Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010,  n.  155,  le  parole:  «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 15. (Esclusioni) 
              1. Le regioni e  le  province  autonome  comunicano  al
          Ministero  dell'ambiente,  per  l'approvazione  e  per   il
          successivo invio alla Commissione europea,  l'elenco  delle
          zone e  degli  agglomerati  in  cui,  relativamente  ad  un
          determinato  anno,  i  livelli  degli  inquinanti  previsti
          all'articolo 1,  comma  2,  superano  i  rispettivi  valori
          limite o livelli critici a causa del  contributo  di  fonti
          naturali. La comunicazione e' accompagnata da  informazioni
          sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene
          gli elementi atti a dimostrare  il  contributo  dato  dalle
          fonti naturali ai superamenti, sulla base  degli  indirizzi
          espressi  dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20  ed
          utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi  formulati  dalla
          Commissione  europea.  I  superamenti   oggetto   di   tale
          comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto. 
              2. Con uno piu' decreti del Ministro dell'ambiente,  di
          concerto  con  il  Ministro  della   salute,   sentita   la
          Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  n.  281
          del 1997, sono stabiliti i criteri per la  valutazione  del
          contributo di cui al comma 1. 
              3. Le regioni e  le  province  autonome  comunicano  al
          Ministero  dell'ambiente,  per  l'approvazione  e  per   il
          successivo invio alla Commissione europea,  l'elenco  delle
          zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano
          il rispettivo valore limite per effetto della risospensione
          del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura
          delle strade nella stagione invernale. La comunicazione  e'
          accompagnata da informazioni sui  livelli  del  PM10  e  le
          relative fonti e contiene gli elementi  atti  a  dimostrare
          che il superamento e' dovuto a  tale  risospensione  e  che
          sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre
          i livelli. I superamenti dovuti a  tale  risospensione  non
          impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10,
          ferma  restando  l'adozione  di   ragionevoli   misure   di
          riduzione da individuare anche sulla base  degli  indirizzi
          espressi  dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20  ed
          utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi  formulati  dalla
          Commissione  europea,  e   l'integrale   applicazione   del
          presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti
          ad altre cause."