Art. 9
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza
Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita' previste per
verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria
ambiente;
b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di
campionamento e misura della qualita' dell'aria.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite
avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri
per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su
base omogenea in tutto il territorio nazionale.»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le correzioni»
e' inserita la seguente: «operative»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le approvazioni
degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure
previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di
analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento,
con le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche sulla
base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu'
aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente
metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte
da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati
secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella
versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione
al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che
il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella
versione piu' aggiornata al momento della certificazione, in
relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti
verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le
prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento
di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti e metodi
sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede
all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla
documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo
strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori
pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione
piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al
pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto,
predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta
attivita' di approvazione e di controllo.»;
e) al comma 8 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le
funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente articolo, recita:
"Art. 17. (Qualita' della valutazione in materia di
aria ambiente)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della salute e sentita la
Conferenza Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita' previste per
verificare il rispetto della qualita' delle misure
dell'aria ambiente;
b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di
campionamento e misura della qualita' dell'aria.
1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite
avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i
criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui
al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio
nazionale.
2. Le procedure di approvazione previste al comma 1
sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli
strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti
fissati dal presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
effettuano le attivita' di controllo volte ad accertare che
il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le
procedure di garanzia di qualita' di cui al comma 1,
lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se
il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4
ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal
laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del
comma 8.
4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicita',
programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati
a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i
gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini
del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della
intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano
conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le
correzioni operative da apportare.
5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e
misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1,
lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della
qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con
le modalita' previste dall'allegato VI, competono, anche
sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai
laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC
17025 nella versione piu' aggiornata al momento
dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo
previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle
prove condotte da laboratori siti nel territorio
dell'Unione europea accreditati secondo le procedure
stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu'
aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al
pertinente metodo previsto da tale allegato e previa
verifica che il produttore sia certificato secondo la norma
EN 15267 nella versione piu' aggiornata al momento della
certificazione, in relazione alla produzione dello
strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a
campione, se i laboratori che hanno condotto le prove
dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo
svolgimento di tali prove. Non e' ammessa l'approvazione di
strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il
soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito
atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di
non possedere diritti sullo strumento o sul metodo
approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione
piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione
al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente
decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative
alla suddetta attivita' di approvazione e di controllo.
6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica
(I.N.RI.M.) assicura la certificazione dei campioni primari
e di riferimento, nonche' la preparazione ed il
mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle
miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si
determinano la composizione chimica, la concentrazione, la
purezza, le proprieta' fisiche o le particolari
caratteristiche tecniche del campione.
7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai
sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attivita'
di intercalibrazione a livello comunitario per gli
inquinanti disciplinati dal presente decreto.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
sono individuati uno o piu' laboratori nazionali di
riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la
norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente
decreto, sono designate le relative funzioni e sono
stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei
confronti del Ministero dell'ambiente.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o
dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi
4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA.".