Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 155 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza
Unificata, sono stabilite: 
        a)  le  procedure  di  garanzia  di  qualita'  previste   per
verificare  il  rispetto  della  qualita'  delle   misure   dell'aria
ambiente; 
        b)  le  procedure  per  l'approvazione  degli  strumenti   di
campionamento e misura della qualita' dell'aria.»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  procedure  di  cui  al  comma  1   sono   definite
avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA. 
      1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua  i  criteri
per garantire l'applicazione delle procedure di cui  al  comma  1  su
base omogenea in tutto il territorio nazionale.»; 
    c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:  «le  correzioni»
e' inserita la seguente: «operative»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Le  approvazioni
degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure
previste dal comma 1, lettera b),  e  l'approvazione  dei  metodi  di
analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento,
con le modalita' previste dall'allegato VI,  competono,  anche  sulla
base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici
accreditati secondo  la  norma  ISO/IEC  17025  nella  versione  piu'
aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al  pertinente
metodo previsto da tale  allegato.  Tali  soggetti  accettano  anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte
da laboratori siti nel  territorio  dell'Unione  europea  accreditati
secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma  ISO/IEC  17025  nella
versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione
al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica  che
il produttore  sia  certificato  secondo  la  norma  EN  15267  nella
versione  piu'  aggiornata  al  momento  della   certificazione,   in
relazione  alla  produzione  dello  strumento.  I  medesimi  soggetti
verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno  condotto  le
prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo  svolgimento
di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di  strumenti  e  metodi
sui  quali  si  possiedono   diritti;   il   soggetto   che   procede
all'approvazione  dichiara  con  apposito  atto,  da  allegare   alla
documentazione  di  approvazione,  di  non  possedere  diritti  sullo
strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il  CNR  ed  i  laboratori
pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC  17025  nella  versione
piu'  aggiornata  al  momento  dell'accreditamento  in  relazione  al
pertinente metodo previsto dall'allegato  VI  del  presente  decreto,
predeterminano  e  pubblicano  le  tariffe  relative  alla   suddetta
attivita' di approvazione e di controllo.»; 
    e) al comma 8 le parole:  «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fino alla  data  di
entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al  comma  8  le
funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente articolo, recita: 
              "Art. 17. (Qualita' della  valutazione  in  materia  di
          aria ambiente) 
              1. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il  Ministro  della  salute  e  sentita  la
          Conferenza Unificata, sono stabilite: 
              a) le procedure di garanzia di  qualita'  previste  per
          verificare  il  rispetto  della   qualita'   delle   misure
          dell'aria ambiente; 
              b) le procedure per l'approvazione degli  strumenti  di
          campionamento e misura della qualita' dell'aria. 
              1-bis. Le procedure di cui al  comma  1  sono  definite
          avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA. 
              1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida,  individua  i
          criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui
          al  comma  1  su  base  omogenea  in  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              2. Le procedure di approvazione  previste  al  comma  1
          sono finalizzate  ad  accertare  e  ad  attestare  che  gli
          strumenti di campionamento e misura soddisfano i  requisiti
          fissati dal presente decreto. 
              3. Le regioni e le province autonome o, su  delega,  le
          agenzie  regionali   per   la   protezione   dell'ambiente,
          effettuano le attivita' di controllo volte ad accertare che
          il  gestore  delle  stazioni  di  misurazione  rispetti  le
          procedure di garanzia  di  qualita'  di  cui  al  comma  1,
          lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se
          il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4
          ed abbia applicato le eventuali correzioni  prescritte  dal
          laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del
          comma 8. 
              4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
          sensi del comma 8  organizza,  con  adeguata  periodicita',
          programmi di intercalibrazione su base nazionale  correlati
          a quelli comunitari ai quali  devono  partecipare  tutti  i
          gestori delle stazioni di misurazione  utilizzate  ai  fini
          del presente decreto. Nel caso in  cui  i  risultati  della
          intercalibrazione  per  una  o  piu'  stazioni  non   siano
          conformi, tale laboratorio nazionale indica al  gestore  le
          correzioni operative da apportare. 
              5. Le approvazioni degli strumenti di  campionamento  e
          misura, sulla base delle procedure previste  dal  comma  1,
          lettera b), e l'approvazione dei metodi  di  analisi  della
          qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con
          le modalita' previste dall'allegato  VI,  competono,  anche
          sulla base di specifiche intese, all'ISPRA,  al  CNR  e  ai
          laboratori pubblici accreditati secondo  la  norma  ISO/IEC
          17025   nella   versione   piu'   aggiornata   al   momento
          dell'accreditamento  in  relazione  al  pertinente   metodo
          previsto da tale allegato. Tali soggetti  accettano  anche,
          previa verifica  della  documentazione,  i  rapporti  delle
          prove  condotte   da   laboratori   siti   nel   territorio
          dell'Unione  europea  accreditati  secondo   le   procedure
          stabilite dalla norma ISO/IEC  17025  nella  versione  piu'
          aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione  al
          pertinente  metodo  previsto  da  tale  allegato  e  previa
          verifica che il produttore sia certificato secondo la norma
          EN 15267 nella versione piu' aggiornata  al  momento  della
          certificazione,  in   relazione   alla   produzione   dello
          strumento.  I  medesimi  soggetti   verificano   anche,   a
          campione, se i  laboratori  che  hanno  condotto  le  prove
          dispongono  delle   dotazioni   strumentali   idonee   allo
          svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di
          strumenti e metodi sui  quali  si  possiedono  diritti;  il
          soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito
          atto, da allegare alla documentazione di  approvazione,  di
          non  possedere  diritti  sullo  strumento  o   sul   metodo
          approvato.  L'ISPRA,  il  CNR  ed  i  laboratori   pubblici
          accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025  nella  versione
          piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione
          al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente
          decreto, predeterminano e pubblicano  le  tariffe  relative
          alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo. 
              6.  L'Istituto   nazionale   di   ricerca   metrologica
          (I.N.RI.M.) assicura la certificazione dei campioni primari
          e  di  riferimento,   nonche'   la   preparazione   ed   il
          mantenimento dei campioni primari e  di  riferimento  delle
          miscele gassose  di  inquinanti.  In  tale  certificato  si
          determinano la composizione chimica, la concentrazione,  la
          purezza,   le   proprieta'   fisiche   o   le   particolari
          caratteristiche tecniche del campione. 
              7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
          sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attivita'
          di  intercalibrazione  a  livello   comunitario   per   gli
          inquinanti disciplinati dal presente decreto. 
              8. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente
          sono  individuati  uno  o  piu'  laboratori  nazionali   di
          riferimento tra  quelli  pubblici  accreditati  secondo  la
          norma ISO/IEC 17025 per  i  metodi  previsti  dal  presente
          decreto,  sono  designate  le  relative  funzioni  e   sono
          stabiliti  i  relativi  obblighi   di   comunicazione   nei
          confronti del Ministero dell'ambiente. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  o
          dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi
          4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.".