Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti:
«all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, »;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 9. (Piani e misure per il raggiungimento dei
valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento
dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto)
1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all' articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le
regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri
previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga
almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a
raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso
di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il
piano deve essere integrato con l'individuazione di misure
atte a raggiungere i valori limite superati nel piu' breve
tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone
o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo previsto
per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove
individuabili, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato
XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di
superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del
valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti
all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive
modificazioni, condizioni piu' rigorose di quelle connesse
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, le misure necessarie a preservare la
migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo
sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della
valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli
inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i
valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano,
anche in via preventiva, le principali sorgenti di
emissione che possono influenzare i livelli degli
inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati,
nei piani di cui al comma 1.
4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo
1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 5, i livelli critici di cui all'allegato XI,
le regioni e le province autonome adottano, anche sulla
base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali
aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei
termini prescritti.
5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4,
relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona
o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle
principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse,
aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre
aree o in altre zone e agglomerati della regione o della
provincia autonoma.
6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione
determina il superamento dei valori limite o dei valori
obiettivo per piu' inquinanti, le regioni e le province
autonome predispongono un piano integrato per tali
inquinanti.
7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei
piani previsti dal presente articolo le regioni e le
province autonome assicurano la partecipazione degli enti
locali interessati mediante opportune procedure di raccordo
e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si
provvede anche, con tali procedure, ad individuare e
coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di
attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare
che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato
all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome
provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze
amministrative in materia territoriale e ambientale, con
apposita normativa e comunque in conformita' al proprio
ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente
decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli
obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
pianificazione settoriale e con gli strumenti di
pianificazione degli enti locali.
8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma,
risulti che le principali sorgenti di emissione aventi
influenza su un'area di superamento sono localizzate in una
diversa regione o provincia autonoma, devono essere
adottate da entrambe le regioni o province autonome misure
coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite
o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero
dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di tali
misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo
20.
9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta, su richiesta di una o piu' regioni o
province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui
all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure
individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei
propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado di
assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di
superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti
di emissione su cui le regioni e le province autonome non
hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede
all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta
della regione o della provincia autonoma deve essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali
casi e' convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un
comitato tecnico con il compito di presentare un programma
di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione
partecipano anche i Ministeri aventi competenza su
specifici settori emissivi, quali trasporti, energia,
inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura.
Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza
oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo
strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai
soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati
non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo
di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento
di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale del
supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.
10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la
Commissione europea conceda le deroghe previste
dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la
procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti
dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si
applicano a partire dalla data individuata nella decisione
della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato
XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011.
Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale
procedura in collaborazione con le regioni e le province
autonome, coordinando le attivita' istruttorie finalizzate
a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il
Ministero dell'ambiente coordina, in particolare,
l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province
autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria al fine
di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di
dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori
limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi
termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria
risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere
ottenuto solo con il contributo di misure di carattere
nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i Ministeri aventi competenza su specifici settori
emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili,
attivita' produttive e agricoltura. Il programma e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie
previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata
in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e
le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati,
tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i
livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo
previsti dall'allegato XI.
11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente
articolo e' assicurata la coerenza con le prescrizioni
contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione
delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei
piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti
regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri
strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e
locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i
piani di sviluppo. Anche le autorita' competenti
all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani,
programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli
stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualita'
dell'aria previsti dal presente articolo.
12. I piani previsti dal presente articolo sono
soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel
caso in cui sia stata verificata la condizione prevista
dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la
procedura ivi disciplinata all'articolo 12.".