamento»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la gestione»; 
    g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti»  e'  sostituita
dalla seguente: «consideri»; 
    h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti,  inclusi
gli enti locali e i concedenti o concessionari di  pubblici  servizi,
tenuti ai sensi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  autorita'
pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1,»; 
    i) al comma 12 le parole: «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo cosi' recita: 
              "Art.  5.   (Valutazione   della   qualita'   dell'aria
          ambiente) 
              1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente  e'
          effettuata, per ciascun inquinante di cui  all'articolo  1,
          comma 2, con le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, e  5.
          Si applicano, per la valutazione, l'allegato III,  relativo
          all'ubicazione delle stazioni di  misurazione,  l'appendice
          II,  relativa  alla  scelta  della  rete   di   misura,   e
          l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione  diversi
          dalla  misurazione.   Alla   valutazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente provvedono  le  regioni  e  le  province
          autonome. 
              2. Nelle zone e negli  agglomerati  in  cui  i  livelli
          degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettere
          a),  b),  c)  e  d),  superano  la  rispettiva  soglia   di
          valutazione superiore, le misurazioni in  siti  fissi  sono
          obbligatorie e possono  essere  integrate  da  tecniche  di
          modellizzazione o da  misurazioni  indicative  al  fine  di
          fornire  un  adeguato  livello  di  informazione  circa  la
          qualita' dell'aria ambiente. Se  il  superamento  interessa
          gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e),
          le misurazioni in siti fissi sono  obbligatorie  e  possono
          essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine  di
          fornire  un  adeguato  livello  di  informazione  circa  la
          qualita' dell'aria ambiente. 
              3. Nelle zone e negli  agglomerati  in  cui  i  livelli
          degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettere
          a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia  di
          valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione
          superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e
          possono  essere  combinate  con  misurazioni  indicative  o
          tecniche di modellizzazione. Se  il  superamento  interessa
          gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e),
          le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni
          di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate
          con tecniche di  modellizzazione  al  fine  di  fornire  un
          adeguato  livello  di  informazione   circa   la   qualita'
          dell'aria ambiente. 
              4. Nelle zone e negli  agglomerati  in  cui  i  livelli
          degli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono
          inferiori alla rispettiva soglia di valutazione  inferiore,
          sono  utilizzate,  anche  in  via  esclusiva,  tecniche  di
          modellizzazione o di stima obiettiva. 
              5.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero  delle
          stazioni di misurazione per le misurazioni  in  siti  fissi
          nei casi in cui  vi  e'  integrazione  o  combinazione  tra
          misurazioni in siti fissi e tecniche di  modellizzazione  o
          misurazioni indicative, si  applicano  i  criteri  previsti
          dall'articolo 7, commi 2 e 3. 
              6. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono  al
          Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il  31
          dicembre 2012, un progetto volto  ad  adeguare  la  propria
          rete di misura o del programma di valutazione alle relative
          disposizioni, in conformita' alla  zonizzazione  risultante
          dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed  in
          conformita'  alla  connessa  classificazione.  Il  progetto
          indica anche la data prevista per l'adeguamento e  contiene
          il programma di valutazione da attuare nelle zone  e  negli
          agglomerati.  Il   Ministero   dell'ambiente,   avvalendosi
          dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta
          giorni,   anche   attraverso   un   esame   congiunto   del
          Coordinamento di cui all'articolo 20,  la  conformita'  del
          progetto alle disposizioni del  presente  decreto  ed  agli
          indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In  caso  di
          mancata conformita' il Ministero  dell'ambiente,  con  atto
          motivato diretto alla regione o  alla  provincia  autonoma,
          indica le variazioni e le  integrazioni  da  effettuare  ai
          fini dell'attuazione  del  progetto  di  adeguamento.  Tale
          procedura  si  applica  anche  ai  successivi  progetti  di
          modifica  o  di  integrazione  della  rete  di  misura.  La
          trasmissione  del  progetto  e'  effettuata   su   supporto
          informatico  non  riscrivibile,   utilizzando,   ove   gia'
          individuato   con    apposito    decreto    del    Ministro
          dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. 
              7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di
          valutazione di cui al comma 6 devono essere  gestite  dalle
          regioni e dalle province autonome ovvero, su delega,  dalle
          agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da
          altri soggetti pubblici o privati.  In  quest'ultimo  caso,
          sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province
          autonome ovvero, su delega,  delle  agenzie  regionali.  Il
          controllo si esercita sulla  base  di  appositi  protocolli
          approvati dalle regioni e dalle  province  autonome  o,  in
          caso di delega, dalle agenzie regionali  e  deve  prevedere
          una continua supervisione su tutte le modalita' di gestione
          della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei
          dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite  da
          enti locali o soggetti privati, il Ministero  dell'ambiente
          promuove la sottoscrizione di accordi tra  il  gestore,  le
          regioni o le province autonome e le  agenzie  regionali  al
          fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo. 
              8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di
          cui al comma 6 sono esercite  e  manutenute  in  condizioni
          atte  ad  assicurare  le  funzioni  previste  dal  presente
          decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una  stazione
          della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
          risultino conformi alle disposizioni del presente  decreto,
          con particolare riferimento agli obiettivi di qualita'  dei
          dati di cui all'allegato I ed ai criteri di  ubicazione  di
          cui all'allegato III  e  all'allegato  VIII,  si  utilizza,
          sulla base del programma di valutazione, un'altra  stazione
          avente le stesse caratteristiche  in  relazione  alla  zona
          oppure, nello  stesso  sito  fisso  di  campionamento,  una
          stazione di misurazione mobile al fine  di  raggiungere  la
          necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni  di
          misurazione previste  dal  programma  di  valutazione  deve
          essere individuato nel rispetto dei canoni  di  efficienza,
          efficacia  ed  economicita'.  Nel  caso  in  cui  risultino
          variati il contesto territoriale, le attivita' e  le  altre
          circostanze   da   cui   dipende   la   classificazione   e
          l'ubicazione di una o piu' stazioni della rete di misura ai
          sensi degli allegati III, IV, VIII e X,  le  regioni  e  le
          province  autonome  provvedono  comunque   al   conseguente
          adeguamento del programma di valutazione, nei limiti  delle
          risorse finanziarie destinate a  tali  finalita',  in  base
          alla legislazione vigente. 
              9. Le decisioni di valutazione  di  impatto  ambientale
          statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali
          statali  e  regionali  e  le  autorizzazioni  previste  dal
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, per gli impianti che producono emissioni  in
          atmosfera  possono  disporre,  al  fine  di  valutarne  gli
          effetti,  l'installazione  o  l'adeguamento,   nonche'   la
          gestione di  una  o  piu'  stazioni  di  misurazione  della
          qualita' dell'aria ambiente da parte  del  proponente  solo
          nel  caso  in  cui  la  regione  o  la  provincia  autonoma
          interessata  o,  su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la
          protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie
          per la rete di misura o per il programma di valutazione. In
          tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale
          o  l'autorizzazione  prescrivono   che   la   stazione   di
          misurazione sia conforme  alle  disposizioni  del  presente
          decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma  7.
          In sede di rinnovo o di aggiornamento delle  autorizzazioni
          che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore  del
          presente decreto per gli impianti che  producono  emissioni
          in atmosfera, anche ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che  prevedevano
          l'installazione o l'adeguamento di una o piu'  stazioni  di
          misurazione della qualita' dell'aria ambiente,  l'autorita'
          competente autorizza la permanenza di  tali  stazioni  solo
          nel  caso  in  cui  la  regione  o  la  provincia  autonoma
          interessata  o,  su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la
          protezione dell'ambiente le valuti necessarie per  la  rete
          di misura o per il programma di  valutazione,  prescrivendo
          in  questo  caso  che  la  stazione   sia   conforme   alle
          disposizioni del  presente  decreto  e  sia  sottoposta  al
          controllo previsto dal comma 7. 
              10.  I  dati  e  le  informazioni  aventi  ad   oggetto
          attivita' produttive, attivita' di servizio, infrastrutture
          e mezzi di trasporto,  utili  a  stimare  le  emissioni  in
          atmosfera  ed  a   valutarne   l'impatto   sulla   qualita'
          dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero
          dell'ambiente, delle regioni o delle  province  autonome  o
          delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che
          li richiedano, a cura delle  autorita'  pubbliche  definite
          dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
          2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo n. 195  del  2005,  non
          puo' essere comunque  opposta  in  riferimento  a  dati  ed
          informazioni  che   le   vigenti   normative   di   settore
          prescrivono di utilizzare per l'adozione  di  provvedimenti
          di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe
          pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata  da  una
          regione o  provincia  autonoma  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  previste  dal  presente  decreto  non  sia  stata
          accolta, anche per un'eccezione  prevista  all'articolo  5,
          comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005,
          il  Ministero  dell'ambiente,  sentita   tale   regione   o
          provincia autonoma, puo' promuovere forme di  consultazione
          con l'autorita' che non  ha  accolto  la  richiesta,  anche
          nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo  20,  per
          accertare se esistano modalita' atte ad assicurare la messa
          a  disposizione  dei  dati  e  delle   informazioni   senza
          pregiudizio per gli interessi tutelati dalle  eccezioni.  A
          tali  consultazioni  partecipa  anche  il  Ministero  della
          difesa nei casi in cui la richiesta non sia  stata  accolta
          da un'autorita'  competente  alla  gestione  di  strutture,
          porti o aeroporti militari. 
              11. Le misurazioni e le altre tecniche  utilizzate  per
          la valutazione della  qualita'  dell'aria  ambiente  devono
          rispettare gli obiettivi di qualita' previsti dall'allegato
          I. 
              12. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente,
          di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti
          determinati  sugli  ecosistemi  dai  livelli  di  arsenico,
          cadmio,  nichel,  idrocarburi   policiclici   aromatici   e
          mercurio."