Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
b) al comma 6 le parole: «, nell'ambito delle reti di misura
regionali,» sono soppresse;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei modi» sono
inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell'ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse;
g) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente articolo cosi' recita:
"Art. 8. (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente
e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in
relazione all'ozono)
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti
dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle
appendici II e III.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di
ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili
precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti
all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi
in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati
sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e'
consentito determinare il superamento anche mediante una
combinazione di campagne di misurazione di breve durata,
effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in
cui si potrebbero registrare i massimi livelli di
inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a
tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di
informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, e' assicurato un numero minimo
di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello
previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di
stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello
previsto dall'allegato IX paragrafo 3.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni
in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione
o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle
stazioni di misurazione previsto dall'allegato IX,
paragrafo 1, puo' essere ridotto alle condizioni previste
dal paragrafo 2 di tale allegato.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di
ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili
precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti
dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di
misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in
conformita' all'allegato IX, paragrafo 4.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono individuate le stazioni di misurazione di
fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il
numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale,
e' compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia,
in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al
comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle zone
ed agli agglomerati di cui al comma 5. I decreti
disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di
misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e
province autonome.
7. La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta
nei modi e secondo i metodi indicati all'allegato X. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della salute e sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,
sono individuate, sul territorio nazionale almeno tre
stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi
dell'allegato X e sono disciplinate le modalita' di
comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione
utilizzati alla Commissione europea. I decreti disciplinano
altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le
informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome.
8. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente
ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati
provvedono le regioni e le province autonome.
9. Si applica, anche in riferimento al presente
articolo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e
dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11.
10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria
ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi
equivalenti previsti dall'allegato VI.".