Art. 2 1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali. 3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei prodotti di cui all'articolo 1.