Art. 20 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico    e     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Catania,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino