Art. 9 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite: a) le procedure di garanzia di qualita' previste per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA. 1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.»; c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le correzioni» e' inserita la seguente: «operative»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella versione piu' aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo.»; e) al comma 8 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»; f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.».
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, recita: "Art. 17. (Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente) 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite: a) le procedure di garanzia di qualita' previste per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria. 1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA. 1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale. 2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualita' di cui al comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8. 4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicita', programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni operative da apportare. 5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella versione piu' aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo. 6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) assicura la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonche' la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprieta' fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione. 7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attivita' di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto. 8. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o piu' laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente. 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.".