Art. 2
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
c) al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura» sono
inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
d) al comma 6, il settimo periodo e' soppresso;
e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono
inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l'adeguamento»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la gestione»;
g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» e' sostituita
dalla seguente: «consideri»;
h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi
gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi,
tenuti ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorita'
pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1,»;
i) al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo cosi' recita:
"Art. 5. (Valutazione della qualita' dell'aria
ambiente)
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1,
comma 2, con le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, e 5.
Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo
all'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'appendice
II, relativa alla scelta della rete di misura, e
l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi
dalla misurazione. Alla valutazione della qualita'
dell'aria ambiente provvedono le regioni e le province
autonome.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di
valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono
obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di
modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di
fornire un adeguato livello di informazione circa la
qualita' dell'aria ambiente. Se il superamento interessa
gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono
essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di
fornire un adeguato livello di informazione circa la
qualita' dell'aria ambiente.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di
valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione
superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e
possono essere combinate con misurazioni indicative o
tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa
gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni
di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate
con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un
adeguato livello di informazione circa la qualita'
dell'aria ambiente.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, sono
inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore,
sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di
modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Ai fini della determinazione del numero delle
stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi
nei casi in cui vi e' integrazione o combinazione tra
misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o
misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti
dall'articolo 7, commi 2 e 3.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il 31
dicembre 2012, un progetto volto ad adeguare la propria
rete di misura o del programma di valutazione alle relative
disposizioni, in conformita' alla zonizzazione risultante
dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in
conformita' alla connessa classificazione. Il progetto
indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene
il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli
agglomerati. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta
giorni, anche attraverso un esame congiunto del
Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformita' del
progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli
indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di
mancata conformita' il Ministero dell'ambiente, con atto
motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma,
indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai
fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale
procedura si applica anche ai successivi progetti di
modifica o di integrazione della rete di misura. La
trasmissione del progetto e' effettuata su supporto
informatico non riscrivibile, utilizzando, ove gia'
individuato con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.
7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di
valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle
regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da
altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso,
sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province
autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il
controllo si esercita sulla base di appositi protocolli
approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in
caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere
una continua supervisione su tutte le modalita' di gestione
della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei
dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da
enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente
promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le
regioni o le province autonome e le agenzie regionali al
fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.
8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di
cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni
atte ad assicurare le funzioni previste dal presente
decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione
della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei
dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di
cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza,
sulla base del programma di valutazione, un'altra stazione
avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona
oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una
stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la
necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di
misurazione previste dal programma di valutazione deve
essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza,
efficacia ed economicita'. Nel caso in cui risultino
variati il contesto territoriale, le attivita' e le altre
circostanze da cui dipende la classificazione e
l'ubicazione di una o piu' stazioni della rete di misura ai
sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le
province autonome provvedono comunque al conseguente
adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate a tali finalita', in base
alla legislazione vigente.
9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale
statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali
statali e regionali e le autorizzazioni previste dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in
atmosfera possono disporre, al fine di valutarne gli
effetti, l'installazione o l'adeguamento, nonche' la
gestione di una o piu' stazioni di misurazione della
qualita' dell'aria ambiente da parte del proponente solo
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie
per la rete di misura o per il programma di valutazione. In
tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale
o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di
misurazione sia conforme alle disposizioni del presente
decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7.
In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni
che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto per gli impianti che producono emissioni
in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano
l'installazione o l'adeguamento di una o piu' stazioni di
misurazione della qualita' dell'aria ambiente, l'autorita'
competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete
di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo
in questo caso che la stazione sia conforme alle
disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al
controllo previsto dal comma 7.
10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto
attivita' produttive, attivita' di servizio, infrastrutture
e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in
atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualita'
dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero
dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o
delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che
li richiedano, a cura delle autorita' pubbliche definite
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non
puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed
informazioni che le vigenti normative di settore
prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti
di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe
pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una
regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle
funzioni previste dal presente decreto non sia stata
accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5,
comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005,
il Ministero dell'ambiente, sentita tale regione o
provincia autonoma, puo' promuovere forme di consultazione
con l'autorita' che non ha accolto la richiesta, anche
nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, per
accertare se esistano modalita' atte ad assicurare la messa
a disposizione dei dati e delle informazioni senza
pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A
tali consultazioni partecipa anche il Ministero della
difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta
da un'autorita' competente alla gestione di strutture,
porti o aeroporti militari.
11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per
la valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono
rispettare gli obiettivi di qualita' previsti dall'allegato
I.
12. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di
utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti
determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico,
cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e
mercurio."