Art. 20
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino