Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Con  decreti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «, scelte nell'ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse ed il numero  romano:  «II»
e' sostituito dal seguente: «III»; 
    c) al comma 1, lettera b), le parole: «, scelte nell'ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse; 
    d) al comma  1,  lettera  c),  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«scelte» e' inserita la seguente: «anche» e le parole: «delle reti di
misura regionali e» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 6. (Casi speciali di valutazione  della  qualita'
          dell'aria ambiente) 
              1. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il  Ministro  della  salute  e  sentita  la
          Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  n.  281
          del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni
          geografiche   e   l'andamento   a   lungo   termine   delle
          concentrazioni nell'aria ambiente e,  ove  previsto,  delle
          deposizioni: 
              a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in  siti
          fissi  di  campionamento  rurali  in  cui   si   effettuano
          misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa  la
          concentrazione di massa  totale  e  le  concentrazioni  per
          speciazione chimica del PM2,5 su base annuale.  Il  decreto
          di  individuazione  puo'  altresi'   stabilire   forme   di
          coordinamento con le attivita'  svolte  in  attuazione  del
          programma  denominato   «monitoring   and   evaluation   of
          pollutants (EMEP)». Sulla  base  di  appositi  accordi  con
          altri Stati tali stazioni  di  misurazione  possono  essere
          comuni a piu' Stati in riferimento  a  zone  confinanti.  A
          tali stazioni di misurazione si applicano gli  allegati  I,
          III, IV e VI. I paragrafi 1  e  3  dell'allegato  I  devono
          essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di  massa
          totale; 
              b)   almeno   sette   stazioni   di   misurazione   del
          benzo(a)pirene in cui  si  effettua  la  misurazione  delle
          concentrazioni  nell'aria  ambiente  di  benzo(a)antracene,
          benzo(b)fluorantene,                   benzo(j)fluorantene,
          benzo(k)fluorantene,        indeno(1,2,3-cd)pirene        e
          dibenzo(a,h)antracene, al fine di  verificare  la  costanza
          dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene
          e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di  rilevanza
          tossicologica. A tali stazioni di misurazione si  applicano
          l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI; 
              c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo,  scelte
          anche  nell'ambito  di  quelle   appartenenti   alla   rete
          realizzata in sede di attuazione del  programma  denominato
          «European monitoring and evaluation of pollutants  (EMEP)»,
          in  cui  si  effettua  la  misurazione   indicativa   delle
          concentrazioni  nell'aria   ambiente   dell'arsenico,   del
          cadmio,  del  nichel,  del  benzo(a)pirene  e  degli  altri
          idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b)  e
          la misurazione indicativa della deposizione totale di  tali
          inquinanti. Tale  misurazione  indicativa  ha  altresi'  ad
          oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente  del  mercurio
          gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il
          decreto di individuazione si selezionano, tra  le  stazioni
          scelte,  ove  tecnicamente  fattibile   alla   luce   degli
          indirizzi espressi dal Coordinamento  di  cui  all'articolo
          20,  quelle  in  cui  si  effettua  anche  la   misurazione
          indicativa del mercurio bivalente  particolato  e  gassoso.
          Sulla  base  di  appositi  accordi  con  altri  Stati,  nel
          rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea,
          tali stazioni di misurazione possono essere comuni  a  piu'
          Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni  di
          misurazione si applicano l'allegato  I,  l'allegato  III  e
          l'allegato VI; 
              d) sette stazioni di misurazione in sito fisso  urbano,
          scelte preferibilmente tra quelle di cui alla  lettera  b),
          in cui si effettuano misurazioni finalizzate  ad  acquisire
          informazioni circa la concentrazione di massa totale  e  le
          concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5
          su  base  annuale.  A  tali  stazioni  di  misurazione   si
          applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1  e  3
          dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti  alle  sole
          concentrazioni di massa totale. 
              2. Nella scelta delle stazioni di misurazione  si  deve
          valutare la possibilita' di utilizzare le medesime stazioni
          per entrambe le finalita' di cui alle lettere a) e  c)  del
          comma  1.  Possono  essere  individuate  stazioni   diverse
          soltanto se, da una valutazione tecnica,  emerge  che  tali
          finalita'  non   sarebbero   conseguite   per   tutti   gli
          inquinanti. 
              3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte
          siano gestite da enti di ricerca,  i  decreti  previsti  al
          comma 1 disciplinano le modalita' ed i tempi  con  i  quali
          tali enti devono  trasmettere  i  dati  e  le  informazioni
          rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I  decreti
          disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
          dati e le informazioni rilevati da  tutte  le  stazioni  di
          misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e  d),
          sono messi a disposizione di tutte le  regioni  e  province
          autonome.  Disciplinano  inoltre,  per   le   stazioni   di
          misurazione di cui al comma 1,  lettera  a),  i  metodi  da
          utilizzare e le modalita' di comunicazione di  tali  metodi
          alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di
          cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare  e,  per
          le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b)  e
          c), i metodi da utilizzare  ai  fini  del  campionamento  e
          dell'analisi  degli   idrocarburi   policiclici   aromatici
          diversi dal benzo(a)pirene.".