Art. 2 
 
  1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia  di  tutela  della  salute  dei  consumatori,  dei
diritti dei lavoratori e dell'ambiente. 
  2. Gli obblighi di cui  al  comma  1  sono  assolti  dalle  imprese
specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui  all'articolo  1,
secondo modelli di  organizzazione,  di  gestione  e  di  lavorazione
certificati da enti terzi all'uopo  accreditati  secondo  le  vigenti
normative nazionali ed internazionali. 
  3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori
maggiormente  rappresentative  possono  riunirsi  in   consorzi   per
garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei  prodotti
di cui all'articolo 1.