Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con decreti» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «, scelte nell'ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse ed il numero romano: «II»
e' sostituito dal seguente: «III»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «, scelte nell'ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola:
«scelte» e' inserita la seguente: «anche» e le parole: «delle reti di
misura regionali e» sono soppresse.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 6. (Casi speciali di valutazione della qualita'
dell'aria ambiente)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni
geografiche e l'andamento a lungo termine delle
concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle
deposizioni:
a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti
fissi di campionamento rurali in cui si effettuano
misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la
concentrazione di massa totale e le concentrazioni per
speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto
di individuazione puo' altresi' stabilire forme di
coordinamento con le attivita' svolte in attuazione del
programma denominato «monitoring and evaluation of
pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con
altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere
comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A
tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I,
III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono
essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa
totale;
b) almeno sette stazioni di misurazione del
benzo(a)pirene in cui si effettua la misurazione delle
concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e
dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza
dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene
e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza
tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano
l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;
c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte
anche nell'ambito di quelle appartenenti alla rete
realizzata in sede di attuazione del programma denominato
«European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)»,
in cui si effettua la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del
cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri
idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e
la misurazione indicativa della deposizione totale di tali
inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresi' ad
oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio
gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il
decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni
scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo
20, quelle in cui si effettua anche la misurazione
indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel
rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea,
tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu'
Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di
misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e
l'allegato VI;
d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano,
scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b),
in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire
informazioni circa la concentrazione di massa totale e le
concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5
su base annuale. A tali stazioni di misurazione si
applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3
dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole
concentrazioni di massa totale.
2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve
valutare la possibilita' di utilizzare le medesime stazioni
per entrambe le finalita' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1. Possono essere individuate stazioni diverse
soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali
finalita' non sarebbero conseguite per tutti gli
inquinanti.
3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte
siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al
comma 1 disciplinano le modalita' ed i tempi con i quali
tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni
rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti
disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di
misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d),
sono messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di
misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da
utilizzare e le modalita' di comunicazione di tali metodi
alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di
cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per
le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e
c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e
dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici
diversi dal benzo(a)pirene.".