Art. 8
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 15. (Esclusioni)
1. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il
successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle
zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un
determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti
all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori
limite o livelli critici a causa del contributo di fonti
naturali. La comunicazione e' accompagnata da informazioni
sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene
gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle
fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed
utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla
Commissione europea. I superamenti oggetto di tale
comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.
2. Con uno piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del
contributo di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il
successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle
zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano
il rispettivo valore limite per effetto della risospensione
del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura
delle strade nella stagione invernale. La comunicazione e'
accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le
relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare
che il superamento e' dovuto a tale risospensione e che
sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre
i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non
impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10,
ferma restando l'adozione di ragionevoli misure di
riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed
utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla
Commissione europea, e l'integrale applicazione del
presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti
ad altre cause."