Art. 4 
 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 le parole:  «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    b) al comma 6 le parole: «,  nell'ambito  delle  reti  di  misura
regionali,» sono soppresse; 
    c) al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i  quali  i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione  sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»; 
    d) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole:  «nei  modi»  sono
inserite le seguenti: «e secondo i metodi»; 
    e) al comma 7, secondo periodo, le  parole:  «Con  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «,  nell'ambito  delle
reti di misura regionali,» sono soppresse; 
    g) al comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i  quali  i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione  sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente articolo cosi' recita: 
              "Art. 8. (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente
          e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in
          relazione all'ozono) 
              1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente  e'
          effettuata, per l'ozono, sulla base  dei  criteri  previsti
          dai commi successivi e dagli allegati VII e  VIII  e  dalle
          appendici II e III. 
              2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i  livelli  di
          ozono superano,  in  almeno  uno  sui  cinque  anni  civili
          precedenti,  gli  obiettivi  a   lungo   termine   previsti
          all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi
          in continuo sono obbligatorie. Se non si  dispone  di  dati
          sufficienti  per  i  cinque  anni  civili  precedenti,   e'
          consentito determinare il superamento  anche  mediante  una
          combinazione di campagne di misurazione  di  breve  durata,
          effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in
          cui  si  potrebbero  registrare  i   massimi   livelli   di
          inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando  a
          tal fine anche le  informazioni  ricavate  dagli  inventari
          delle emissioni. 
              3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
          in siti fissi in continuo costituiscono  l'unica  fonte  di
          informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 5, e' assicurato un numero minimo
          di  stazioni  di  misurazione  dell'ozono  pari  a   quello
          previsto dall'allegato IX, paragrafo  1  ed  un  numero  di
          stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello
          previsto dall'allegato IX paragrafo 3. 
              4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
          in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione
          o da misurazioni indicative, il  numero  complessivo  delle
          stazioni  di   misurazione   previsto   dall'allegato   IX,
          paragrafo 1, puo' essere ridotto alle  condizioni  previste
          dal paragrafo 2 di tale allegato. 
              5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i  livelli  di
          ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque  anni  civili
          precedenti,  agli  obiettivi  a  lungo   termine   previsti
          dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di
          misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in
          conformita' all'allegato IX, paragrafo 4. 
              6. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il  Ministro  della  salute  e  sentita  la
          Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  n.  281
          del 1997, sono individuate le stazioni  di  misurazione  di
          fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il
          numero di tali stazioni, su tutto il territorio  nazionale,
          e' compreso tra sei e dodici, in  funzione  dell'orografia,
          in riferimento alle zone ed  agli  agglomerati  di  cui  al
          comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle  zone
          ed  agli  agglomerati  di  cui  al  comma  5.   I   decreti
          disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
          dati  e  le  informazioni  rilevati  da  tali  stazioni  di
          misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e
          province autonome. 
              7. La misurazione dei precursori dell'ozono  e'  svolta
          nei modi e secondo i metodi indicati  all'allegato  X.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo n.  281  del  1997,
          sono  individuate,  sul  territorio  nazionale  almeno  tre
          stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai  sensi
          dell'allegato  X  e  sono  disciplinate  le  modalita'   di
          comunicazione dei metodi di campionamento e di  misurazione
          utilizzati alla Commissione europea. I decreti disciplinano
          altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i  dati  e  le
          informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione  sono
          messi  a  disposizione  di  tutte  le  regioni  e  province
          autonome. 
              8. Alla valutazione della qualita'  dell'aria  ambiente
          ed alla classificazione  delle  zone  e  degli  agglomerati
          provvedono le regioni e le province autonome. 
              9.  Si  applica,  anche  in  riferimento  al   presente
          articolo, quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  e
          dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11. 
              10. Ai fini della misurazione della qualita'  dell'aria
          ambiente, si applicano i metodi di riferimento o  i  metodi
          equivalenti previsti dall'allegato VI.".