Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 12. (Obbligo di concentrazione dell'esposizione e
obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il
PM2,5)
1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente,
le regioni e le province autonome adottano, sulla base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il
rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di
cui all'allegato XIV e le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
disciplinato dal medesimo allegato.
2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione
dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si
utilizza l'indicatore di esposizione media di cui
all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di
misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti
fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore
a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui
distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio
devono essere tali da riflettere in modo adeguato
l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in
modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento
a lungo termine delle concentrazioni.".