Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010,  n.  155,  le  parole:  «con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti». 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 12. (Obbligo di concentrazione dell'esposizione e
          obiettivo nazionale di riduzione  dell'esposizione  per  il
          PM2,5) 
              1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente,
          le regioni e le  province  autonome  adottano,  sulla  base
          degli  indirizzi  espressi   dal   Coordinamento   di   cui
          all'articolo 20, le  misure  necessarie  ad  assicurare  il
          rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di
          cui all'allegato XIV e le misure che non  comportano  costi
          sproporzionati necessarie a  perseguire  il  raggiungimento
          dell'obiettivo  nazionale  di  riduzione   dell'esposizione
          disciplinato dal medesimo allegato. 
              2. Al fine di calcolare se l'obbligo di  concentrazione
          dell'esposizione  e  l'obiettivo  nazionale  di   riduzione
          dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si
          utilizza  l'indicatore  di   esposizione   media   di   cui
          all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base  di
          misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti
          fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore
          a quello previsto all'allegato V, paragrafo  2,  e  la  cui
          distribuzione in zone e agglomerati dell'intero  territorio
          devono  essere  tali  da  riflettere   in   modo   adeguato
          l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono  scelte
          con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  sentita   la
          Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  n.  281
          del 1997, nell'ambito delle reti di  misura  regionali,  in
          modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento
          a lungo termine delle concentrazioni.".