Art. 5 
 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:   «al   decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti:
«all'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   cui   al   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, »; 
    b) al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
richiesta della  regione  o  della  provincia  autonoma  deve  essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 9. (Piani e  misure  per  il  raggiungimento  dei
          valori limite e dei livelli critici, per  il  perseguimento
          dei valori obiettivo e per  il  mantenimento  del  relativo
          rispetto) 
              1. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
          1, comma 2, superano, sulla base della valutazione  di  cui
          all' articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le
          regioni e le province autonome, nel  rispetto  dei  criteri
          previsti all'appendice IV, adottano un piano  che  contenga
          almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che  preveda
          le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti  di
          emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a
          raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso
          di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il
          piano deve essere integrato con l'individuazione di  misure
          atte a raggiungere i valori limite superati nel piu'  breve
          tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone
          o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo  previsto
          per il PM2,5  all'allegato  XIV,  il  piano  contiene,  ove
          individuabili,  le  misure   che   non   comportano   costi
          sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento. 
              2. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
          1, comma 2, superano, sulla base della valutazione  di  cui
          all'articolo 5, i  valori  obiettivo  di  cui  all'allegato
          XIII, le regioni e le province  autonome,  adottano,  anche
          sulla base degli indirizzi espressi  dal  Coordinamento  di
          cui all'articolo 20, le misure  che  non  comportano  costi
          sproporzionati  necessarie  ad   agire   sulle   principali
          sorgenti di emissione aventi  influenza  su  tali  aree  di
          superamento ed a perseguire il  raggiungimento  dei  valori
          obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il  perseguimento  del
          valore obiettivo non comporta, per  gli  impianti  soggetti
          all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   ,   e   successive
          modificazioni, condizioni piu' rigorose di quelle  connesse
          all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. 
              3. Le regioni e le province  autonome  adottano,  anche
          sulla base degli indirizzi espressi  dal  Coordinamento  di
          cui all'articolo 20, le misure necessarie a  preservare  la
          migliore qualita' dell'aria  ambiente  compatibile  con  lo
          sviluppo sostenibile nelle aree in cui,  sulla  base  della
          valutazione  di  cui  all'articolo  5,  i   livelli   degli
          inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  rispettano  i
          valori limite e i valori obiettivo. Le misure  interessano,
          anche  in  via  preventiva,  le  principali   sorgenti   di
          emissione  che  possono   influenzare   i   livelli   degli
          inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove  adottati,
          nei piani di cui al comma 1. 
              4. Se, in una o piu' aree  all'interno  di  zone  o  di
          agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
          1, comma 2, superano, sulla base della valutazione  di  cui
          all'articolo 5, i livelli critici di cui  all'allegato  XI,
          le regioni e le province  autonome  adottano,  anche  sulla
          base degli indirizzi  espressi  dal  Coordinamento  di  cui
          all'articolo  20,  le  misure  necessarie  ad  agire  sulle
          principali sorgenti di emissione aventi influenza  su  tali
          aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici  nei
          termini prescritti. 
              5. I piani e le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,
          relativi ad un'area di superamento all'interno di una  zona
          o  di  un  agglomerato,  devono  agire  sull'insieme  delle
          principali  sorgenti  di  emissione,  puntuali  o  diffuse,
          aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre
          aree o in altre zone e agglomerati della  regione  o  della
          provincia autonoma. 
              6. Se  lo  stesso  insieme  di  sorgenti  di  emissione
          determina il superamento dei valori  limite  o  dei  valori
          obiettivo per piu' inquinanti, le  regioni  e  le  province
          autonome  predispongono  un  piano   integrato   per   tali
          inquinanti. 
              7. Ai  fini  dell'elaborazione  e  dell'attuazione  dei
          piani previsti  dal  presente  articolo  le  regioni  e  le
          province autonome assicurano la partecipazione  degli  enti
          locali interessati mediante opportune procedure di raccordo
          e concertazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Si
          provvede  anche,  con  tali  procedure,  ad  individuare  e
          coordinare,  all'interno  dei  piani,  i  provvedimenti  di
          attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare
          che gli stessi concorrano in modo  efficace  e  programmato
          all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome
          provvedono,  nel  rispetto  del  quadro  delle   competenze
          amministrative in materia territoriale  e  ambientale,  con
          apposita normativa e comunque  in  conformita'  al  proprio
          ordinamento,  ad  adottare  i  piani  di  cui  al  presente
          decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli
          obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
          pianificazione  settoriale   e   con   gli   strumenti   di
          pianificazione degli enti locali. 
              8. Nel  caso  in  cui,  sulla  base  di  una  specifica
          istruttoria svolta da una  regione  o  provincia  autonoma,
          risulti che le  principali  sorgenti  di  emissione  aventi
          influenza su un'area di superamento sono localizzate in una
          diversa  regione  o  provincia  autonoma,   devono   essere
          adottate da entrambe le regioni o province autonome  misure
          coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori  limite
          o al  perseguimento  dei  valori  obiettivo.  Il  Ministero
          dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di  tali
          misure nell'ambito del Coordinamento  di  cui  all'articolo
          20. 
              9. Nel  caso  in  cui,  sulla  base  di  una  specifica
          istruttoria svolta, su richiesta di una o  piu'  regioni  o
          province autonome, nell'ambito  del  Coordinamento  di  cui
          all'articolo 20, risulti che,  tutte  le  possibili  misure
          individuabili dalle regioni e dalle province  autonome  nei
          propri piani di qualita' dell'aria non  sono  in  grado  di
          assicurare il raggiungimento dei valori limite in  aree  di
          superamento influenzate, in modo determinante, da  sorgenti
          di emissione su cui le regioni e le province  autonome  non
          hanno competenza amministrativa e legislativa,  si  procede
          all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta
          della  regione  o  della  provincia  autonoma  deve  essere
          adeguatamente motivata sotto il profilo  tecnico.  In  tali
          casi e' convocato, presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, su  richiesta  del  Ministero  dell'ambiente,  un
          comitato tecnico con il compito di presentare un  programma
          di misure di  carattere  nazionale  alla  cui  elaborazione
          partecipano  anche  i  Ministeri   aventi   competenza   su
          specifici  settori  emissivi,  quali  trasporti,   energia,
          inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura.
          Il programma e' approvato con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.  Il  comitato  e'  istituito  senza
          oneri  a  carico  dello  Stato  ed  opera  per   il   tempo
          strettamente  necessario  ad  elaborare  il  programma.  Ai
          soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al  comitati
          non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro  tipo
          di emolumento per tale partecipazione. Per  lo  svolgimento
          di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale  del
          supporto dell'ISPRA e dell'ENEA. 
              10. Nelle zone e  negli  agglomerati  per  i  quali  la
          Commissione   europea   conceda   le    deroghe    previste
          dall'articolo 22  della  direttiva  2008/50/CE  secondo  la
          procedura  ivi  disciplinata,  i  valori  limite   previsti
          dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene  si
          applicano a partire dalla data individuata nella  decisione
          della Commissione e i valori limite previsti  dall'allegato
          XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno  2011.
          Il  Ministero  dell'ambiente  cura,  in  accordo   con   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale
          procedura in collaborazione con le regioni  e  le  province
          autonome, coordinando le attivita' istruttorie  finalizzate
          a dimostrare i requisiti richiesti  all'articolo  22  della
          direttiva 2008/50/CE per la concessione delle  deroghe.  Il
          Ministero   dell'ambiente   coordina,    in    particolare,
          l'adeguamento, da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria  al  fine
          di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della
          direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e  di
          dimostrare che, presso tali zone e  agglomerati,  i  valori
          limite oggetto di deroga saranno rispettati entro  i  nuovi
          termini. Nel caso  in  cui  da  una  specifica  istruttoria
          risulti che il rispetto  dei  nuovi  termini  possa  essere
          ottenuto solo con il  contributo  di  misure  di  carattere
          nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
          di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          i  Ministeri  aventi  competenza   su   specifici   settori
          emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili,
          attivita'  produttive  e  agricoltura.  Il   programma   e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Per lo svolgimento  delle  attivita'  istruttorie
          previste dal presente articolo il  Ministero  dell'ambiente
          si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata
          in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e
          le province autonome attuano, in tali zone  e  agglomerati,
          tutte le misure necessarie  a  raggiungere  e  mantenere  i
          livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
          limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo
          previsti dall'allegato XI. 
              11. Nella elaborazione dei piani previsti dal  presente
          articolo e' assicurata  la  coerenza  con  le  prescrizioni
          contenute nella pianificazione nazionale per  la  riduzione
          delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei
          piani  e  nei  programmi  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  e   del   decreto
          legislativo 19  agosto  2005,  n.  194,  nei  provvedimenti
          regionali di attuazione dell'articolo 2, comma  167,  della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  in  tutti  gli  altri
          strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e
          locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e  i
          piani  di   sviluppo.   Anche   le   autorita'   competenti
          all'elaborazione  e  all'aggiornamento   di   tali   piani,
          programmi e  provvedimenti  assicurano  la  coerenza  degli
          stessi con le prescrizioni contenute nei piani di  qualita'
          dell'aria previsti dal presente articolo. 
              12.  I  piani  previsti  dal  presente  articolo   sono
          soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
          decreto legislativo n. 152  del  2006,  esclusivamente  nel
          caso in cui sia stata  verificata  la  condizione  prevista
          dall'articolo 6,  comma  1,  di  tale  decreto  secondo  la
          procedura ivi disciplinata all'articolo 12.".