Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il settimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 11. (Modalita' e procedure di attuazione dei
piani)
1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono
anche individuare, con le modalita' e per le finalita'
dagli stessi previste:
a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a
motore;
b) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni
di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte
quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, secondo le relative disposizioni;
c) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di
trattamento dei rifiuti che producono emissioni in
atmosfera;
d) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che
producono emissioni in atmosfera;
e) valori limite di emissione, prescrizioni per
l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli
impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative
disposizioni;
f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili
ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative
disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative
attribuite allo Stato ed alle regioni;
g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili
nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035
MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il
potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei
combustibili negli impianti termici civili;
h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera che si producono nel corso delle attivita'
svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo
che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui
all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei
cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il
cantiere rispondano alle piu' recenti direttive comunitarie
in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano
dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di
materiale particolato;
i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;
l) misure specifiche per tutelare la popolazione
infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;
m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni
in atmosfera che si producono nel corso delle attivita' e
delle pratiche agricole relative a coltivazioni,
allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli
effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione
della normativa vigente in materia di rifiuti,
combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e
tutela sanitaria e fito-sanitaria;
n) prescrizioni di limitazione delle combustioni
all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e
di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa
vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in
atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto
con i Ministeri competenti per materia, sentita la
Conferenza Unificata, possono essere emanate linee guida
per l'individuazione delle misure di cui al comma 1
relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.
3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani
in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a
motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i
sindaci o la diversa autorita' individuata dalle regioni o
dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in
via sostitutiva le regioni o le province autonome o la
diversa autorita' individuata dalle regioni o dalle
province autonome ai sensi della vigente normativa
regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme
di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome
ed autorita' competente ad adottare i provvedimenti di
limitazione della circolazione. Le modalita' e la durata
delle limitazioni devono essere funzionali alle finalita'
dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le
ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere adottate dai sindaci per motivi connessi
all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri
previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei
piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non
individuino i casi ed i criteri di limitazione della
circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di
imporre tali limitazioni per motivi connessi
all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani
ai sensi del comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le
autorita' competenti per l'autorizzazione o per i controlli
ai sensi della parte quinta, titoli I, II e III, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi
previsti. All'attuazione delle previsioni contenute nei
piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le
autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi
indicate.
5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani,
nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le
regioni, le province autonome e gli enti locali mediante
provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti
dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal
fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente
normativa.
6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai
cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h), sono altresi'
inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione
di impatto ambientale adottate dalle autorita' competenti
ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale
procedura di valutazione.
7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste
dal presente articolo si applicano anche in caso di misure
adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei
piani regionali.".