Art. 6 
 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, il settimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 11. (Modalita'  e  procedure  di  attuazione  dei
          piani) 
              1. I piani di cui agli articoli  9,  10  e  13  possono
          anche individuare, con le  modalita'  e  per  le  finalita'
          dagli stessi previste: 
              a) criteri per limitare la circolazione dei  veicoli  a
          motore; 
              b)  valori  limite  di  emissione,   prescrizioni   per
          l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre  condizioni
          di autorizzazione  per  gli  impianti  di  cui  alla  parte
          quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, secondo le relative disposizioni; 
              c)  valori  limite  di  emissione,   prescrizioni   per
          l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di
          trattamento  dei  rifiuti  che   producono   emissioni   in
          atmosfera; 
              d)  valori  limite  di  emissione,   prescrizioni   per
          l'esercizio e criteri di localizzazione  per  gli  impianti
          soggetti  ad  autorizzazione   integrata   ambientale   che
          producono emissioni in atmosfera; 
              e)  valori  limite  di  emissione,   prescrizioni   per
          l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli
          impianti di cui alla parte quinta, titolo II,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  secondo  le  relative
          disposizioni; 
              f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei  combustibili
          ammessi  dalla  parte  quinta,  titolo  III,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  secondo  le  relative
          disposizioni e nel rispetto delle competenze  autorizzative
          attribuite allo Stato ed alle regioni; 
              g) limiti e condizioni per l'utilizzo  di  combustibili
          nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035
          MW nei casi in cui  l'allegato  X  alla  parte  quinta  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  prevede  il
          potere dei  piani  regionali  di  limitare  l'utilizzo  dei
          combustibili negli impianti termici civili; 
              h) prescrizioni per prevenire o limitare  le  emissioni
          in atmosfera che si producono  nel  corso  delle  attivita'
          svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo
          che le macchine mobili non stradali ed  i  veicoli  di  cui
          all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati  nei
          cantieri e per il trasporto di  materiali  da  e  verso  il
          cantiere rispondano alle piu' recenti direttive comunitarie
          in materia di controllo delle emissioni inquinanti o  siano
          dotati  di  sistemi  di  abbattimento  delle  emissioni  di
          materiale particolato; 
              i) prescrizioni per prevenire o limitare  le  emissioni
          in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio; 
              l)  misure  specifiche  per  tutelare  la   popolazione
          infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione; 
              m) prescrizioni per prevenire o limitare  le  emissioni
          in atmosfera che si producono nel corso delle  attivita'  e
          delle   pratiche   agricole   relative   a    coltivazioni,
          allevamenti,  spandimento   dei   fertilizzanti   e   degli
          effluenti di  allevamento,  ferma  restando  l'applicazione
          della   normativa   vigente   in   materia   di    rifiuti,
          combustibili,  fertilizzanti,  emissioni  in  atmosfera   e
          tutela sanitaria e fito-sanitaria; 
              n)  prescrizioni  di  limitazione   delle   combustioni
          all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale  e
          di cantiere, ferma restando l'applicazione della  normativa
          vigente in materia di rifiuti, combustibili,  emissioni  in
          atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria. 
              2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto
          con  i  Ministeri  competenti  per  materia,   sentita   la
          Conferenza Unificata, possono essere  emanate  linee  guida
          per  l'individuazione  delle  misure  di  cui  al  comma  1
          relativamente ai settori non disciplinati da norme statali. 
              3. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani
          in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a
          motore, ai sensi del comma  1,  lettera  a),  provvedono  i
          sindaci o la diversa autorita' individuata dalle regioni  o
          dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono  in
          via sostitutiva le regioni o  le  province  autonome  o  la
          diversa  autorita'  individuata  dalle  regioni   o   dalle
          province  autonome  ai  sensi   della   vigente   normativa
          regionale. La normativa regionale stabilisce  idonee  forme
          di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome
          ed autorita' competente  ad  adottare  i  provvedimenti  di
          limitazione della circolazione. Le modalita'  e  la  durata
          delle limitazioni devono essere funzionali  alle  finalita'
          dei diversi piani di cui agli  articoli  9,  10  e  13.  Le
          ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e  b),
          del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  possono
          essere   adottate   dai   sindaci   per   motivi   connessi
          all'inquinamento atmosferico  nei  casi  e  con  i  criteri
          previsti dal presente comma. Resta fermo,  in  assenza  dei
          piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non
          individuino i  casi  ed  i  criteri  di  limitazione  della
          circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di
          imporre    tali    limitazioni    per    motivi    connessi
          all'inquinamento  atmosferico   attraverso   le   ordinanze
          previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              4. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani
          ai sensi del comma 1, lettere b), e) e  f),  provvedono  le
          autorita' competenti per l'autorizzazione o per i controlli
          ai sensi della parte  quinta,  titoli  I,  II  e  III,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nei  modi  ivi
          previsti. All'attuazione  delle  previsioni  contenute  nei
          piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono  le
          autorita' competenti al rilascio delle  autorizzazioni  ivi
          indicate. 
              5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani,
          nei casi non  previsti  dai  commi  3  e  4,  procedono  le
          regioni, le province autonome e gli  enti  locali  mediante
          provvedimenti adottati sulla  base  dei  poteri  attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a  tal
          fine, la ripartizione dei  poteri  previsti  dalla  vigente
          normativa. 
              6. Le previsioni  contenute  nei  piani  in  merito  ai
          cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h),  sono  altresi'
          inserite come prescrizioni nelle decisioni  di  valutazione
          di impatto ambientale adottate dalle  autorita'  competenti
          ai fini della realizzazione delle opere sottoposte  a  tale
          procedura di valutazione. 
              7. Le modalita' e le procedure di  attuazione  previste
          dal presente articolo si applicano anche in caso di  misure
          adottate ai sensi degli articoli 9 e 13  al  di  fuori  dei
          piani regionali.".